Turismo e Beni culturali L’Italia associa la sua immagine nel mondo al suo fantastico patrimonio culturale fatto di monumenti, beni storici, artistici, archeologici, archivistici e ambientali.
Turismo culturale Si parla di turismo culturale per indicare quella forma di turismo che ruota attorno non solo alla conoscenza del patrimonio storico artistico ma anche delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale.
Legame tra turismo e beni culturali Tra turismo e beni culturali c’è un legame inscindibile: da un lato lo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico italiano costituisce una delle risorse fondamentali per lo sviluppo del turismo. dall’altro il turismo può rappresentare uno strumento formidabile per assicurare la conoscenza e la diffusione dei nostri beni culturali nel mondo, sostenendone la piena valorizzazione.
Potenzialità di sviluppo Il nostro patrimonio non è però un'eredità di cui possiamo disporre a piacere. Da un lato è fondamentale proteggere questo patrimonio in modo che passi alle generazioni future, perché una volta distrutti questi beni sarebbero persi per sempre. dall’altro è fondamentale non trascurare le grandi potenzialità turistiche del patrimonio culturale perché possono produrre posti di lavoro e far circolare nuova ricchezza.
Sistemi integrati di valorizzazione Le bellezze culturali nel nostro paese spesso poi formano un insieme unitario con le bellezze paesaggistiche dei luoghi in cui si trovano. Riconoscere questo intimo legame estetico vuol dire adottare sistemi integrati di protezione e di valorizzazione. Ad es. un momumento, insieme ad una bella spiaggia, in un territorio non deturpato nei suoi aspetti naturalistici, con i suoi piatti tipici, il suo folclore o i suoi prodotti dell' artigianato, sono tutte risorse per il turismo, in grado di generare notevoli flussi turistici.
Principi costituzionali In relazione ai beni culturali diversi sono gli articoli della Costituzione che assumono particolare importanza.
Art.9 cost “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
Art.9 cost. La difesa del paesaggio e tutela del patrimonio culturale rientrano tra i principi fondamentali della Costituzione, articoli che non sono modificabili neppure con le leggi di revisione costituzionale. La tutela dei beni naturali e culturali è responsabilità della Repubblica, intesa non solo come obbligo per lo Stato e gli altri enti pubblici, ma anche nel senso più ampio del termine, come la collettività intera. A tutti spetta dunque il compito di proteggere il patrimonio culturale perchè è un bene comune che riguarda ogni cittadino, è espressione dell’identità della Nazione, intesa come appartenenza ad un gruppo che condivide tradizioni, cultura, lingua, storia.
Art.117 cost. L’articolo inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell' ecosistema e dei beni culturali» tra le materie di legislazione concorrente Stato- Regione «la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».
Art 7 cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze
I rapporti Stato-confessioni religiose Chiesa cattolica e Stato sono indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi. Per le altre confessioni religiose i rapporti con lo Stato possono essere disciplinati sulla base di intese (ad es. con la Tavola valdese, con l'Unione cristiana evangelica battista, con la Chiesa evangelica luterana).
Turismo culturale e religioso Arte e fede si sono sempre intrecciate nei secoli e hanno lasciato sul territorio italiano infinite testimonianze di questo legame: dai luoghi di culto - chiese, basiliche, conventi, catacombe, sinagoghe, templii – ai tesori d'arte – dipinti, statue, reliquiari, archivi - che vi sono custoditi in numero incalcolabile.
Collaborazione Negli accordi e nelle intese si prevedono numerose forme di collaborazione tra Stato ed enti religiosi per la conservazione di questi beni. Esistono anche organismi paritetici creati appositamente per discutere su questioni di comune interesse come ad es. l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica istituito d'intesa tra il Ministero e la C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana dei Vescovi).
Art. 42 cost La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
art.42: principi fondamentali L’art. 42 cost pone alcuni principi fondamentali: La proprietà è un diritto La proprietà privata è riconosciuta al pari della proprietà pubblica Il regime della proprietà è stabilito dalla legge La proprietà ha una funzione sociale che limita il potere del proprietario di “godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo dei propri beni”
La proprietà privata I beni culturali quindi possono appartenere allo Stato o a privati. Anche se il bene è privato, esso incorpora un valore collettivo, che va preservato a costo di limitare la libertà del titolare, per assicurare la «funzione sociale» della proprietà. Come per i beni pubblici, anche i privati sono tenuti a garantire la conservazione dei beni culturali e non possono disporne liberamente.
Codice dei beni culturali e del paesaggio d.Ig.s. 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio La protezione dei beni culturali oggi trova la sua fonte legislativa principale nel codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il d.lgs. n.42 del 2004. Formato da 184 articoli Ha dato ordine a tutta la normativa precedente nel settore.
Codice Suddiviso in quattro parti: nella prima si pongono i principi generali; nella seconda il trattamento dei beni culturali nella terza i beni paesaggistici la quarta contiene le sanzioni amministrative e penali;
Parte prima- Principi generali Il principale compito del codice è di dare attuazione all'art . 9 Cost per la salvaguardia del patrimonio culturale al fine di preservare la memoria della comunità nazionale e promuovere lo sviluppo della cultura. Tale compito spetta allo Stato e a tutti gli enti territoriali.
Competenze legislative Il codice ribadisce la ripartizione delle competenze legslative in base al dettato dell’art.117 cost. La tutela dei beni culturali è materia in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali sono riservate alla legislazione concorrente Stato-Regioni
Ruolo dello Stato TUTELA significa che allo Stato spetta il compito di: individuare i beni del patrimonio culturale proteggerli conservarli per garantirne la fruizione pubblica
Ruolo delle Regioni VALORIZZAZIONE e PROMOZIONE significa che lo Stato spetta di dettare i principi generali e le Regioni fissano la disciplina di dettaglio per promuovere la conoscenza e assicurare le migliori condizioni per l’utilizzo pubblico del patrimonio culturale. Stato e Regioni agiscono sulla base di programmi concordati con l’obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione
Competenze amministrative Per quanto riguarda le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e in ultima istanza allo Stato, sulla base del principio di sussidiarietà (art.118 cost.). Le funzioni di tutela sono attribuite al MIBACT che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle Regioni tramite forme di intesa e di coordinamento.
Eccesso di burocrazia Nel turismo culturale risulta a volte difficile l’individuazione dell’ente competente. Si verificano spesso situazioni incerte, in cui Ministero, Regioni ed enti locali, invece di cooperare, finiscono per creare solo degli ostacoli burocratici. Così spesso vediamo beni culturali deperire nel disinteresse del proprietario o peggio situazioni in cui non si sa neppure chi sia il proprietario o quale sia l'ente preposto a occuparsene.
Patrimonio culturale Fanno parte del patrimonio culturale due tipi di beni: • i beni culturali; • i beni paesaggistici.
Parte seconda- BENI CULTURALI Appartengono ai beni culturali le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Tipi Beni mobili QUADRI, MONETE ANTICHE, FOTOGRAFIE,VASELLAME… Beni immobili: CASTELLI, PALAZZI, PARCHI, PIAZZE, STRADE, SITI ARCHEOLOGICI... Beni mobili registrati: NAVI dall’interesse storico… Universalità di mobili (le pluralità di cose che appartengono alla stessa di mobili persona e hanno una destinazione unitaria): PINACOTECHE, MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE e «le COLLEZIONI che rivestano un eccezionale interesse.
APPARTENENZA Dal punto di vista dell' appartenenza giuridica, i beni culturali possono essere pubblici o privati. Pubblici se appartengono allo Stato, alle Regioni agli altri enti pubblici; Privati se appartengono a singole persone fisiche. persone giuridiche private con/senza scopo di lucro
Ritrovamenti I beni archeologici, mobili o immobili, ritrovati in seguito ad una scoperta fortuita appartengono allo Stato. E’ previsto un premio non superiore a ¼ del valore delle cose ritrovate per il proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento e per lo scopritore. Lo scopritore ha l’obbligo di denunciare la scoperta dei beni entro 24 ore alla Soprintendenza e di provvedere alla loro conservazione.
Il vincolo culturale La legge tutela le cose che abbiano un “interesse culturale”. Tale interesse costituisce il presupposto per poterle assoggettare alla specifica legislazione.
“Verifica” per i beni pubblici I beni di interesse culturale che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro sono vincolati direttamente dalla legge. Sono soggetti automaticamente alla disciplina di tutela prevista dal Codice.
“Verifica” per i beni pubblici I beni di interesse culturale che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro possono essere sottoposti ad un apposito “procedimento di verifica dell’interesse culturale”, per accertare la sussistenza o meno di detto interesse. Qualora la verifica dia esito negativo, il bene non sarà più considerato di interesse culturale e non più sottoposto alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali.
Dichiarazione per i beni privati I beni di proprietà dei privati o di persone giuridiche con scopo di lucro sono sottoposti al vincolo previsto per i beni culturali solo se è intervenuto un formale procedimento amministrativo di accertamento del loro valore culturale: la “dichiarazione dell’interesse culturale del bene” da parte del MIBACT. La dichiarazione va notificata al proprietario. Per i beni immobili il vincolo viene iscritto nei registri immobiliari. I beni mobili vengono inseriti in appositi elenchi conservati presso il Ministero.
Tutela I beni culturali sono sottoposti ad una particolare disciplina che è la diretta conseguenza della loro importanza per la memoria collettiva. Sono sottoposti a misure di vigilanza: ispezioni misure di protezione: divieti e autorizzazioni misure di conservazione: prevenzione, manutenzione, restauro.
Potere di vigilanza Sui beni culturali il MIBACT esercita un generale potere di vigilanza per mezzo di funzionari pubblici delle Soprintendendenze, organi periferici del MIBACT, distribuiti sul territorio nazionale. La Soprintendenza può procedere a ISPEZIONI per accertare le condizioni del bene e verificare se è ben conservato e custodito.
Misure di protezione Le misure di protezione comprendono: Divieti Attività soggette ad autorizzazione
1. Interventi VIETATI I beni culturali non possono essere: Distrutti Danneggiati Adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico smembrati in caso di archivi dichiarati di interesse culturale.
2. interventi soggetti ad AUTORIZZAZIONE E’ necessaria l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza per eseguire opere o lavori di qualunque genere. Es. per rimuovere il bene demolire il bene, anche se si procede poi alla sua ricostruzione; effettuare lavori di edilizia spostare beni mobili culturali.
Misure di conservazione Le misure conservative sono misure di PREVENZIONE fatte per limitare le situazioni di pericolo; MANUTENZIONE fatte per mantenere l’integrità del bene; RESTAURO fatto quando è necessario intervenire direttamente sul bene per il suo recupero. In questo caso si tratta di OBBLIGHI imposti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici e a tutti i proprietari privati.
Interventi conservativi volontari Gli interventi conservativi intrapresi volontariamente dal titolare del bene devono essere autorizzati dalla Soprintendenza. L'ammontare del contributo dello Stato non può in genere superare il 50% della spesa, tranne che per gli interventi di particolare importanza per i quali il Ministero può contribuire fino al rimborso totale. Nel caso in cui vi sia stato il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, i beni culturali devono essere resi accessibili al pubblico in base ad accordi tra il Ministero e i proprietari.
Interventi conservativi imposti La soprintendenza può dichiarare la necessità degli interventi da realizzare nonostante l’incuria del proprietario. In questi casi: può disporre la custodia coattiva dei beni mobili facendoli trasportare in un luogo sicuro; può imporre al proprietario o provvedere direttamente a interventi di restauro.
Le spese per il restauro Anche nel caso di interventi imposti le spese sono a carico del proprietario perchè l’intervento comunque aumenta il valore economico del bene. Tuttavia se gli interventi sono eseguiti su beni di particolare rilevanza, lo Stato può concorrere in tutto o in parte alla spesa sostenuta.
Tutela indiretta dei beni immobili Non va trascurata l’importanza di tutelare i beni culturali intervenendo nell’ambiente circostante il bene stesso, per garantirne l’integrità. Il Ministero può quindi imporre distanze o altre misure di carattere "urbanistico" per evitare, ad esempio, che un monumento sia soffocato tra palazzi moderni e che ne snaturata l’immagine, la prospettiva, la luce e il decoro.
La circolazione dei beni culturali PUBBLICI Alcuni beni pubblici che fanno parte dei beni del demanio culturale sono INALIENABILI: beni immobili di interesse archeologico beni immobili dichiarati monumenti nazionali le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche Ecc..
La circolazione dei beni culturali PUBBLICI Altri beni pubblici si possono vendere solo con l’AUTORIZZAZIONE del Ministero. Il provvedimento di autorizzazione definisce le condizioni della vendita. L'autorizzazione non può essere rilasciata se la destinazione d'uso proposta potrebbe mettere in pericolo la conservazione del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene stesso.
La circolazione dei beni culturali PUBBLICI Per beni culturali MOBILI PUBBLICI è vietata l'uscita definitiva dallo Stato, salvo venga riconosciuta la mancanza di interesse culturale. Sono possibili uscite temporanee dal territorio italiano per partecipare a mostre o esposizioni internazionali. L’uscita dal territorio è ammessa solo con l’autorizzazione dell’ufficio di esportazione competente.
La circolazione dei beni culturali PRIVATI I beni culturali privati si possono vendere, ma occorre procedere alla denuncia dell’atto di vendita alla Soprintendenza del luogo dove si trova il bene entro 30 giorni. La pubblica amministrazione può esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni acquistando il bene allo stesso prezzo. Nel caso di omessa denuncia l’atto di vendita è inefficace.
La circolazione dei beni culturali PRIVATI Per beni culturali MOBILI privati il trasferimento definitivo all’estero è possibile solo dopo aver presentato all’ Ufficio Esportazione la richiesta di rilascio di un Attestato di Libera Circolazione. L'ufficio Esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo del bene per il quale sia stato richiesto l'attestato di libera circolazione.