DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E DENUNCIA AL RICONOSCIMENTO DELLE PATOLOGIE PROFESSIONALI Dr. Carla Corsi Dirigente Medico di II livello INAIL Novara
Il quadro della salute e sicurezza del lavoro in Italia Da dove veniamo (a metà degli anni 60): 1,5 milioni di infortuni sul lavoro all’anno, 4.500 mortali, poche migliaia di malattie professionali. Dove siamo: infortuni ridotti a circa un terzo, infortuni mortali ridotti a un settimo (traffico, edilizia, agricoltura), malattie professionali molto aumentate (riconosciute circa 25.000, di cui oltre 600 con esito mortale).
MALATTIE PROFESSIONALI Le denunce di malattia sono state circa 60 mila nel 2016 (circa mille e 300 in più rispetto al 2015), con un aumento di circa il 30% rispetto al 2012. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 33 %. Il 64 % delle denunce è per malattie del sistema osteomuscolare. È importante ribadire che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 45 mila; di cui circa il 37% per causa professionale riconosciuta. Sono stati poco più di 1.400 i lavoratori con malattia asbesto-correlata.
Malattie da lavoro oggi in Italia •Le malattie denunciate più frequentemente sono muscoloscheletriche (non letali, assenze dal lavoro anche prolungate, disabilità variabile). •Sotto-diagnosi e sotto-attribuzione coesistono con sovra-diagnosi e sovra- attribuzione. •Malattie polmonari ancora presenti (problema fumo di tabacco). •Le malattie da stress sono prevalentemente legate a contenzioso giudiziario.
Infortuni e malattie da lavoro oggi nel mondo •Lo studio Global Burden of Disease (Bill & Melinda Gates Foundation) ha dimostrato che, per la prima volta da quando questi dati sono registrati, il numero di morti per malattie da lavoro ha superato quello da infortuni. •Due terzi (o più, a seconda dei Paesi) dei casi mortali di malattie da lavoro sono attribuibili alle esposizioni ad amianto avvenute fino agli anni 80
MALATTIE PROFESSIONALI PIEMONTE
Verbano-Cusio-Ossola PROVINCIA TOTALE MP DENUNCIATE di cui MORTALI 2012 2013 2014 2015 2016 Novara 99 89 133 164 169 5 10 14 12 3 Verbano-Cusio-Ossola 45 27 29 52 33 8 6 2
PROVINCIA/ESITO TOTALE MP DENUNCIATE di cui MORTALI 2012 2013 2014 2015 2016 Novara In istruttoria 1 Negativo 77 40 63 58 90 3 5 4 Positivo 22 48 70 106 79 7 9 8 In capitale 14 37 54 Senza Indennizzo / Senza Superstiti 13 21 17 26 15 Rendita ai Superstiti 6 Rendita Diretta Temporanea
Verbano-Cusio-Ossola PROVINCIA/ESITO TOTALE MP DENUNCIATE di cui MORTALI 2012 2013 2014 2015 2016 Verbano-Cusio-Ossola Negativo 28 16 10 21 9 2 1 Positivo 17 11 19 31 24 6 4 5 In capitale 7 Senza Indennizzo / Senza Superstiti 3 Rendita ai Superstiti Rendita Diretta 8 Temporanea
OBBLIGHI DEL MEDICO PER M.P. qualora un Medico formuli diagnosi, certa o sospetta, di malattia professionale, deve redigere: Il Certificato Medico di malattia professionale previsto dall’articolo 53 del DPR 1124/65 La Denuncia-Segnalazione di malattia professionale Ha valore conoscitivo-epidemiologico, con precise finalità preventive, essendo destinata all’implementazione del “Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate”. E’ prevista dall’ artico 139 del DPR 1124/65, così come modificato dalle disposizioni contenute nel Decreto di riforma dell’ INAIL (D.Lgs. 38/2000, art. 10) Il Referto di malattia professionale Lo scopo del Referto è quello di segnalare un episodio su cui l’Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. L’articolo 365 del Codice Penale prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, devono riferirne all’Autorità Giudiziaria. Secondo quanto disposto dall’articolo 590 del C.P. tutti i fatti che abbiano determinato una malattia professionale possono presentare il carattere di un delitto perseguibile d’ufficio
MALATTIE PROFESSIONALI Definizione di malattia professionale La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita ). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità. Per le malattie professionali deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
D.M. 10 GIUGNO 2014 D.M.10 giugno 2014 (GU n.212 del 12.09.2014) Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie generale n. 212 del 12.09.2014) è approvato l’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi dell’art 139 del T.U. LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE Tale denuncia/segnalazione è trasmessa, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro e alle Aziende sanitarie locali, anche all’Inail ai fini dell’alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 38/2000 L’elenco è stato predisposto dalla Commissione scientifica, istituita ai sensi del predetto articolo 10, cui compete anche l'elaborazione e la revisione periodica delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico.
MALATTIA - MALATTIA PROFESSIONALE Malattia:“modificazione peggiorativa dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecatesi in un disordine funzionale apprezzabile di una parte o di un intero organismo, che si ripercuote sulla vita organica e di relazione e che determina un'effettiva menomazione e richiede un intervento terapeutico” C. Gerin Malattia professionale:“qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa”A. Fiori Art.3 D.P.R.1124/65: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste nell’art. 1” Sentenze CC n. 179 e 206 /1988: “….malattie di cui sia comunque provata la causa di lavoro” Art.10 4°c D.lgs n.38/2000 “….fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale…..”
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON TABELLATE Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura) provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”). La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Adeguamento delle tabelle Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico
DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 14. 09. 2015 ART. 21 CIRCOLARE INAIL N DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 14.09.2015 ART. 21 CIRCOLARE INAIL N. 10 DEL 21 MARZO 2016 Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, all’articolo 21, reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le modifiche normative si collocano nell’ambito degli interventi per i quali la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica. Le disposizioni predette, nel ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, realizzano gli obiettivi di dematerializzazione dei flussi documentali relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal d.lgs. 82/2005 e determinano l’armonizzazione degli obblighi posti a carico del medico certificatore.
ART. 53 TU L’articolo 53 d.p.r.1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma 1), lettera b) del decreto legislativo in oggetto dispone che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali
Prima assistenza Ministero della salute Circolare n Prima assistenza Ministero della salute Circolare n. 7348 del 17 marzo 2016 Il Ministero della salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici ha chiarito il concetto di prima assistenza. La circolare recita “il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.
TERMINI DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA La circolare ministeriale interviene anche in merito al termine dell’invio della certificazione medica, stabilendo che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza nei termini su specificati. Le modifiche all’art. 53 citato prevedono, inoltre, che il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail (entro due giorni per l’infortunio e cinque in caso di malattia professionale dal giorno in cui ne ha avuto notizia), sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza. Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto assicuratore. A tal fine, dal 22 marzo 2016, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto. La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
MODIFICHE DELL’ART. 251 DPR 1124/1965 MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA La disposizione di cui al comma 1, lettera f), modifica l’art. 251 del d.p.r. n. 1124 del 1965, il quale disciplina per il settore agricolo la denuncia di malattia professionale. Malattia professionale agricola. Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria. Per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati a tempo determinato, invece, la denuncia della malattia professionale, deve essere effettuata dal medico che ha prestato la prima assistenza con un modulo apposito che funge da denuncia e da certificato medico (cd certificato-denuncia) entro 10 giorni dalla data della prima visita medica. Anche per detto certificato vige l’obbligo in capo al medico di trasmetterlo per via telematica all’INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio
MODIFICHE ALL’ART.139 D.P.R.1124/1965. OBBLIGO DENUNCIA SEGNALAZIONE Dal 22 marzo 2016 con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del citato d.p.r. 1124/1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000. Nulla è innovato relativamente all’obbligo del medico di trasmissione della denuncia/segnalazione alle AA.SS.LL. e alle DD.TT.LL., quali soggetti espressamente previsti, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 d. lgs. n. 38/2000.
ISTRUZIONI PER I MEDICI I medici all’atto della redazione del certificato medico con modalità telematica devono fornire al lavoratore assistito il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi. In fase di avvio del nuovo regime, qualora non sia possibile la trasmissione telematica, per necessità tecnico-organizzative o altre cause oggettive, i medici o le strutture sanitarie provvedono all’invio del certificato medico tramite PEC alla Sede Inail competente in base al domicilio dell’assistito. In tali casi, consegnano il certificato medico all’assistito per il successivo inoltro al datore di lavoro
ISTRUZIONI PER I LAVORATORI Il lavoratore in caso di infortunio o di manifestazione di una malattia professionale deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo assolve all’obbligo previsto dal citato art. 52 di: - dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio; - comunicare al datore di lavoro stesso la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione. In fase di avvio del nuovo regime, nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
SANZIONI PER I MEDICI L'omissione della denuncia ai sensi dell'art.139 del T.U. è obbligo sanzionato, per il medico, mentre, sino ad oggi, la mancata redazione della certificazione ai sensi dell'art.53 del T.U. n.1124/1965 in merito sia all'infortunio sul lavoro, sia alla malattia professionale rimaneva un obbligo deontologico , ma non un obbligo normativo per cui fosse prevista una sanzione. I contravventori alle precedenti disposizioni – ANCHE IL MEDICO - sono puniti con l'ammenda da euro 258 a euro 1.549 Giova però ricordare le finalità totalmente diverse delle due certificazioni; una, quella ai fini assicurativi ai sensi dell'art.53 richiede il consenso informato a procedere da parte del lavoratore l'altra - la denuncia ex. art.139 - ai fini epidemiologici per alimentare il Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, che può esser fatta anche senza effettuare la certificazione ai fini del riconoscimento, qualora la malattia sia inserita nell'elenco di cui al DM 10 giugno 2014 ma non la si ritenga causata dal lavoro.
ISTRUZIONI PER LA PROFILAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEI MEDICI Le strutture sanitarie e i medici, già in possesso delle abilitazioni rilasciate dall’Inail, che trasmettono telematicamente i certificati medici di infortunio continueranno regolarmente ad operare con le seguenti modalità già operative da tempo Le strutture sanitarie e i medici che non sono in possesso di abilitazione, per l’accesso ai servizi di rilascio del certificato medico disponibili nel portale dell’Istituto devono richiedere apposite credenziali dispositive. Per ottenere l’abilitazione all'accesso al servizio di rilascio della certificazione medica di Infortunio e Malattia Professionale, il medico o il rappresentante legale della struttura sanitaria devono presentare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile nel sito www.inail.it. Sono previsti i seguenti moduli: Richiesta di attribuzione ”codice presidio” e di abilitazione ai servizi on line Inail per i presidi ospedalieri; Richiesta di attribuzione ”codice medico” e di abilitazione ai servizi on line Inail per i medici esterni. La trasmissione telematica dei certificati è prevista solo per gli utenti in possesso di uno dei due codici sopra indicati