Il divieto dell’uso della forza prima della Carta delle Nazioni Unite La guerra come strumento di autotutela (Kelsen) Il sistema previsto dalla Società delle Nazioni Il Patto Kellog-Briand (1928)
Il divieto dell’uso della forza secondo la dottrina prevalente L’art. 2 par. 4 della Carta: il divieto generale dell’uso della forza internazionale (bellica) come strumento di autotutela Unico limite: legittima difesa Nozione restrittiva di legittima difesa: risposta ad un’aggressione armata Insufficienza della prassi contraria a negare l’esistenza di questa norma
Esistenza di una prassi cospicua volta ad espandere le eccezioni al divieto dell’uso della forza A) Nuove eccezioni i) Interventi umanitari (Kosovo) ii) Inverventi a favore della democrazia (Panama) iii) Contromisure di carattere militare in risposta ad attacchi non qualificabili come “aggressione armata”
Esistenza di una prassi cospicua volta ad espandere le eccezioni al divieto dell’uso della forza B) Interpretazione estensiva delle eccezioni preesistenti i) Ricorso (abusivo) a precedenti autorizzazioni del Consiglio di Sicurezza (Iraq) ii) Espansione della nozione di legittima difesa
Espansione della nozione di legittima difesa Nozione di aggressione armata (cd. Accumulation doctrine) Superamento della nozione interstatale di attacco armato (Afghanistan, Libano) i) Innovazione delle regole in materia di attribuzione ii) Privatizzazione della nozione di aggressione armata Legittima difesa preventiva
Ricorso alle circostanze che escludono l’antigiuridicità Esistenza di una prassi cospicua volta ad espandere le eccezioni al divieto dell’uso della forza Ricorso alle circostanze che escludono l’antigiuridicità i) Consenso dello Stato leso (interpretazione estensiva) ii) Stato di necessità (problema jus cogens)
Conclusione di d’Aspremont Il divieto dell’uso della forza incontra numerosi limiti dal contenuto estremamente vago Tendenza di tale divieto a perdere natura vincolante (v. principio dell’equidistanza nel caso Piattaforma continentale)