Il sistema dublino ossia la determinazione dello Stato competente

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Transcript della presentazione:

Il sistema dublino ossia la determinazione dello Stato competente Donatella Loprieno Diritto dei migranti

Il sistema Dublino e il Regolamento 604/2013 (Dublino III) Il Regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. I richiedenti asilo non possono decidere liberamente in quale Stato presentare la domanda ed è il Regolamento Dublino a stabilire i criteri per l’individuazione dello Stato membro competente. È nello Stato individuato come competente che il richiedente deve soggiornare in attesa della decisione della domanda. La procedura di determinazione dello Stato competente si avvia non appena una domanda di protezione internazionale è, per la prima volta, presentata in uno Stato membro (quindi è precedente all’esame della domanda medesima).

Principi generali e garanzie Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale (art. 3)  Gli Stati sono obbligati ad esaminare qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata sul territorio di qualsiasi Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Se non può essere designato lo Stato membri in base ai criteri del Regolamento, è competente il primo Stato nel quale la domanda è stata presentata. Impossibilità di trasferimento verso lo Stato competente in caso di carenze sistemiche o rischio di trattamenti inumani e crudeli (art. 3.2) Diritto di informazione (art. 4) e Colloquio personale (art. 5)

I minori non accompagnati (art.6) Per mna si intende «il minore che entra nel territorio degli Stai membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri». A norma dell’art. 6.1 «L’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli stati membri, di tutte le procedure» previste dal Regolamento. Nel valutare tale superiore interesse, gli Stati (oltre ad assegnare un rappresentante al MNA) devono tener conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) le possibilità di ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore; c) le condizioni di sicurezza (il minore è vittima di tratta?) d) l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

MNA: presenza regolare di parenti in uno Stato UE A norma dell’art. 8, è competente lo Stato in cui si trova legalmente un familiare o un fratello (sorella) dello stesso, purchè ciò sia nell’interesse superiore del minore. In caso di parente (zio, zia, nonna, nonno), occorre verificare la possibilità di costui ad occuparsi del minore. Se i familiari o i parenti risiedono in più Stati membri, lo Stato competente è determinato sulla base del superiore interesse del minore. In mancanza di familiari, fratelli o parenti è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda: es. mna entrato irregolarmente in Grecia ove gli hanno prelevato le impronte, poi si sposta in Italia e presenta domanda e infine si sposta in Francia, sarà la Francia a dover esaminare la domanda di asilo (e non potrà essere trasferito né in Grecia né in Italia).

…segue Ai minorenni si applicano norme sempre più favorevoli che agli adulti e solo dichiarando la sua vera età, il minore potrà avere accesso ai diritti garantiti ai minorenni: protezione dall’espulsione, diritto ad avere un tutore, diritto ad essere accolto in strutture di accoglienza specifici per i minori, accesso alle forme di soggiorno diverse dall’asilo quali il rilascio di un pds per «minore età» valido fino al compimento del 18° anno di età e in generale il super principio in base a cui il superiore interesse del minore deve costituire il criterio fondamentale per l’adozione di tutte le misure che lo riguardano. Tali norme più favorevoli si applicano solo se le autorità identificano le persone come minorenne…(procedure per l’accertamento dell’età).

Gli adulti Per gli adulti si prevede una vera e propria gerarchia di criteri per la individuazione dello Stato competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Tali criteri vanno applicati nell’ordine in cui sono elencati.  Criteri «familiari»  Criteri legati al rilascio di visti o titoli di soggiorno  Ingresso irregolare

Criteri familiari Art. 9, Familiari beneficiari di protezione internazionale (a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine): è competente lo Stato che la riconosciuto la protezione purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Art. 10, Familiari richiedenti protezione: se il familiare ha presentato domanda per la quale ancora non è stata adottata una prima decisione di merito (sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto). Per familiari si intendono: marito, moglie o partner con cui si hanno relazioni stabili se il diritto o la prassi dello Stato interessato assimilano la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate; i figli minori purché non coniugati.

Possesso di un titolo di soggiorno o di un visto In caso di rilascio di titolo di soggiorno o di visto in corso di validità, è competente lo Stato che ha rilasciato il titolo. In caso di possesso di un visto valido o scaduto da meno di sei mesi, lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto. Se il richiedente è in possesso di titolo scaduto da più di due anni o di visto scaduto da più di sei mesi e non abbia lasciato il territorio dell’Unione è competente lo stato in cui ha presentato domanda.

Ingresso irregolare Per chi abbia fatto ingresso irregolarmente in uno Stato Ue, provenendo da uno Stato terzo, il primo Stato dell’Ue in cui è entrato irregolarmente è quello competente (art. 13); l’irregolarità dell’ingresso può essere variamente accertata (rilievi fotodattiloscopici, fotosegnalamento, timbro di ingresso sul passaporto). La responsabilità del primo paese di ingresso irregolare non si applica più una volta trascorsi 12 mesi dall’attraverso irregolare della frontiera. Ove non sia possibile accertare le circostanze dell’ingresso, o sono passati più di 12 mesi dall’ingresso irregolare, e se è accertato che prima di chiedere asilo, si è soggiornato (anche irregolarmente) per 5 mesi in un altro Stato è quest’ultimo lo Stato competente. Per chi ha soggiornato per più di 5 mesi in Stati diversi è competente lo Stato in cui il soggiorno è più recente.

Deroghe e clausole discrezionali Persone a carico (art. 16): se dal richiedente dipende l’assistenza per familiari residenti in altri Stati membri (e viceversa) è consentito il ricongiungimento (gravidanza, maternità recente, malattia grave, età avanzata). I legami familiari devono preesistere nel paese di origine; figli, fratelli (sorelle) genitore e richiedenti devono essere in grado di fornire assistenza; gli interessati devono esprimere il desiderio per iscritto. [Clausola discrezionale o umanitaria]. Ciascun Stato membro può decidere di esaminare una domanda anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (per es: per legami culturali o per motivi umanitari). È vietato il trasferimento verso lo Stato Ue competente se vi sono fondati motivi di ritenere che in quello Stato sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza che implichino il rischio di trattamento inumano e degradante.

Presa e ripresa in carico Se lo Stato che ha ricevuto la domanda di protezione ritiene che ad essere competente è un altro Stato può chiedere a quest’ultimo di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda. Se lo Stato membro accetta di prendere in carico il richiedente, lo Stato membri richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente.

Cenni sulla procedura L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno (http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/unita-dublino). Tale unità ha il compito di.  scambiare informazioni sui richiedenti asilo;  verificare lo Stato membro responsabile della valutazione della domanda di protezione internazionale;  di organizzare i relativi trasferimenti. Se l’Unità Dublino ritiene che la competenza ad esaminare la domanda spetti ad un altro Stato, invierà specifica richiesta all’Unità Dublino di questo Stato. Questi potrà dirsi competente e accettare la richiesta o rifiutarla. Per i MSNA sono previsti ulteriori passaggi riguardanti la valutazione del superiore interesse del minore

…segue Contro le decisioni di trasferimento adottate dall’Unità Dublino è ammesso ricorso in Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Ue. Deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. Note: il pds per richiesta asilo non dà il diritto di entrare e soggiornare regolarmente in un altro paese europeo, a meno che vi siano gravi motivi umanitari che richiedono la presenza in quel paese. Per chi presenta domanda in asilo in Italia e si allontana senza giustificato motivo dalla struttura di accoglienza senza avere sostenuto il colloquio di fronte alla Commissione territoriale è prevista la sospensione della domanda per un anno. Dopo un anno di assenza ingiustificata, la Commissione dichiara estinto il procedimento.

I tempi della procedura La procedura per determinare lo Stato competente può durare per un massimo di cinque mesi: Se un altro Stato UE dichiara di essere competente ad esaminare la domanda di asilo, lo Stato ha (di norma) sei mesi di tempo per trasferirlo. Nel frattempo, si ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio e ad essere ospitati in una struttura di accoglienza.

Cenni minimi sulla proposta di riforma del Regolamento Dublino Rafforzamento del principio del paese di primo ingresso quale paese competente all’esame della domanda di protezione internazionale. Maggiori obblighi per il richiedente protezione e severe conseguenze per il mancato rispetto di tali obblighi. Es.: il richiedente asilo che si trovi in uno Stato diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente non ha diritto alle condizioni di accoglienza, ad eccezione dell’assistenza sanitaria di urgenza. Limitazioni e restrizioni anche per i MSNA