il cammino comunitario della corte costituzionale
carattere derogatorio dei Trattati rispetto al sistema costituzionale; Sent. n. 14/1964 e 98/1965: carattere derogatorio dei Trattati rispetto al sistema costituzionale; Si riconducono le deroghe all’art. 11 Cost.; Si riconosce tuttavia il limite posto dal principio della «lex posterior»
Sent. n. 187/1973 e n. 232/1975 Si afferma il principio della diretta applicabilità e della preminenza dei regolamenti comunitari sulle leggi nazionali. Le limitazioni di sovranità determinate dai Trattati si risolvono in una separazione delle competenze con la conseguenza che, fin tanto che le fonti comunitarie non siano intervenute a disciplinare le materie loro affidate, continuano a vigere le norme nazionali. La competenza si trasferisce infatti con il primo atto di esercizio La sopravvenienza in tali materie delle fonti comunitarie determina l’abrogazione di quelle nazionali contrastanti. L’eventuale successivo intervento di fonti nazionali contrastanti rispetto a fonti comunitarie preesistenti, nelle materie di competenza comunitaria, determina l’illegittimità costituzionale di quelle interne
Sent. n. 170/1984 (sent. La Pergola o Granital) Dopo la sent. Simmenthal della Corte di giustizia europea del 1978 con la quale si riaffermava, nel contesto di una visione monista, l’idea della diretta applicabilità del diritto comunitario, la Corte costituzionale arriva ad affermare il principio della «non applicazione» del diritto interno sia che segua, sia che preceda il diritto comunitario.
MONISMO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DUALISMO DELLA CORTE COSTITUZIONALE Secondo la Corte di giustizia il diritto europeo forma insieme a quello degli Stati membri un unico ordinamento e le norme del primo devono prevalere sulle norme del secondo (principio affermato già dalla decisione n. 6/64 Costa –Enel). Le norme nazionali quindi non possono formarsi validamente se in contrasto con il diritto europeo. Conseguentemente la primauté del diritto comunitario si risolve con la disapplicazione del diritto interno contrastante cui sono obbligati tutti gli operatori del diritto interni. La Corte costituzionale continua a rimanere nell’ambito di una visione dualista degli ordinamenti interno e comunitario: i due sistemi sono «autonomi e distinti ancorché coordinati». L’effetto della vigenza del regolamento comunitario è dato dal fatto di impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia dinanzi al giudice nazionale.