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Il D.Lgs.81/08 Paolo Gentile 1 paologentile@rs-ergonomia.com www.rs-ergonomia.com 1 1

Perchè frequentate questo corso? 1. Puoi indicare i principali rischi presenti nel tuo lavoro? 2. Potresti suggerire alcune azioni da intraprendere per eliminare o ridurre ciascuno dei rischi che hai indicato 2 2

La normativa vigente Art. 2087 c.c. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Art. 41 della Costituzione Italiana (approvata 22 dicembre 1947- in vigore dal 1° gennaio 1948) L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3 3

La partecipazione dei lavoratori e lo statuto dei diritti dei lavoratori (L.300/1970), all'art. 9 dispone che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 4 4

Il modello di intervento contenuto nella normativa. Il D.Lgs. 626/94 (19 settembre 1994 recepiva 15 Direttive Europee in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) prima e il D.lgs. 81/08 poi evidenzieranno: la centralità della valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori. 5 5

306 articoli 51 allegati I – principi comuni II - luoghi di lavoro III - uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI IV - cantieri temporanei o mobili V - segnaletica di salute e sicurezza VI - movimentazione manuale dei carichi VII - attrezzature munite di VDT VII - agenti fisici IX - sostanze pericolose X -agenti biologici XI - atmosfere esplosive XII - disposizioni diverse in materia penale XIII - disposizioni finali

Fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro. Rischi per la salute. Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono su lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili. Rischi per la sicurezza. Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda. E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio. Rischi trasversali o organizzativi. Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. 7 7

Percezione dei rischi 8 8

Misure generali di tutela nel D.Lgs.81/08 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 9 9

I soggetti coinvolti

Riferimenti per i lavoratori DL: …...….............................................. RLS: ...................................................... RSPP: .................................................... ASPP: .................................................... MC: ........................................................ Addetti emergenze: ............................. …........................................................ Addetti primo soccorso: ..................... …........................................................ 11

Principali obblighi del datore di lavoro valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (DVR - DUVRI); designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; nominare il medico competente; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento. 12 12

Oggetto della valutazione dei rischi La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro …. 13

Il DVR deve contenere - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione; - l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; - l’individuazione delle procedure per l’attuazione del programma, e di coloro che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; - l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio. 14

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il RSPP e il MC e previa consultazione del RLS. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La valutazione dei rischi deve contenere le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 15 15

La partecipazione dei lavoratori e il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO I - PRINCIPI COMUNI Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 16 16

Cosa si intende per rischio nei luoghi di lavoro Rischio = P x D P = frequenza - probabilità che l'evento si verifichi in un dato intervallo di tempo. D = magnitudo - danno prodotto al verificarsi di un certo evento negativo. 17 17

Valutazione del rischio 18 18

Obblighi del lavoratore Art. 20 b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 19

Obblighi del lavoratore Art. 20 f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 20

Sanzioni per i lavoratori (art. 59) 1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

Art.43 – Gestione delle emergenze 1. … ll datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 22 22

Art.43 – Gestione delle emergenze e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. 3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva 23 23

Art.45 - Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 24 24

Organizzazione del primo soccorso (decreto 388/2003) Il DL, sentito il MC, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza … solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'ASL competente … per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il DL deve riferirsi all'attività con indice più elevato. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e B, il DL deve garantire le seguenti attrezzature: cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del MC ... e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti ... 25 25

Mancati infortuni (Near Miss) Se un lavoratore si rende conto che un manutentore sta lavorando in altezza abbandonando  il  martello su  di  un  piano senza  alcuna  protezio ne per la caduta dell’attrezzo: - potrà  segnalare  la situazione come potenziale rischio o situazione pericolosa; - ma se il martello  cade  e  “fortunatamente”  non  colpisce  nessuno questo diventa un incidente, un evento che poteva  avere  conseguenze  anche  letali  e  pertanto  assume  la  connotazione  di   mancato infortunio “near miss”; - il mancato rispetto dei requisiti di legge, dei regolamenti, delle procedure, ecc. rappresentano delle non conformità. 26 26

Rilevazione di situazione pericolosa – incidente – non conformità 1. Sapresti indicare situazioni critiche a rischio di infortunio di cui hai esperienza diretta o che ti sono state riferite dai tuoi colleghi? 2. Azioni da intraprendere (correttive/preventive) 27 27

I rischi da interferenza I rischi derivanti da interferenze sono i rischi derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva; rischi dovuti al contatto possibile con macchinari, sostanze ed altri fonti di pericolo o dal concomitante operare delle maestranze. Generalmente, tali condizioni di rischio si verificano durante gli interventi estemporanei di manutenzione a macchinari, impianti o infrastrutture. Allo scopo di valutare ed eliminare tali pericoli per i lavoratori, l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che l'azienda committente è tenuta contattare la ditta scelta per l'intervento, allo scopo di concordare e compilare il DUVRI. 28 28

I luoghi di lavoro a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’all. IV b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 29

Locali sotterranei o semisotterranei 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 2. In deroga, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2 . 30

ATTREZZATURE DI LAVORO Requisiti di sicurezza Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza. Le attrezzature di lavoro, idonee e adeguate al lavoro da svolgere, devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. 31 31

ATTREZZATURE DI LAVORO Il DL prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza. il DL provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 32 32

Gestione delle emergenze Definizione di “Emergenza” OGNI FATTO O SITUAZIONE CHE POSSA RAPPRESENTARE UN RISCHIO ANOMALO PER LE PERSONE O LE STRUTTURE DELL’INSEDIAMENTO

POSSIBILI “EMERGENZE” Incendio Scoppio od esplosione Allagamento Fuga di gas Terremoto, inondazione, trombe d’aria Minacce, atti criminosi

PIANO DI EMERGENZA Insieme coordinato delle procedure di carattere tecnico, organizzativo e personale da intraprendere per fronteggiare ipotizzate situazioni di emergenza

Prevenire le emergenze Destinazione d’uso dei locali Limitazione del carico d’incendio Aree a rischio specifico Impianti a regola d’arte Rispetto delle condizioni di esercizio Rispetto dei divieti e delle limitazioni Controlli periodici degli impianti Addestramento periodico del personale

Gestire le emergenze PROTEZIONE ATTIVA: Rivelazione automatica e/o manuale Impianti fissi di estinzione Impianti di controllo scarico fumi Alimentazione elettrica di emergenza Illuminazione di sicurezza Vigilanza e controllo - Squadra antincendio PROTEZIONE PASSIVA: Compartimentazione - Porte tagliafuoco Vie di esodo Scale a prova di fumo Distanze di sicurezza

Gestire l’evacuazione Percorsi di esodo Uscite di emergenza Luci di emergenza Evacuazione dei reparti/zone Ascensori Squadra di evacuazione Prove di evacuazione Segnaletica di sicurezza

Segnaletica di sicurezza Cartelli di divieto, prescrizione, attenzione, salvataggio e attrezzature antincendio.

FASI DELL’EMERGENZA 0. situazione di normalità 1. preallarme 3. evacuazione 0. ritorno alla normalità

FIGURE ADDETTE ALL’EMERGENZA Coordinatore dell’emergenza appositamente formato Addetti all’emergenza ed evacuazione persone appositamente formate IN CASO DI SEGNALE DI EVACUAZIONE: Far defluire con calma ed ordine il personale e i presenti nei locali; Assistere le persone invalide, anziane, facilmente emotive; Verificare che non siano rimaste persone negli uffici, servizi igienici, magazzini, ecc. Fare l’appello delle persone al punto d’incontro stabilito; Segnalare al Coordinatore eventuali persone mancanti; Controllare che nessuno rientri prima del segnale di cessato allarme; Coordinare il rientro a emergenza conclusa

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 per emergenza sanitaria, vigili del fuoco, polizia di stato, carabinieri

Grazie per l'attenzione 43 43