ESTERNALIZZAZIONI DI PERSONALE, PROFILI ASSICURATIVI

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ESTERNALIZZAZIONI DI PERSONALE, PROFILI ASSICURATIVI LE ESTERNALIZZAZIONI DEL PERSONALE NELLE IMPRESE TRA REALI ESIGENZE AZIENDALI E FORME ILLECITE ESTERNALIZZAZIONI DI PERSONALE, PROFILI ASSICURATIVI Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO D.LGS. 10 settembre 2003, n. 276 come riformato dal D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81  SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DISTACCO Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Somministrazione di lavoro Disciplina dei rapporti di lavoro art. 34 c. 3 D.Lgs. 81/15 art. 22 c. 5 D.Lgs. 276/03 Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Somministrazione di lavoro Igiene e sicurezza sul lavoro In caso di somministrazione, il prestatore di lavoro è computato nell’organico dell’utilizzatore solo ai fini dell’applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Somministrazione di lavoro Tutela del prestatore di lavoro art. 35 c. 4 D.Lgs. 81/15 art. 23 c. 5 D.Lgs. 276/03 Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Somministrazione di lavoro Informativa per la salute e sicurezza sul lavoro Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e li forma e addestra. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti del prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti: D.lgs. 81/08 es. D.V.R. E D.P.I. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Norme previdenziali (tutela assicurativa) Somministrazione di lavoro Norme previdenziali (tutela assicurativa) art. 37 c. 1 e 3. D.Lgs. 81/15 art. 25 c. 1 e 3 D.Lgs. 276/03 Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Obblighi assicurativi Comma 1 Gli oneri assicurativi sono a carico del somministratore. Ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le agenzie sono inquadrate nel settore terziario. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Obblighi assicurativi «chiarimenti» comma 3 Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124/1965, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi sono determinati: A) in relazione al tasso medio stabilito per la attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei; (VOCE DI RISCHIO GIA’ PRESENTE) B) in base al tasso della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo. (VOCE DI RISCHIO NON PRESENTE) Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Istruzioni Operative L’Agenzia è titolare di due codici, o meglio due P.A.T.: Il primo «ordinario» per denunciare le retribuzioni dei propri dipendenti e assimilati (soci, parasubordinati, ecc.) RILASCIATO IN PROCEDURA GRA; Il secondo «interinale» per la gestione del rapporto assicurativo dei lavoratori somministrati (23000000) ISTITUITO DALLA DC SIT Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Determinazione del premio ISTRUZIONI OPERATIVE Determinazione del premio Viene effettuata in relazione al tasso medio stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati. Occorrerà, invece, procedere ad una specifica ed autonoma classificazione tariffaria in base alla lavorazione di fatto svolta dal lavoratore somministrato, qualora detta lavorazione non sia ricompresa nella posizione assicurativa già in essere presso l'azienda utilizzatrice (tasso di cui alla tariffa dei premi). Nel periodo durante il quale il lavoratore è a disposizione dell’impresa somministratrice, il premio viene calcolato in base al tasso applicato agli impiegati della medesima agenzia (voce 0722). Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

ISTRUZIONI OPERATIVE Applicazione legge 147/2013 La riduzione prevista dalla legge 147/2013 si applica anche ai premi dovuti dalle società di somministrazione di lavoro. L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014 è stabilita una riduzione percentuale dell'importo dei premi assicurativi. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Comunicazione dei contratti ISTRUZIONI OPERATIVE Comunicazione dei contratti Dal 1° marzo 2008, per le Agenzie di somministrazione è cessato l’obbligo di trasmettere all’INAIL i singoli contratti di somministrazione. L’agenzia, quale datore di lavoro, è tenuta comunque ad assolvere agli obblighi di registrazione dei lavoratori sul Libro Unico del Lavoro. L’utilizzatore invece, è soggetto ad inserire nel L.U.L. i soli dati identificativi del lavoratore somministrato, segnatamente: dati anagrafici, qualifica, livello dii inquadramento e nominativo dell’Agenzia di somministrazione. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Denunce d’infortunio e di malattia professionale ISTRUZIONI OPERATIVE Denunce d’infortunio e di malattia professionale L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ricade sul somministratore. Conseguentemente, il lavoratore è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al somministratore, al quale dovrà essere trasmessa anche l’inerente certificazione medica. Nel caso in cui il lavoratore trasmetta la denuncia dell’infortunio o della malattia professionale esclusivamente all’utilizzatore, quest’ultimo dovrà notificarla al somministratore. Sul piano operativo, ciò comporta che: •Qualora il lavoratore denunci l’evento all’utilizzatore anziché al somministratore, ma entro i termini di legge, non verrà meno il diritto dell’assicurato all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia; •In sede di verifica del termine di legge per l’invio della denuncia all’INAIL da parte del somministratore, si terrà conto della data in cui lo stesso ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il certificato stesso fosse stato eventualmente ricevuto per errore dall’utilizzatore. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Appalto Art. 1655 C.C. L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione [2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Appalto Art. 29 D.Lgs. 276/03 e s.m.i. Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Elementi rilevatori del contratto di appalto ai fini INAIL: Appaltatore - parte che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio; COMMITTENTE (stazione Appaltante) DURATA CORRISPETTIVO PERSONALE SOGGETTO ALL'OBBLIGO ASSICURATIVO Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

In quale disposizione INAIL sono riportati questi elementi? Appalto In quale disposizione INAIL sono riportati questi elementi? Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Denuncia dei lavori a carattere temporaneo Appalto Tariffe premi Inail Modalità di applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi D.M. 12 dicembre 2000 (M.A.T.) Art. 12 Denuncia dei lavori a carattere temporaneo 1. Per i lavori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell'INAIL e classificabili alla stessa voce di tariffa, il datore di lavoro deve presentare all'INAIL la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua modificazione. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'INAIL (attualmente sussiste l’obbligo invio telematico). 2. Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa, sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla Sede dell'INAIL nella cui circoscrizione (sede competente) il datore di lavoro ha la sua sede legale. 3. Il datore di lavoro deve fornire all'INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Decreto legislativo n. 276/2003, art. 30, comma 1 Distacco Decreto legislativo n. 276/2003, art. 30, comma 1   L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Distacco Requisiti Essenziali Temporaneità; interesse del distaccante.    Temporaneità; interesse del distaccante. Per quanto attiene l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante, ma è calcolato sulla base delle voci di tariffa che sono applicate al distaccatario. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Distacco Calcolo Del Premio Il distaccante è tenuto a dare comunicazione all’INAIL e calcolare il premio dovuto per il personale distaccato, applicando la corrispondente voce di tariffa rientrante nella Gestione tariffaria in cui è inquadrata l'impresa distaccata..ria. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Classificazione Tariffaria Distacco Classificazione Tariffaria  È necessario procedere, caso per caso, nel modo seguente: Se la lavorazione da porre in essere presso l'impresa distaccataria coincide con quella svolta presso il distaccante, l'assicurazione è attuata mediante inserimento del lavoratore distaccato nell'originaria polizza presente nella Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro distaccante; Se la lavorazione da porre in essere presso la distaccataria non trova riferimento nella classificazione tariffaria applicata al distaccante, occorre istituire, nella stessa P.A.T., la specifica voce di tariffa analoga a quella del distaccatario. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Classificazione Tariffaria Distacco Classificazione Tariffaria Ulteriori casi: Se il lavoratore distaccato, oltre ad operare presso l'impresa distaccataria, continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante, si ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse voci della P.A.T. del distaccante, in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa esercitata; Se la GESTIONE TARIFFARIA del distaccante è diversa da quella del distaccatario, occorre aprire una nuova P.A.T. presso la distaccante con la stessa gestione e riferimenti classificativi corrispondenti. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Classificazione Tariffaria Problematiche operative Distacco Classificazione Tariffaria Problematiche operative Disparità di trattamento nell’applicazione dei tassi qualora la voce di rischio sia la stessa tra distaccante e distaccataria ovvero in caso di nuova voce e/o nuova P.A.T. per diversa gestione di inquadramento. Nel primo caso si applica il tasso «oscillato»; Nel secondo caso si applica il tasso di cui alla tariffa. Solo nel secondo caso siamo di fronte ad un nuovo rapporto assicurativo, pertanto la diversità delle situazioni giustifica l’apparente diversità di trattamento. Non dimentichiamoci che il distacco è sempre nell’interesse del distaccante. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Distacco Casi Particolari Distacco Lavoratore all’estero; Distacco Lavoratore agricolo; Distacco di un barcaiolo Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Distacco lavoratore all’estero DISTACCO IN PAESI U.E. O EXTRA U.E. CONVENZIONATI: resta soggetto alla legislazione italiana (c.d. principio di territorialità) ed in caso di infortunio o M.P., ha diritto alle prestazioni previste dal S.S.N. DISTACCO IN PAESI EXTRA U.E. NON CONVENZIONATI: Il datore di lavoro distaccante paga il premio INAIL ma se nello stato estero è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e l’impresa dimostri di avere ottemperato ai relativi obblighi, l’importo dei premi versati all’INAIL, può essere ridotto in misura corrispondente. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Distacco lavoratore agricolo DISTACCO TRA IMPRESE AGRICOLE: Ditte «non INAIL» trovano applicazione i criteri previdenziali ed assicurativi ordinari dei lavoratori agricoli; DISTACCO DA IMPRESA AGRICOLA A «NON AGRICOLA»: Il datore di lavoro «agricolo» distaccante, per tutta la durata del distacco, dovrà aprire una P.A.T. con gestione tariffaria e voce di rischio uguale a quella del distaccatario. Es.: lavoratore agricolo distaccato temporaneamente presso un’impresa di manutenzione del verde. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Distacco di un barcaiolo DISTACCO TRA IMPRESE SETTORE NAVIGAZIONE (EX IPSEMA): verifica tra le Posizioni Assicurative Navigazione (P.A.N.) tra distaccante e distaccataria > EQUIVALENZA; DISTACCANTE TITOLARE DI P.A.T. E DISTACCATARIA DI P.A.N.: Previa verifica dei requisiti per l’applicazione della navigazione e pesca marittima, il datore di lavoro distaccante, per tutta la durata del distacco, dovrà aprire una P.A.N. Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco

Grazie per l’attenzione LE ESTERNALIZZAZIONI DEL PERSONALE NELLE IMPRESE TRA REALI ESIGENZE AZIENDALI E FORME ILLECITE Grazie per l’attenzione Dott. Stefano Ricco Processo Aziende Tel. 0997322421 Mobile 3358480439 Email: s.ricco@inail.it Taranto, 17 novembre 2017 Dott. Stefano Ricco