DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Allargamento, adesione, recesso

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Transcript della presentazione:

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Allargamento, adesione, recesso LEZIONE XIII Allargamento, adesione, recesso Prof. Susanna Cafaro

L’allargamento e gli allargamenti 1973 1980 1985 1995 2004 2006 2013

Art.49 TUE Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali

I criteri di adesione politici – presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani (Criteri di Coopenaghen – 1993) economici – esistenza di un'economia di mercato funzionante e capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione giuridici – accettazione della legislazione e delle prassi consolidate dell'UE, soprattutto riguardo agli obiettivi principali dell'unione politica, economica e monetaria.

Le modalità dell’adesione I processo di adesione si articola in tre fasi (ognuna delle quali deve essere approvata da tutti i paesi membri dell'UE): al paese interessato viene offerta la prospettiva di adesione; il paese diventa un candidato ufficiale all'adesione il paese candidato viene invitato a partecipare ai negoziati ufficiali di adesione, un processo che solitamente implica alcune riforme per recepire la legislazione dell'UE. Una volta che i negoziati e le riforme ad essi associate sono stati portati a termine con soddisfazione di entrambe le parti, il paese in questione può entrare nell'UE, previo accordo di tutti i paesi membri esistenti.

I Paesi candidati Country Membership negotiations started? Albania The former Yugoslav Republic of Macedonia   Montenegro Negotiations status Serbia Turkey Paesi «potenzialmente» candidati Country Bosnia and Herzegovina Kosovo*

IL RECESSO (art.50) 1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

… continua 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49

BREXIT: il recesso del regno Unito Il 23 giugno 2016 nel Regno Unito si è tenuto un referendum sull'eventuale uscita del paese dall'Unione europea (il cosiddetto "Brexit"). Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di lasciare l'UE, invocando quindi formalmente l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea .