Valutazione dell’Impatto Ambientale: la discrezionalità intensa Nel rendere il giudizio di compatibilità ambientale la P.A. esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un merito giudizio tecnico (che sia verificabile sulla base di criteri oggettivi di misurazione) ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, in cui si apprezzano interessi privati e pubblici (T.A.R. del Lazio 02.11.17 e C. d. S. 1640/12, 3561/11 e 4246/10 e Corte di Giustizia CE 25.07.08 in causa C142/07)
Il Decreto 104 e i suoi presupposti Il Decreto fornisce attuazione alla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato la Direttiva 2011/92/UE. Obiettivi dichiarati nella direttiva: miglioramento della disciplina del procedimento di V.I.A., della qualità del S.I.A., la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure (la integrazione della V.I.A. in altre procedure), il potenziamento dell’informazione ambientale (favorendo la partecipazione del pubblico), la garanzia di tempi ragionevoli (e certi dello svolgimento della procedura) senza tuttavia trascurare la partecipazione del, pubblico e il raggiungimento di elevati standard di qualità ambientale; Nuova definizione dell’impatto ambientale: estesi (gli effetti significativi diretti e indiretti) agli impatti sulla popolazione, sulla salute umana, sulla biodiversità, su territorio, suolo acqua aria e clima, sui beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, e anche sulla interazione tra tutti questi elementi ; Perentorietà dei termini
L’art. 27 e la V.I.A. statale Provvedimento unico in materia ambientale (dunque non «provvedimento autorizzatorio», ma un provvedimento che limiterebbe i suoi effetti agli atti ambientali); Sarebbero esclusi: A) i titoli edilizi B) i nulla osta sanitari
Il nuovo articolo: il 27 bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) Unicità del procedimento (e del provvedimento); Allegazione degli elaborati progettuali (di cui all’art. 5 comma 1 lett.g) previsti dalle normative di settore; …per consentire l’istruttoria finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni…; necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto; ..indicati (gli atti necessari) in apposito elenco predisposto dal proponente stesso; anche l’avviso al pubblico deve indicare ogni autorizzazione e atto necessario.
La conferenza di servizi (sincrona) [quella condotta con riunione di tutti i conferenti, prevista come eccezione alla regola della conferenza asincrona e solo per i casi di determinazioni complesse da assumere. La determinazione finale della conferenza sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, che doveva essere espresso da ogni singola amministrazione. L’indicazione della conferenza di servizi è a cura dell’autorità competente che comunica e invita tutti gli enti (potenzialmente interessati e competenti)…. per il rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto richiesti dal proponente La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende la V.I.A. e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.
Ma…è sempre così? Lo stesso comma 7 dell’art. 27 bis del D. Lgs. prevede che resti ferma la decisione di concedere i titoli abilitativi in base allo stesso provvedimento di V.I.A., adottato ai sensi dell’art. 25, che al quinto comma stabilisce a sua volta che la durata della V.I.A. è stabilita nel provvedimento stesso tenuto conto…dei procedimenti autorizzatori necessari…
I titoli necessari Il permesso a costruire L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera L’autorizzazione allo scarico in un corpo ricettore L’autorizzazione alla regimazione delle acque meteoriche L’autorizzazione paesaggistica Nulla osta in materia sanitaria Atti e assensi in materia sismica Atti di competenza delle Autorità di Bacino L’effetto di sostituzione e integrazione non soffrirebbe di alcun limite rispetto agli atti di competenze delle Autorità statali (cfr. art. 208 T.U.A.)
L’obbligo di adeguamento alle nuove norme nazionali (comma 4 dell’art Rivolto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (obbligo da esercitarsi secondo l’art. 7 bis comma del T.U.A. – principio di razionalizzazione, evitando duplicazioni nella valutazione); Pena: [Art. 117 V comma della Cost.] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (secondo gli artt. 41 e ss. della L. n. 234 del 24.12.12).
La Regione Puglia La legge regionale n. 11 del 12.04.01 e ss. mm. e ii La Regione Puglia non ha adeguato nei 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto il suo ordinamento (anzi ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale lo stesso Decreto)