DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 convertito

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Transcript della presentazione:

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 convertito LEGGE 12 luglio 2011, n. 106. “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” . ARTICOLO 5 “Costruzioni private” Commi da 9 a 14 "Legge 106/2011 - Vincoli ed Opportunità" Chieri 24/11/17 Avv. Fabrizio Brignolo

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

11. Decorso il termine di cui al comma 9 (entro sessanta giorni), e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso.

DPR 6 giugno 2001, n. 380 ARTICOLO N.14 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (casistica dilatata dalla giurisprudenza alberghi, o altri immobili valutati di interesse pubblico, Venezia fabbricato storico), previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Tornando all’art. 5 del DL 70/2011 14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Dr. TRIFIRO’

La catena dei NONCHE’ Torniamo al comma 9 9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare,…

PRIMA INTERPRETAZIONE “non vi è un legame di concatenazione” tra le varie ipotesi di obiettivi ed azioni formulate: ad esempio, il recupero di edifici dismessi o in via di dismissione può pertanto prescindere dal fatto che si operi all’interno di “un’area urbana degradata” (TAR Lombardia, Milano, sez. 2^, 23.1.2013, n. 194 e ancora di recente Tar Genova)

Tar Piemonte, Sez. II, 10 luglio 2015, n. 1210 (Sestriere) richiama Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1767 “…la norma si applica agli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare soltanto ove ricadenti in “aree degradate”. La detta area periferica, come prima chiarito, non costituisce area degradata e, per quanto esposto”….. ha respinto la tesi dell’applicabilità del D.L. n. 70/2011”

Procedura art. 14 TU Istruttoria ufficio propedeutica alla delibera del consiglio comunale Tar Salerno 1103/2014: La reiezione dell’istanza può essere disposta direttamente dall’organo burocratico, il quale rilevi che nel caso concreto non si è in presenza di alcuna delle ipotesi normativamente previste per l’esercizio del potere di deroga Se l’istruttoria conclude per l’ammissibilità tecnica dell’intervento la delibera DEVE essere sottoposta al consiglio comunale

Se non viene portata in Consiglio i TAR e il TAR PIEMONTE dispongono che il Consiglio provveda entro un certo termine. La legge non prevede espressamente un termine quindi la giurisprudenza dice NON i 90 giorni del permesso di costruire, ma comunque un termine ragionevole.

TAR Abruzzo sez. stac. Pescara 473/2014 “chiarito che la ricorrente NON aveva diritto al … permesso di costruire in deroga” “gli uffici amministrativi avevano da tempo predisposto gli atti e il ritardo era stato in realtà determinato dall’organo politico” Dieci mesi dopo “un anno dalla richiesta” Danni risarcibili: premi per il rinnovo della polizza fideiussoria € 10.000

Il contenuto della delibera Tutti affermano: “In caso di permesso edilizio in deroga, non si verte in tema di atto vincolato, ma di provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità” Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4933.

Comparazione non tra due interessi pubblici (come nell’ipotesi originaria dell’art. 14) ma tra un interesse pubblico (quello sotteso alla pianificazione) e quello privato a realizzare l’intervento.

Discrezionalità non può essere arbitrio e quindi il diniego deve essere congruamente motivato. Ci sono alcune sentenze (in verità non tantissime) che sanciscono la congruità delle motivazioni di diniego.

Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica. Regione Piemonte Sul tema del concetto di “interesse pubblico”, si ribadisce che il primo interesse pubblico sta nella eliminazione del degrado: la sussistenza di tale interesse deve pertanto emergere in maniera chiara ed esaustiva dal progetto presentato ed essere adeguatamente considerata ed illustrata nella deliberazione del Consiglio comunale. Altre forme di soddisfazione di interessi pubblici (quali dismissioni, erogazioni aggiuntive, interventi relativi ad edifici pubblici e così via) possono essere ricomprese nelle pattuizioni tra Comune e privati, ma non possono costituire la motivazione principale – meno che mai la sola – per l'applicazione della legge n. 106/2011 di che trattasi.

Questo a mio avviso NON significa che sia sufficiente l’eliminazione del degrado a rendere inevitabile la valutazione positiva. Deve comunque essere fatta la comparazione rispetto agli interessi pubblici evidentemente contemplati all’atto della pianificazione.

Alcuni Comuni hanno adottato delle “linee di indirizzo” deliberate dal Consiglio Comunale. Alcuni solo in Giunta. Di per se non sono vincolanti: possono essere di ausilio all’istruttoria degli uffici ma poi il consiglio è sovrano nel valutare caso per caso, ovviamente MOTIVANDO una eventuale decisione che si discosta da queste linee guida.

Comune di Imperia “i profili di interesse pubblico indicati dall’istante non sono tali da indurre ad una valutazione eccezionale che giustifichi l’inosservanza della programmazione urbanistica”. Sembra coerente con le enunciazioni sul rilievo degli interessi pubblici sottesi alla pianificazone Invece TAR Liguria 391/2016 ha annullato il diniego sul presupposto che

“il susseguirsi delle norme liberalizzatrici è stato incalzante nel breve volgere di pochi mesi, ma il riferimento principale da tenere presente è costituito dall’art. 31 comma del d.l. 201 del 2001 (cd. SALVAITALIA), che proclama la libertà di insediamento nel settore commerciale, con le eccezioni espressamente indicate, e su cui si è già notato che il consiglio comunale nulla ha opinato”.

TAR Lombardia 2271/2013 richiama la direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein “la libertà di iniziativa economica può essere limitata solo per motivi imperativi di interesse generale e attraverso misure proporzionate agli obiettivi perseguiti” l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere e possono essere vietate solo in funzione della tutela di interessi pubblici primari tassativamente enumerati come la salute, la conservazione delle specie animali, l’ambiente, il paesaggio etc

Difficoltà dei Comuni cui è formalmente attribuita una discrezionalità che (forse) non esiste e che deve esplicarsi in una delibera che forse (come spiegherà il Dr. Trifirò) non deve essere nemmeno assunta. Necessità di un intervento normativo regionale che restituisca chiarezza, trasparenza e autorevolezza agli organi di indirizzo e preposti alla pianificazione territoriale.