I rapporti Stato-Chiesa cattolica in Italia Articolo 7 della Costituzione
Articolo 7 della Costituzione Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
I Costituenti decisero perciò di confermare l’assetto istituzionale dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica introdotto nel 1929
Diversi modelli di rapporto Stato-religione Separatismo Francia, Stati Uniti, Paesi socialisti… Si tratta dei sistemi nei quali Stato e Chiesa sono assolutamente separati Concordatari Italia, Spagna, Polonia… Si tratta dei sistemi nei quali Stato e Chiesa collaborano attraverso accordi
Religione di Stato Inghilterra, Svezia, Paesi islamici Una religione è religione ufficiale dello Stato Teocrazie Iran, Stato Città del Vaticano Il potere religioso detiene anche il potere politico
Un po’ di storia
XX settembre 1870 La breccia di Porta Pia
Questione Romana Il Papa, Pio IX, non riconosce il nuovo Stato, che definisce usurpatore Si considera prigioniero in Vaticano “Non expedit” (1874). Si vieta la partecipazione dei cattolici alla vita dello Stato italiano
Legge delle Guarentigie 13 maggio 1871 Il Papa viene considerato pari a un sovrano, la sua persona inviolabile Palazzi vaticani, Cancelleria, Laterano e Castel Gandolfo considerati di proprietà del Pontefice e extraterritoriali
Patto Gentiloni Nel 1913 una timida apertura. I cattolici possono partecipare alla vita politica come eletti e come elettori
Patti Lateranensi (1929) Trattato Concordato Convenzione finanziaria
Patti Lateranensi Trattato Concordato Convenzione finanziaria
1984. Accordo di Villa Madama
Accordo di Villa Madama (1984) Nuovo Concordato o modifica del vecchio? La questione della “copertura costituzionale”
L’accordo di Villa Madama è un nuovo concordato? Concordato Lateranense «In nome della Santissima Trinità» 45 articoli Art. 34, matrimonio: «Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio…» Accordi di Villa Madama 14 articoli Protocollo addizionale Art. 8, matrimonio: «Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che…»
Concordato Lateranense Art. 36, IRC: «L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica…» Accordo di Villa Madama Art. 9, II co., IRC: «La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica…»
CONCLUSIONI Il Nuovo Accordo è nella sostanza un nuovo Concordato, ma le Parti contraenti lo hanno definito «Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense» Il problema è la «copertura costituzionale» delle nuove norme
I contenuti del Concordato Le materie miste