Appalti ed etichette ambientali

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Transcript della presentazione:

Appalti ed etichette ambientali Corte di giustizia dell’Unione Europea , Causa C-368/10 Commissione Europea VS. Regno dei Paesi Bassi Veronica Sebastiani

Il ricorso La Commissione Europea chiede alla Corte di constatare che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi della direttiva 2004/18/CE Nelle specifiche tecniche ha prescritto marchi di qualità «Max Havelaar» e «Eko», marchi basati su criteri equiparabili Nell’accertare la capacità degli operatori economici ha adottato criteri e mezzi probatori relativi alla sostenibilità degli acquisti e responsabilità sociale delle imprese Nel formulare taluni criteri di aggiudicazione ha fatto riferimenti ai marchi «Max Havelaar» e «Eko»

Sul primo motivo Primo motivo: attinente alla violazione dell’articolo 23 §6 e 8 della direttiva 2004/18 per quanto riguarda le tecniche relative al caffè e al tè da fornire. Articolo 23 § 6 6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura. Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Articolo 23 § 8 8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare […] né far riferimento a un marchio […] che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. […]

Articolo 23 §3 «Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: […] b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali.» Articolo 2 «Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza» Quindi: le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, che esse devono essere sufficientemente precise da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicarlo e che devono essere chiaramente indicate, affinché tutti gli interessi siano al corrente degli aspetti coperti da requisiti fissati dall’amministrazione aggiudicatrice.

Sul terzo motivo Articolo 53: Nesso col primo punto ma in questo caso la commissione fa ricorso ai marchi «Eko» e «Max Havelaar» in relazione all’articolo 53: Criteri di aggiudicazione La provincia di Noord-Holland ha introdotto un criterio di aggiudicazione: gli ingredienti da fornire dovevano presentare il marchio di qualità «Eko» e «Max Havelaan» Articolo 53: «1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla rimunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono: a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali […].»

Il 46° considerando precisa che: «La determinazione di tali criteri dipendono dall’oggetto dell’appalto in quanti essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta» atteso che «l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che presenta un miglior rapporto qualità/prezzo» Le specifiche tecniche devono essere sufficientemente precise da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicanti di aggiudicarlo, il legislatore ha autorizzato le amministrazioni aggiudicatrici ad utilizzare criteri sottesi ad un’ecoetichettatura per stabilire talune caratteristiche di un prodotto ma non ad elevare un’ecoetichettatura al rango di specifica tecnica

Sul secondo motivo Articolo 44 §2: Problemi sulla qualificazione del requisito controverso secondo il quale gli offerenti devono rispettare: «I criteri di sostenibilità degli acquisti e responsabilità sociale delle imprese», in particolare contribuendo al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè ed a una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico» Violazione dell’articolo 44 §2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 44 §2: «Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 (capacità economica e finanziaria) e 48 (capacità tecnica e finanziaria), che i candidati e gli offerenti devono possedere»

La commissione sostiene che i requisiti riguardino le capacità tecniche e professionali degli appaltatori (ai sensi dell’articolo 48 della direttiva 2004/18). Il Regno dei Paesi Bassi sostiene che si trattativa di una condizione di esecuzione dell’appalto (ex art. 26 della direttiva 2004/18). La «clausola controversa» era però contenuta nel sottocapitolo 4.4 del capitolato d’oneri intitolato «requisiti di idoneità e livelli minimi» che corrisponde alla terminologia usata dall’articolo 44 §2 della direttiva 2004/18 che rinvia agli articolo 47 e 48. Le prime 3 sezioni del sottocapitolo vertevano sui livelli minimi richiesti dall’amministrazione aggiudicante per quanto riguarda fatturato, copertura dei rischi professionali e l’esperienza dei degli offerenti  elementi espressamente previsti negli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18. Il requisito controverso era invece espresso in modo generico.

Inoltre: Violazione dell’articolo 2 della direttiva 2004/18: Articolo 2 :Principi di aggiudicazione degli appalti «Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.» Prevede che tutte le condizioni e le modalità di procedura siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco.

Decisione della Corte Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Poiché nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico per la fornitura e la gestione di macchine automatiche per il caffè, oggetto di un bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 16 agosto 2008, la provincia Noord-Holland: ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con l’art.23, §6, della direttiva 2004/18/CE […]del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n.1422/2007 […] del 4 dicembre 2007, nell’imporre che taluni prodotti da fornire presentassero un’ecoetichettatura determinata, invece di utilizzare specifiche dettagliate; – ha stabilito criteri di aggiudicazione incompatibili con l’art.53, §1, lett.a), di tale direttiva prevedendo che il fatto che taluni prodotti da fornire presentassero determinati marchi di qualità avrebbe dato luogo all’assegnazione di un certo punteggio nell’ambito della selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza aver elencato i criteri sottesi a tali marchi di qualità né aver autorizzato che fosse fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfaceva tali criteri sottesi; – ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato dagli artt.44, §2, e48 della medesima direttiva imponendo, a titolo di requisiti di idoneità e di livelli minimi di capacità enunciati nel capitolato d’oneri applicabile nell’ambito del citato appalto, la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare “i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese” nonché indicare come soddisfano tali criteri e come “contribuiscono al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico”, e – ha stabilito una clausola contraria all’obbligo di trasparenza previsto dall’art.2 di tale medesima direttiva imponendo la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare “i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese” nonché indicare come soddisfano tali criteri e come “contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico”, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle succitate disposizioni