Sviluppata da: Eugenio Ciracì Matteo Fada Laura Lechi Giulio Zamboni

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Transcript della presentazione:

Sviluppata da: Eugenio Ciracì Matteo Fada Laura Lechi Giulio Zamboni Francesca Zecca

COSTITUZIONE ITALIANA Il 2 giugno 1946 fu indetto il referendum per la scelta fra repubblica e monarchia, che sancì la nascita della Repubblica italiana Il 54% dei voti (più di dodici milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di due milioni i voti a favore dei monarchici Si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea costituente  Appena eletta, l'Assemblea nominò al suo interno una Commissione per la costituzione La commissione era composta di 75 membri incaricati di stendere il progetto generale della carta costituzionale.  2

La Commissione si suddivise in tre sottocommissioni:  - diritti e doveri dei cittadini - organizzazione costituzionale dello Stato  - rapporti economici e sociali  Il progetto costituzionale venne presentato all'Assemblea nel febbraio 1947  Il testo definitivo venne approvato il 22 dicembre 1947 La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948

STRUTTURA Principi fondamentali (articoli 1-12) Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Parte II: Ordinamento della Repubblica 4

PARTE I Titolo I: rapporti civili Titolo II: rapporti etico-sociali Titolo III: rapporti economici Titolo IV: rapporti politici 5

PARTE II Titolo I: il Parlamento Titolo II: il presidente della Repubblica Titolo III: il Governo Titolo IV: la Magistratura Titolo V: le regioni, le province e i comuni Titolo VI: garanzie costituzionali 6

ARTICOLO I L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

ANALISI ARTICOLO I Il primo articolo della Costituzione italiana fonda le 2 caratteristiche principali dello Stato italiano. l’Italia è una repubblica democratica e grazie al suffragio universale è una democrazia. Il potere appartiene al popolo che concorre al governo attraverso gli statuti e i meccanismi previsti dall’ordinamento della repubblica. 8

ARTICOLO II La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 9

ANALISI ARTICOLO II Nell’articolo 2 viene quindi riconosciuto e affermato il valore del singolo individuo, la possibilità che possa sviluppare pienamente la propria personalità, che possa fare le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri (personalità). All’individuo non solo vengono garantiti i diritti, ma viene anche richiesto l’adempimento dei doveri, definiti dalla Costituzione come doveri di “solidarietà politica, economica e sociale”, quindi possiamo dire che non esistono diritti senza doveri né viceversa.

ARTICOLO III Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ANALISI ARTICOLO III L’articolo è sicuramente uno dei principi più significativi della Costituzione Repubblicana. Viene fatta una distinzione tra uguaglianza formale e sostanziale. Uguaglianza formale vuol dire che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura, ad essa sottoposti. La nostra Costituzione non si arresta al riconoscimento dell’uguaglianza formale: essa va oltre assegnando allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle barriere di ordine naturale, sociale ed economico che non consentirebbero a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità. Attraverso l’uguaglianza sostanziale, lo Stato e le sue articolazioni si assumono l’impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

ARTICOLO IV La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ANALISI ARTICOLO IV amplia l’articolo 1 Assegna al lavoro un duplice ruolo: - diritto, in quanto il fine cui lo stato deve tendere, cioè promuovere le condizioni lavorative; - dovere, come dovere morale per il progresso della società. Non è visto solo come mezzo per arricchirsi, ma come modo per realizzare se stessi La Costituzione fonda una società in cui a ogni individuo è consentito un progetto di vita individuale, indipendentemente dalle condizioni d’apparenza

ARTICOLO V La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

ANALISI ARTICOLO V La repubblica pur essendo unica riconosce le autonomie locali L’articolo 5 garantisce il Decentramento, grazie al quale l’amministrazione pubblica è affidata ad organi periferici dello stato, ovvero il modo in cui la pubblica amministrazione si organizza per far eseguire le leggi dello Stato. Garantisce l’autonomia: devono essere enti pubblici, distinti dallo stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che lo abitano. Regioni, province, comuni possono su alcune materie produrre proprie materie giuridiche.

ARTICOLO VI La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ANALISI ARTICOLO VI L’Italia deve tutelare le minoranze linguistiche intese come minoranze etniche culturali su tutto il territorio.

ARTICOLO VII Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ANALISI ARTICOLO VII Da questa norma si sviluppa il fondamentale principio di laicità. Lo stato riconosce alla Chiesa cattolica indipendenza e potere di comando nell’ambito spirituale, ma al tempo stesso si riserva piena indipendenza e sovranità nella regolazione, attraverso le Leggi, della convivenza tra le persone che vivono in Italia. Inoltre, lo Stato deve garantire a tutte le religioni pari libertà. I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Patti Lateranensi è il nome che è stato stabilito per gli riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11 febbraio 1929, grazie ai quali per la prima volta dall'Unità d'Italia furono stabilite regolari relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede.

ARTICOLO VIII Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ANALISI ARTICOLO VIII Questo articolo applica in ambito religioso il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira, dunque, ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose.

ARTICOLO IX La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ANALISI ARTICOLO IX Nell'art 9 della costituzione è riconosciuto e garantito il diritto alla ricerca scientifica. La Repubblica riconosce l'importanza della cultura e la libertà della ricerca per elevare ogni persona e la società. con quest'articolo viene garantito il patrimonio storico e artistico del nostro territorio, simbolo di libertà di istruzione, di insegnamento, di ricerca e soprattutto di importanza di una cittadinanza istruita! Viene tutelata l'attività culturale e la promozione della cultura, inoltre si da protezione al patrimonio culturale che è il prodotto delle attività culturali.

ARTICOLO X L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici (cfr art. 26 L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici)

ARTICOLO X Questo articolo inquadra la posizione dell’Italia in campo internazionale, cioè affermando che l’insieme delle leggi italiane si adatta automaticamente alle leggi di diritto internazionale. Lo straniero è tutelato per quanto riguarda il lato giuridico da trattati e può richiedere il diritto d’asilo se nel suo Paese non sono tutelate le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione italiana Infine lo straniero non può essere consegnato nelle mani di un altro Stato se quest’ultimo lo accusa di reati politici (articolo pensato per l’esilio politico, poiché molti padri costituenti avevano vissuto questa esperienza. Ora è problematico adattarlo per il problema migranti)

ARTICOLO XI L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ARTICOLO XI L’Italia decide di rompere il cerchio del nazionalismo e dell’imperialismo. L’articolo vieta il ricorso alla guerra come strumento di conquista e come mezzo di risoluzione nelle controversie internazionali; ciò non significa che l’Italia sia un Paese neutrale, ma che le azioni militari sono usate come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli.

ARTICOLO XII La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

ARTICOLO XII Come la somiglianza lascia intendere, il tricolore italiano deriva da quello transalpino, che nacque durante la rivoluzione francese dall'unione del bianco – il colore della monarchia – con il rosso e il blu – i colori di Parigi e che divenne simbolo del rinnovamento sociale e politico perpetrato dal giacobinismo delle origini. Durante la prima campagna d'Italia, Napoleone Bonaparte esportò il tricolore francese nella penisola, dove al blu si sostituì il verde, colore caratteristico delle prime coccarde tricolori italiane, dove simboleggiava i diritti naturali, ovvero l'uguaglianza e la libertà. Dopo vari avvenimenti si giunse al 7 gennaio 1797, data dell'adozione del tricolore da parte della Repubblica Cispadana, primo Stato italiano sovrano a farne uso. Successivamente i tre colori hanno acquisito un significato più idealistico: il verde la speranza, il bianco la fede e il rosso l'amore.

FINE