Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (III) Corso di Diritto UE 2016-2017 Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (III)
Decisioni quadro (ex III pilastro) Art. 34.2 TUE (versione pre-Lisbona)
Casi di mancanza di efficacia diretta Norme non sufficientemente precise o non incondizionate Direttive invocate in rapporti orizzontali L’efficacia “indiretta” Obbligo di interpretazione conforme del diritto interno Obbligo di risarcimento dei danni causati dalla violazione di norme dell’Unione
L’obbligo di interpretazione conforme Oggetto dell’obbligo: norme dell’ordinamento interno Ratio: l’obbligo di leale collaborazione (art. 4.3 TUE) Efficacia diretta e obbligo di interpretazione conforme
Portata dell’obbligo Primi casi: Disposizioni nazionali di attuazione di una direttiva: caso Von Colson (IV,4.2., pag. 276 e s.) Disposizioni nazionali adottate prima dell’adesione alla UE: caso Marleasing (ivi, pag. 277) L’intero ordinamento nazionale: caso Pfeiffer (ivi, pag. 277-278)
Limiti dell’obbligo Margine di discrezionalità (divieto di interpretazione contra legem): caso Impact (IV.4.3, pag. 278 e s.) Scadenza del termine di attuazione della direttiva: caso Adeneler (ivi, pag. 280 e s.) Rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e dei diritti fondamentali: caso Berlusconi (ivi, pag. 282)
Il caso delle decisioni quadro Il caso Pupino (IV.4.4, pag. 282 e ss.)
Il risarcimento del danno Attenzione: danni causati da uno Stato membro! Ratio: “è inerente al sistema del trattato” caso Brasserie du pêcheur IV.5.2, pag. 284 Danno da violazione di norme dell’Unione Norme direttamente efficaci o non direttamente efficaci (v. casi Francovich e Brasserie du pêcheur)
Condizioni Violazione di una norma dell’Unione diretta a creare dei diritti in capo a singoli; caso Francovich (IV.5.4, pag. 285) Carattere sufficientemente grave e manifesta della violazione: es. mancata attuazione di una direttiva (caso Dillinkofer, ivi, pag. 286) Nesso di causalità tra violazione e danno: danni diretti (direttiva VIA: caso Leth, ivi, pag. 285 e 286)
Organi responsabili Danno da errore giudiziario: caso Koebler, ivi pag. 287) Segue: caso Traghetti del Mediterraneo, IV,pag. 292 e s.)
Diritto dell’Unione e diritto processuale nazionale Il principio dell’autonomia processuale degli Stati membri: caso Rewe, IV.6.1, pag. 288 Limiti: il principio di equivalenza Segue: il principio di effettività Conseguenze della violazione di uno dei due principi: disapplicazione della norma processuale interna incompatibile (primato?) Caso Lucchini e il principio della cosa giudicata (IV.7.3, pag. 296)
Il primato Nozione: prevalenza della norma dell’Unione sulla norma interna incompatibile Il primato in senso ampio e in senso stretto In senso ampio: obbligo degli Stati membri di espungere dal proprio ordinamento le norme interne incompatibili attraverso i procedimenti previsti (abrogazione, dichiarazione di incostituzionalità) In senso stretto: obbligo degli organi degli Stati membri, in particolare i giudici, di disapplicare direttamente le norme interne incompatibili
Il primato in senso stretto Origine: giurisprudenziale e assenza di una disposizione di diritto primario ad hoc (ma v. dichiarazione n. 17, IV.7.3, pag. 298) Su quali norma interne? Anche di rango costituzionale? I diversi punti di vista …. della Corte di giustizia: caso Costa c. Enel ivi, pag. 295 s. Norme dell’Unione e norme degli Stati membri che tutelano diritti fondamentali: caso Omega, ivi, pag. 297 …. e delle Corti costituzionali (teoria dei controlimiti) Primato e efficacia diretta? Il caso delle norme non direttamente efficaci: sent. n. 227/10 (IV.7.2, p. 295, sulla decisione quadro sul MAE)
Primato e diritto processuale degli Stati membri Primato e principio della intangibilità della cosa giudicata: il caso Lucchini (ivi, pag. 296) Primato e modalità processuali per disapplicare le norme nazionali incompatibili: il caso Simmenthal (ivi, pag. 299 s.) Lo status della norma nazionale incompatibile: norma inapplicabile o invalida?: il caso Filipiak (ivi, pag 301)
La posizione della Corte costituzionale italiana I fase: il valore di legge ordinaria della legge d’esecuzione del trattato e il principio della successione delle leggi nel tempo: sentenza n. 14/64 Costa c. Enel (IV.8.1. pag. 303 s.) II fase: la legge d’esecuzione del trattato rientra nell’art. 11 Cost.; la legge successiva che la viola è incostituzionale: sentenza n. 232/75 I.C.I.C (IV.8.2, pag. 304 s.)
segue III fase: la legge successiva che viola il trattato è inapplicabile: sentenza n. 170/84 Granital (IV.8.3, pag. 306) Differenze rispetto a Simmenthal I controlimiti: norma dell’Unione contraria a principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili dell’uomo (sentenza n. 183/73, Frontini, ivi 8.5, pag. 308, e Granital) Legge contraria al nucleo essenziale del trattato
segue Riforma del titolo V Cost.: art. 117.1 (IV.8.8, pag. 310) Legge contraria a norme dell’Unione non direttamente efficaci sentenza n. 227/10 (mandato d’arresto europeo, IV, 7.2., 295) ordinanza n. 207/13 (supplenti della scuola) (IV.8.9, pag. 311 s.) (v. ora caso Mascolo, C-22/13 e a. e sentenza Corte cost. n. 186/2016)
Il primato al giorno d’oggi: il giudice deve far prevalere la norma UE anche senza verificare che sia direttamente efficace? Il caso Taricco e l’art. 325 TFUE:C-105/14 e l’ordinanza della Corte cost. 24/2017