IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE. maria herta palomba

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Transcript della presentazione:

IL PARLAMENTO STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE ARTT. 55 E SS DELLA COSTITUZIONE

Il Parlamento italiano è formato da due Camere CAMERA DEI DEPUTATI Palazzo Montecitorio SENATO DELLA REPUBBLICA Palazzo Madama

BICAMERALISMO PERFETTO CAMERA E SENATO HANNO LE STESSE FUNZIONI E UGUALI POTERI Monocameralismo: Parlamento composto da una sola Camera Bicameralismo imperfetto: le due Camere hanno ruoli e competenze differenziati

DIFFERENZA TRA LE DUE CAMERE Numero dei componenti CAMERA DEPUTATI: 630 deputati elettivi SENATO DELLA REPUBBLICA: 315 senatori elettivi + senatori a vita: ex P. d. R. e 5 senatori nominati dal P.d.R per alti meriti.

DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE Diverso elettorato attivo Elettori per la Camera Deputati dai18 anni. Elettori per il Senato: dai 25 anni.

DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE Diverso elettorato passivo Si può essere eletti alla Camera dai 25 anni Si può essere eletti al Senato dai 40 anni.

REQUISITI Per ricoprire l’incarico di deputato o senatore non occorrono particolari requisiti né titoli di studio; tuttavia vi sono casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

RAPPRESENTANZA POLITICA I parlamentari sono rappresentanti dei cittadini Essi rappresentano la nazione e non solo coloro che li hanno eletti Esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato

PREROGATIVE DEI PARLAMENTARI INSINDACABILITA’: I parlamentari non rispondono nè dei voti dati nè delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. I parlamentari devono poter esprimere le proprie opinioni senza timore di azioni giudiziarie da parte di chi potrebbe sentirsi eventualmente leso. IMMUNITA’ PARLAMENTARE: E’ necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza nei casi di *Arresto prima della sentenza definitiva *intercettazioni telefoniche * perquisizioni

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE Le Camere si riuniscono congiuntamente per: Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale Elezione di 1/3 dei membri del CSM

DURATA DEL PARLAMENTO La durata normale di una legislatura è 5 anni salvo l’ipotesi di scioglimento anticipato ( vietato nel c.d. semestre bianco =ultimi sei mesi del mandato presidenziale) Legislatura è il periodo di compreso tra una elezione e l’altra del Parlamento

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE IN CIASCUNA CAMERA SONO PRESENTI: Presidente Gruppi Parlamentari Commissioni parlamentari

PRESIDENTE DELLA CAMERA Il Presidente è eletto direttamente dalla Camera di appartenenza: Cura l’organizzazione dei lavori Presiede l’Assemblea Verifica l’applicazione del Regolamento

GRUPPI PARLAMENTARI I gruppi parlamentari riuniscono i parlamentari dello stesso partito e dunque sono la proiezione del partito all’interno del Parlamento. Ciascun parlamentare deve dichiarare, fin dal momento dell’elezione, a quale gruppo appartenere, altrimenti, d’ufficio, farà parte del gruppo misto.

COMMISSIONI PARLAMENTARI COMMISSIONI PERMANENTI: referenti – deliberanti Commissioni permanenti x materia: sono specializzate per materia e svolgono un ruolo fondamentale nella fase di approvazione delle leggi. Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Commissioni Bicamerali: riuniscono insieme deputati e senatori Commissioni speciali d’inchiesta: indagano su episodi particolari (mafia, terrorismo, stragi)

NUMERO LEGALE Le deliberazioni delle Camere sono valide solo se è presente alla votazione la maggioranza dei componenti ( metà + 1) Se il numero legale manca la seduta è rinviata o sospesa Il numero legale è presunto salvo richieste di verifica

MODALITA’ DI VOTO Voto segreto: rappresenta un’eccezione ed è ammesso solo nei casi indiati nei Regolamenti delle Camere ad es. nei casi di voto su persone (es. votazione del PdR ) o sui diritti di libertà; voto palese: un tempo per alzata di mano oggi con sistemi elettronici

MAGGIORANZE PREVISTE Maggioranza semplice:(voto favorevole della metà +1 dei presenti) = In Parlamento questa è la regola generale (es. per le leggi ordinarie, il voto di fiducia) Maggioranza assoluta: ( voto favorevole della metà +1 dei componenti) ad es. per l’approvazione di una legge costituzionale Maggioranza qualificata (voto favorevole dei 2/3 dei componenti) ad es. per le prime 3 votazioni del P.d.R