Comunicazioni e notificazioni telematiche Federico GRILLO PASQUARELLI Consigliere Sezione Lavoro – Corte d’Appello di Torino Torino, 11 ottobre 2017i Maxi Aula 2
1. Le comunicazioni telematiche Art. 45 disp. att. c.p.c. - “Forma delle comunicazioni del cancelliere” (modificato dall’art. 16 D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012): nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ; il biglietto di cancelleria contiene “il testo integrale del provvedimento comunicato”; “quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata”. Fondamenti giuridici PCT – giurisprudenza e questioni d’attualità Slide 2 di 2
l’allegato deve essere in formato .pdf (.pdf nativo o .pdf immagine); “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche … equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”; art. 133 c.p.c.: Il biglietto di cancelleria contiene “il testo integrale” della sentenza; “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325”
Comunicazioni = notificazioni provengono dallo stesso soggetto (il cancelliere, senza più il tramite dell’ufficiale giudiziario) utilizzano esclusivamente la PEC contengono il testo integrale dell’atto
Comunicazioni ≠ notificazioni casi in cui la legge prescrive la comunicazione e casi in cui prescrive invece la notificazione; nel testo del messaggio di una notificazione viene scritto: “Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012 …”; la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni (la ricevuta completa contiene il messaggio, gli allegati e la certificazione del gestore di PEC del destinatario); art. 133 c.p.c.: la comunicazione del testo integrale delle sentenze “non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.” (restano ferme le norme speciali, che àncorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria: v. Cass. 25326/2014, Cass. 25662/2014, Cass. 10525/2016, Cass. 19177/2016).
2. Gli elenchi pubblici degli indirizzi PEC Art. 16, 4° comma, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”. Pubblici elenchi validi per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria: ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, consultabile mediante accesso autenticato sul sito http://pst.giustizia.it/: enti pubblici, professionisti iscritti in albi, ausiliari del Giudice) INIPEC (Indice Nazionale della PEC di imprese e professionisti) Registro delle Pubbliche Amministrazioni (le pp.AA. dovevano comunicare il loro indirizzo PEC entro il 30.11.2014 …) Registro delle Imprese (consultabile senza autenticazione all’indirizzo http://www.registroimprese.it/richiedi-subito-documenti) ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, non ancora attivo) IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) è stato un pubblico elenco valido per le comunicazioni e notificazioni solo dal 15.12.2013 al 18.8.2014
3. Le eccezioni alla comunicazione in via telematica LA REGOLA: art. 16, comma 4, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012: “Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica” LE ECCEZIONI: comma 6: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”; comma 7: la parte che sta in giudizio personalmente “può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata” ai fini delle comunicazioni e notificazioni, che in tal caso seguiranno la regola generale del comma 4; quando a stare “in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti” sono le pubbliche Amministrazioni, le comunicazioni e notificazioni vanno fatte “esclusivamente” all’indirizzo di PEC della p.A. iscritto nel Registro delle pp.AA.; comma 8: nei casi in cui non sia “possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’art. 136, 3° comma, e gli artt. 137 e ss. c.p.c.” (notifica via fax o tramite ufficiale giudiziario).
Cause imputabili / non imputabili Obblighi dei soggetti abilitati esterni (avvocati, CTU): dotare il proprio pc di un software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di un software antispam; dotare il proprio pc di un software idoneo alla lettura di files in tutti i formati ammessi dalle specifiche tecniche del PCT; conservare le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia; la casella di PEC deve disporre di uno spazio disco minimo di 1 Gb; dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di PEC; verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
Cause imputabili / non imputabili indirizzo PEC mai comunicato al proprio Ordine o al RegInde Indirizzo PEC regolarmente comunicato al proprio Ordine o al RegInde e mancato aggiornamento degli elenchi da parte di tali Enti Indirizzo PEC regolarmente comunicato al proprio Ordine o al RegInde con inserimento da parte di tali Enti di dati errati casella sconosciuta (= indirizzo errato), casella scaduta o non attivata dall’utente (ma potrebbe trattarsi di un mero errore nell’indicazione del c.f.) casella piena problemi di connessione tra i sistemi gestori di PEC mancata apertura del messaggio o degli allegati per assenza di software idoneo o per malfunzionamenti della rete telematica presso il destinatario
Cause imputabili / non imputabili Cause non imputabili: il cancelliere deve provvedere al reinvio della comunicazione o notificazione telematica se il reinvio non riesce: notifica a mezzo fax o ufficiale giudiziario (art. 136, 6° comma, c.p.c.) Cause imputabili: notifica in cancelleria (art. 16, 6° comma, D.L. 179/2012, conv. In L. 221/2012) nel portale dei servizi telematici (PST) deve essere pubblicato un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto in cancelleria
Cause imputabili / non imputabili l’avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati, mediante accesso autenticato con smart card, nell’apposita sezione “Notifiche in Cancelleria” del singolo Ufficio giudiziario:
4. Il controllo in Consolle dell’avvenuta comunicazione Dalla schermata generale del contenuto del fascicolo, cliccare col tasto destro del mouse sul provvedimento del quale vogliamo verificare l’avvenuta comunicazione alle parti. Appare questa tendina:
Col tasto sinistro del mouse, cliccare su “stato notifiche” Col tasto sinistro del mouse, cliccare su “stato notifiche”. Appare questa finestra:
Nella finestra che si è aperta, cliccare col tasto sinistro del mouse sul pulsante con i tre puntini […] in alto a destra. Appare quest’altra finestra:
Selezionare “Ricevuta-avvenuta-consegna Selezionare “Ricevuta-avvenuta-consegna.eml” e quindi cliccare il pulsante “Visualizza ricevuta”:
Appare il messaggio di PEC. Cliccare su “Continua”:
Appare la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - in questo caso, la RdAC breve, perché è una comunicazione), che attesta che il messaggio è stato consegnato nella casella PEC dell’avvocato, la data e l’ora del recapito:
5. Le notificazioni telematiche L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo PEC se sono rispettate quattro condizioni: il possesso di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi (cioè un indirizzo PEC comunicato all’Ordine degli Avvocati e, da questo, al ReGIndE); il rilascio da parte del cliente della procura alle liti; la disponibilità di un indirizzo PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi; il possesso di un dispositivo di firma digitale.
L’art. 1 della L. 53/1994 consente la notificazione a mezzo PEC, genericamente, degli “atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, ma: ci sono atti in materia civile che non possono essere notificati mediante PEC, ma sono riservati in via esclusiva all’ufficiale giudiziario (es.: pignoramento immobiliare); ci sono atti in materia civile che devono essere notificati tramite PEC (quando il difensore non ha eletto domicilio nella circoscrizione del giudice adito, si può procedere alla notifica in cancelleria solo se non è stata possibile la notifica all’indirizzo PEC, per causa a lui imputabile); L’utilizzo di ciascuno dei cinque pubblici elenchi sopra indicati (ReGIndE, INIPEC,Registro delle Imprese, Registro PP.AA., ANPR) può avvenire per tutte le notificazioni, anche al di fuori dell’ambito proprio per il quale questo o quell’elenco fu istituito (App. Torino n. 128/2016).
La legge consente di notificare varie tipologie di atti: documenti informatici: i documenti creati direttamente dall’avvocato in forma elettronica (.pdf nativo), con firma digitale; copie informatiche di atti e provvedimenti originariamente formati su supporto cartaceo (.pdf immagine); copie informatiche di atti e provvedimenti presenti nei fascicoli telematici; duplicati informatici di atti e provvedimenti presenti nei fascicoli telematici.
6. La procura alle liti L’atto da notificare deve essere accompagnato dalla procura alle liti, redatta ai sensi dell’art. 83, 3° comma, c.p.c.: a) come documento informatico (.pdf nativo) sottoscritto con firma digitale dal cliente e ulteriormente sottoscritto dall’avvocato; b) come copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall’avvocato (.pdf immagine), autenticata con firma digitale dell’avvocato. La procura alle liti costituisce un presupposto ai fini dell’esecuzione della notifica a mezzo PEC, e non soltanto un allegato necessario alla PEC di notifica: la procura deve necessariamente preesistere all’esecuzione della notificazione.
7. La relata di notifica È un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare, creato direttamente dall’avvocato in forma elettronica (.pdf nativo), sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio di PEC. Nella relata di notifica devono essere inserite le attestazioni di conformità delle copie informatiche al documento originale cartaceo. L’avvocato che compila la relazione di notificazione e le attestazioni di conformità e le sottoscrive con firma digitale è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto, con le relative responsabilità penali e disciplinari in caso di falsità.
8. Il viaggio della PEC il mittente scrive un messaggio di posta elettronica, inserisce gli allegati, scrive nel campo “oggetto” del messaggio la dicitura obbligatoria (a pena di nullità) “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e lo invia al proprio gestore PEC; il gestore PEC del mittente controlla le credenziali d’accesso del mittente e le caratteristiche formali del messaggio; il gestore PEC invia al mittente una ricevuta di accettazione (RdA) che riporta data e ora dell’invio, mittente, destinatario, oggetto del messaggio; il messaggio viene imbustato in un altro messaggio, chiamato “busta di trasporto” che il gestore PEC provvede a firmare digitalmente; il gestore PEC del destinatario riceve la “busta di trasporto” e controlla la validità della firma del gestore PEC del mittente e la validità del messaggio; il gestore PEC del destinatario invia una ricevuta di presa in carico al gestore PEC del mittente; il destinatario riceve dal proprio gestore PEC il messaggio nella propria casella di posta; il gestore PEC del destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna alla casella del mittente (RdAC)
9. La verifica del buon fine della notificazione Il mittente di un messaggio PEC riceve due messaggi di conferma: - la ricevuta di accettazione (RdA), inviata dal gestore PEC del mittente, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione, con l’indicazione di data e ora dell’operazione; - la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma l’avvenuto recapito del messaggio nella casella di PEC del destinatario, certifica il momento della consegna indicando data e ora dell’operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati. Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione (RdA) sia della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Quando sorgono problemi nel recapito del messaggio al destinatario, il mittente riceve, entro 24 ore, un avviso di mancata consegna con l’indicazione dei motivi del mancato buon fine dell’invio del messaggio. In questi casi, se la notifica non è andata a buon fine per causa a lui non imputabile, il mittente deve rinnovare la notifica con altro mezzo, previa eventuale remissione in termini
10. Il perfezionamento della notificazione Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario: art. 3 bis L. 53/1994 (modificato dall’art. 16 quater D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012), “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione … e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna”. L’art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede che “la trasmissione del documento informatico per via telematica equivale alla notificazione per mezzo della posta; la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi …”. Notificazione a mezzo PEC = R.A.R.: il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è stato depositato nella sua casella PEC, anche se questi dimentica o trascura di aprirlo o di leggerlo (Cass. 2.7.2014, n. 15070). Notificazione a mezzo PEC = R.A.R. ma ≠ notificazione a mezzo posta: per contestare il contenuto della RdAC non occorre la querela di falso (Cass. 21.7.2016 n. 15035).
11. Il tempo della notificazione Art. 16 septies del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012: “La disposizione dell’art 147 c.p.c. – secondo cui “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21” – si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”: se una notificazione a mezzo PEC viene effettuata nel giorno di scadenza di un termine processuale e la ricevuta di accettazione (RdA) è generata entro le ore 21.00 mentre la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è emessa dopo le ore 21.00, la notificazione risulta perfezionata per il notificante nel giorno in cui l’adempimento è stato eseguito; se il destinatario della notificazione non si costituisce in giudizio, occorrerà disporre la rinnovazione della notificazione (perché per il destinatario la notificazione si è perfezionata solo il giorno successivo alla scadenza del termine) ma il notificante non è incorso nella decadenza. se tanto la ricevuta di accettazione (RdA) quanto la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) sono generate dopo le ore 21.00 ma entro la mezzanotte del giorno di scadenza del termine, la notificazione è tardiva (Cass. 4.5.2016 n. 8886).
12. La prova della notificazione La prova della regolarità di una notificazione eseguita a mezzo PEC deve essere fornita necessariamente con modalità telematiche (art. 9 L. 53/1994). Per fornire la prova della notificazione l’avvocato deve salvare nel proprio computer le ricevute di accettazione (RdA) e di avvenuta consegna (RdAC) nel formato proposto (.eml o .msg) e poi allegare i file così salvati, unitamente all’atto notificato, nella busta che deposita in via telematica in cancelleria. Le ricevute sono caratterizzate dalla presenza della firma digitale del gestore PEC e di un certificato (la coccardina) che attesta la provenienza, l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse: è questo il senso della PEC. É sbagliato chiedere la prova della notificazione, o pretendere di fornirla, con la produzione in udienza delle stampe cartacee della RdA e della RdAC, o con il deposito nel fascicolo telematico della copia informatica delle stampe cartacee (.pdf immagine), perché la stampa comporta la perdita delle proprietà del file e delle certificazioni di provenienza, integrità e autenticità rilasciate dal gestore PEC . Solo nell’ambito dei processi che sono ancora cartacei (Giudice di Pace e Corte di Cassazione) si deve invece procedere con l’esibizione della prova della notificazione stampata su carta (art. 9 L. 53/1994).
13. Il controllo in Consolle dell’avvenuta notificazione Dalla schermata generale del contenuto del fascicolo, cercare tra i documenti prodotti dalla parte la ricevuta di avvenuta consegna:
Selezionare il documento e fare doppio clic col mouse Selezionare il documento e fare doppio clic col mouse. Appare questa finestra, cliccare “Apri PEC”:
Appare la busta della notificazione, con la coccardina, cioè la firma elettronica del gestore PEC. Facendo doppio clic sulla coccardina possiamo verificare l’integrità e l’autenticità della ricevuta:
Si apre una finestra con tre schede, che consentono numerosi controlli:
Chiudiamo la finestra dei controlli e proseguiamo, cliccando “Continua”:
Appare la ricevuta di avvenuta consegna che attesta che il messaggio è stato consegnato nella casella PEC del destinatario, la data e l’ora del recapito:
Cliccare l’icona della busta “postacert.eml” e aprire il file:
Si apre il messaggio di PEC e appaiono i suoi allegati, in formato Si apre il messaggio di PEC e appaiono i suoi allegati, in formato .pdf o .p7m:
Possiamo aprire gli allegati, per verificare che cosa è stato effettivamente notificato:
L’atto principale oggetto della notifica è proprio il ricorso in appello, in formato .pdf nativo:
Ma possiamo anche aprire i file in formato Ma possiamo anche aprire i file in formato .p7m, perché nelle nostre postazioni è installato il software idoneo:
Il sistema chiede di eseguire l’applicazione. Cliccare OK:
L’applicazione propone di verificare le firme digitali sulla base della data visualizzata (che è la data della notificazione). Cliccare “Continua”:
Si apre la finestra delle informazioni sulla validità dei certificati Si apre la finestra delle informazioni sulla validità dei certificati. Cliccare il pulsante giallo “visualizza documento” in alto a sinistra:
Il sistema chiede di scegliere il software da utilizzare per aprire il file. Scegliere Adobe Reader e cliccare “OK”:
Appare la relata di notifica:
14. La nullità della notificazione Art. 11 L. 53/1994: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”. Qualsiasi violazione delle prescrizioni si traduce in vizio di nullità – e non di inesistenza – della notifica, come tale suscettibile di sanatoria in forza del generale principio del raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156, 3° comma, c.p.c.). Se colui che eccepisce la nullità della notificazione a mezzo PEC (nella specie, perché l’atto notificato era in formato .doc anziché in formato .pdf) non deduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né la difformità tra la copia notificata e l’originale cartaceo dell’atto, l’eccezione è inammissibile, perché “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte” (Cass. S.U. 7665/2016).
Grazie per l’attenzione! Presentazione grafica a cura di Renata Obialero Fondamenti giuridici PCT – giurisprudenza e questioni d’attualità Slide 45 di 2