FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.

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Transcript della presentazione:

FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche

La pluralità di fonti presenti presuppone l'esistenza di regole che disciplinano i rapporti tra esse per evitare che si intralcino a vicenda. Fuori dai casi in cui viene stabilita un'equivalenza fra due o più fonti, quindi una parità tra le norme giuridiche da esse emanate i rapporti fra le fonti sono per lo più ordinati secondo criteri definiti

Criterio della gerarchia le fonti sono tra loro graduate in una scala gerarchica, in cui la fonte di grado superiore condiziona sempre la fonte di grado inferiore -la norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore, nè abrogarla. -la norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore -le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente, in base al criterio temporale: la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado

Criterio della competenza Viene demandata in via esclusiva ad una specifica fonte la disciplina di determinate materie, per evitare che altre fonti intervengano nelle stesse materie. Un caso tipico si ha nel rapporto di competenza tra leggi statali e leggi regionali. La competenza indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche

a) fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali); b) fonti comunitarie (atti normativi dell’UE) e fonti internazionali; c) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti parlamentari, referendum e leggi regionali); d) fonti secondarie (regolamenti amministrativi); e) fonti terziarie (consuetudini)

Vi sono cmq fonti dello stesso rango che hanno competenze specifiche: basti pensare alla legge ordinaria e ai regolamenti parlamentari che hanno il medesimo rango gerarchico (fonti primari), ma soltanto ai secondi è consentito disciplinare l’organizzazione interna della Camera o del Senato

Controllo La Corte Costituzionale è l’organo di controllo della costituzionalità delle leggi e nel conflitto delle fonti; essa ha il potere di rimuovere dall’ordinamento le norme incostituzionali di rango primario: la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ne ha dichiarato l’incostituzionalità (136 cost.).