Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa

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Transcript della presentazione:

Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa

In generale tutte le norme costituzionali si occupano di giust.amm.va Tutte le norme sulla Costituzione contengono come in controluce la giustizia amministrativa La Costituzione fissa gli obiettivi da raggiungere La società civile li deve raggiungere Se non ce la fa interviene l’amministrazione Un’amministrazione senza tutela sarebbe monca

Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa 1/2 Disposizioni sul giudice: 1) 102, 2) sesta disposizione transitoria, 3) 108, 4) 111 comma 2 Disposizioni sull’azione: 1) 24 (interesse legittimo), 2) 111, 3) 113

Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa 2/2 Disposizioni sul riparto della giurisdizione tra ga e go: 1)100, 2) 103, 3) 125, 4) 111 comma 8 Disposizione sulla potestà legislativa: 1) 117: giustizia amm.va materia di potestà esclusiva In totale ci sono 12 norme costituzionali

1) Art. 102 Cost. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

2) VI disposizione transitoria Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

Disposizioni sul giudice: 102 e VI disp Principio dell’ordinarietà del giudice (no giudici straordinari e/o speciali) Disposizione transitoria VI: vengono fatti salvi solo 3 giudici: Cons.Stato, Corte Conti, Tribunali militari. Criterio distinzione tra giudice ordinario e speciale: entrambi sono indipendenti Eliminazione Consigli di Prefettura (1966); GPA (1967), Sez.contenzioso elettorale (1968)

3) Art. 108 Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Disposizioni sul giudice: 108 Indipendenza del giudice (per questo ci deve essere organo di autogoverno della magistratura ordinaria e di quella amministrativa) Csm-Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa Problema della coesistenza delle sezioni consultive e di quelle giurisdizionali nel CDS Astensione e ricusazione

ART. 111 1° E 2°COMMA La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

ART. 111 6° COMMA Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Disposizioni sul giudice: 111 comma 2 Comma inserito dalla legge cost. n. 2/1999 Principio della terzietà e imparzialità del giudice

DISPOSIZIONI SULL’AZIONE: 111, COMMA 2 Principio del contraddittorio Principio della parità Costituzionalità dei riti speciali (processo civile a pluralità di riti; processo amm.vo da processo ad unicità di rito a processo a pluralità di riti) Principio della ragionevole durata

Art. 24 Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

DISPOSIZIONI SULL’AZIONE: 24 Art. 26 t.u. 1924 parlava di “interessi” Norme che riconoscono l’interesse legittimo (24, 103, 113) L’int.legittimo trova la sua genesi nell’interpretazione restrittiva dell’art. 2 l. 1865

DISPOSIZIONI SULL’AZIONE: 24 Giurisprudenza costituzionale che ha fatto applicazione del principio: 1) no compressione tutela cautelare (espropr.; opere pubbliche; espulsione extracomunitari) 2) tutela equipollente pubblici impiegati (tutela cautelare e mezzi di prova) 3) dir.immediatezza/giurisdizione condizionata 4) arbitrato obbligatorio 5) opposizione di terzo

Art. 113 Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

DISPOSIZIONI SULL’AZIONE: 113 Nozione di atti della p.a. (necessità interpretazione estensiva) Sempre (anche i detenuti Corte Cost. 26/1999) Compatibilità con nozione di atto politico Giudici competenti ad annullare Sulla base di qs.norma potrebbe ritenersi costituzionale una legge che stabilisse che il ga viene eliminato e tutto passa al go

Art. 100 Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei conti… La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

DISPOSIZIONI SUL RIPARTO: 100 CDS organo di tutela della giustizia nell’amm.ne Indipendenza

Art. 103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 125 Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

DISPOSIZIONI SUL RIPARTO: 103 E 125 Principio del doppio grado costituzionalizzato (cfr. 125) Nei confronti della p.a.: necessità interpretazione estensiva Giurisdizione generale su int.leg./esclusiva su dir.sogg. Giudice amm.vo giudice naturale int.leg./manca disposizione speculare su g.o. come giudice diritti soggettivi

Art. 111 ult.comma Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

DISPOSIZIONI SUL RIPARTO: 111, ULTIMO COMMA Motivi inerenti alla giurisdizione: interpretazione estensiva non solo distinzione tra diritti e interessi legittimi, o tra diritti/interessi qualificati e semplici ma anche distinzione tra giurisdizione di legittimità e di merito o certi vizi della sentenza

Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; (…) l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;