modello di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza CORSO DI FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELLA AUSL DI RIETI modello di organizzazione e gestione della salute e della sicurezza sul lavoro SGSL maggio 2010 Ing. Alessandro Selbmann
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ed autonoma forma di responsabilità amministrativa a carico degli enti, a seguito di determinati tipi di reati da parte di soggetti apicali o dipendenti della stessa. Occorre che il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l’ente o sia comunque realizzato nel suo interesse in quanto sono esclusi, per espressa previsione legislativa, tutti quei comportamenti che sono ascrivibili al mero interesse di colui che li compie e che pertanto non hanno ripercussioni sulla società di appartenenza. Reati contemplati: indebita percezione di erogazioni truffa o frode informatica in danno dello Stato/Ente Pubblico concussione corruzione reati societari abusi di mercato
Il decreto in questione prevede tuttavia una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa se l’ente dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati contemplati dalla legge. I recenti interventi legislativi in materia denotano una precisa volontà di estendere l’ambito di applicazione del decreto a tipologie di reato che rappresentano la concretizzazione dei rischi correlati all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Il decreto 231 contempla infatti la responsabilità dell’ente in relazione ad un’ampia gamma di reati dolosi tra cui quelli contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari o i delitti contro l’industria e il commercio.
L’articolo menzionato prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L’organismo di vigilanza, nello spirito della legge, appare come l’organo investito delle funzioni di supervisione e controllo del corretto funzionamento del modello.
Legge 123/07 ha recentemente esteso il campo di applicazione del Decreto 231/01 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori.
l’introduzione dell’art. 25-septies nel D. lgs l’introduzione dell’art. 25-septies nel D.lgs. 231/01 ad opera della legge 3 agosto 2007 n. 123 (poi modificato dal D.lgs 9 aprile 2008 n. 81) sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Tale modifica rappresenta un’effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per la prima volta fanno ingresso nel decreto 231 reati di natura colposa, sia sotto l’aspetto più operativo in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell’ente con la complessa disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro.
Le nuove ipotesi avendo natura colposa coinvolgono soggetti e realtà imprenditoriali che prima si ritenevano del tutto estranee alle ipotesi di reato previste sino alla riforma del 2007. La matrice dolosa delle tipologie di reati sino ad allora introdotti nel decreto (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di criminalità organizzata, etc….) sembrava far propendere molti autori per un’applicazione del D.lgs. 231/01 come un’esigenza più legata al mondo della grande impresa caratterizzata sovente da matrici aziendali complesse con problematiche di corporate governance a volte delicate. L’estensione alle ipotesi colpose suindicate ha invece posto un problema rilevante di adozione del modello organizzativo sostanzialmente in tutte le realtà aziendali ove si possa verificare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
L’attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell’ambito del testo unico sulla sicurezza, dell’ art. 30 il quale ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio.
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Art. 30. (Modelli di organizzazione e di gestione) Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Art. 30. (Modelli di organizzazione e di gestione) 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Art. 30. (Modelli di organizzazione e di gestione) 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.
Il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro Riferimento: Documento UNI - INAIL settembre 2001 Elaborato dal Gruppo di Lavoro: CGIL-CISL-UIL CNA-CONFAGRICOLTURA-CONFAPI CONFARTIGIANATO-CONFCOMMERCIO-CONFINDUSTRIA INAIL-ISPESL-UNI
SGSL: Principi generali costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda integra obiettivi e politiche per la salute e la sicurezza, nella progettazione e nella gestione dei sistemi di lavoro e di produzione di beni e servizi definisce le modalità per individuare le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti.
SGSL: finalità Ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’azienda Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro Migliorare l’immagine interna/esterna dell’azienda
SGSL: fasi 1. esame della situazione iniziale 2. politica aziendale della salute e sicurezza 3. pianificazione 4. struttura e organizzazione del sistema 5. sensibilizzazione 6. monitoraggio 7. riesame e miglioramento
2. Politica per la sicurezza e salute sul lavoro Definita dal Vertice Aziendale Indica la visione, i valori e le convinzioni dell’Azienda sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. Serve a definire la direzione, i principi d’azione e i risultati a cui tendere Esprime l’impegno del Vertice Aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l’accettazione delle responsabilità e le motivazioni
3. pianificazione è lo strumento per concretizzare la politica aziendale deve essere coerente con il sistema generale di gestione aziendale obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti dalla politica integrazione delle componenti di salute e sicurezza nelle procedure organizzative/operative necessarie alla gestione delle attività dell’azienda
4. Struttura e organizzazione del sistema definizione dei compiti e delle responsabilità coinvolgimento del personale formazione, addestramento, consapevolezza comunicazione, flusso informativo, cooperazione documentazione integrazione nei processi aziendali e gestione
4. Struttura e organizzazione del sistema definizione dei compiti e delle responsabilità definizione in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’Azienda
4. Struttura e organizzazione del sistema coinvolgimento del personale sostegno e impegno dei dipendenti utilizzo delle conoscenze e dell’esperienza dei lavoratori consultazioni preventive sulla valutazione dei rischi e sulla definizione delle misure di tutela riunioni periodiche di sicurezza gruppi di lavoro tematici raccolta di osservazioni, commenti….
4. Struttura e organizzazione del sistema formazione, addestramento, consapevolezza competenza dei lavoratori e dei Rappresentanti per partecipare attivamente alla gestione della sicurezza organizzazione della formazione e dell’addestramento secondo i reali bisogni consapevolezza delle proprie azioni nei confronti sia della sicurezza che sul sistema di gestione della sicurezza
4. Struttura e organizzazione del sistema comunicazione, flusso informativo, cooperazione circolazione delle informazioni a tutti i livelli all’interno dell’Azienda al fine della cooperazione tra tutti i soggetti interessati diffusione della cultura aziendale di sicurezza miglioramento della comunicazione interpersonale e degli aspetti relazionali comunicazione esterna: ditte appaltatrici, pubblico, autorità……..
4. Struttura e organizzazione del sistema documentazione è uno strumento importante per il SGSL Leggi, norme…. Regolamenti e accordi aziendali Documentazione richiesta dalle norme di SLL Manuali, istruzioni per l’uso, schede tecniche… Procedure operative, norme interne Piani di emergenza Schemi organizzativi
4. Struttura e organizzazione del sistema integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa rappresenta il cuore di un SGSL: è la fase dell’applicazione sul campo delle scelte di politica e organizzazione aziendale il SGSL deve integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dell’azienda
4. Struttura e organizzazione del sistema integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa L’azienda dovrebbe assicurare: che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL Che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse Che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL Che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori Che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL Che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto anche delle prestazioni fornite in materia di SSL
4. Struttura e organizzazione del sistema integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa L’azienda dovrebbe individuare e definire precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di: assunzione e qualificazione del personale organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro acquisto di attrezzature, strumentazioni, materiali manutenzione ordinaria e straordinaria qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori
6. monitoraggio verifica del raggiungimento degli obiettivi di SSL verifica della funzionalità del sistema stesso (SGSL)
6. Monitoraggio verifica del raggiungimento degli obiettivi di SSL le modalità e le responsabilità del monitoraggio stabilite contestualmente a quelle della gestione operativa monitoraggio svolto generalmente dalle risorse interne della struttura: autocontrollo da parte del lavoratore o del preposto controllo da parte del dirigente o del preposto per i provvedimenti di natura organizzativa o procedurale
6. Monitoraggio verifica della funzionalità del sistema stesso (SGSL) ha lo scopo di stabilire se il sistema: è conforme a quanto pianificato è correttamente applicato e mantenuto attivo consente di raggiungere gli obiettivi dovrebbe consentire al vertice aziendale l’adozione delle decisioni strategiche (adeguamento politica aziendale) verifica a cura di personale competente, indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica
6. Monitoraggio piano del monitoraggio cosa sottoporre a monitoraggio pianificato: provvedimenti tecnici e organizzativi di prevenzione e protezione obiettivi di SSL il SGSL stesso sviluppo del piano: pianificazione temporale attribuzione di compiti e responsabilità dell’esecuzione dei monitoraggi metodologie da seguire modalità di segnalazione delle eventuali non conformità
7. Riesame del sistema a conclusione del ciclo di monitoraggio argomenti tipici da analizzare per il riesame: statistiche infortuni risultati monitoraggi interni azioni correttive intraprese rapporti sulle emergenze (reali o simulate) rapporti sulla efficacia del SGSL rapporti sulla valutazione dei rischi
7. Riesame del sistema miglioramento progressivo alla luce dei risultati forniti dal monitoraggio il Datore di Lavoro dovrebbe stabilire nuovi obiettivi e piani nell’ottica del miglioramento continuo, considerando l’opportunità di modificare la politica, le procedure o eventuali altri elementi del sistema.
SGSL Schema generale IL MIGLIORAMENTO CONTINUO Riesame e miglioramento Esame iniziale politica monitoraggio Pianificazione e organizzazione Sensibilizzazione azione