CENNI SU ALCUNI INCENTIVI O STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ E DELLA GENITORIALITÀ Queste pagine sono finalizzate a una conoscenza sommaria di alcuni incentivi o strumenti a sostegno della natalità e della genitorialità previsti dal nostro Ordinamento. Poiché la materia è particolarmente ampia e articolata, per conoscere nel dettaglio gli istituti e l’esistenza di eventuali divieti di cumulabilità ad essi relativi, si rinvia alla normativa di riferimento e agli Uffici competenti. Occorre verificare inoltre, presso gli uffici competenti, se l’istituto preso in considerazione sia stato rifinanziato per l’anno assunto a riferimento.
1) GLI INCENTIVI ALLA NATALITÀ NEL "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019" - L. N. 232 DELL’11 DICEMBRE 2016
IL FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ Aggiornato al DPCM “Fondo di sostegno alla natalità” dell’8 giugno 2017 pubblicato su GU n. 213 del 12 settembre 2017 L’art. 1 commi 348 e ss. della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Finalità del Fondo: sostenere le famiglie e incentivare la natalità. Per ulteriori informazioni si rinvia alla normativa di riferimento. Tra le disposizioni utili per conoscere l’istituto si segnala anche il DPCM “Fondo di sostegno alla natalità” dell’8 giugno 2017 pubblicato su GU n. 213 del 12 settembre 2017
PREMIO ALLA NASCITA O ALL'ADOZIONE DI MINORE Aggiornato alla Circolare INPS n. 78 del 28 aprile 2017 L’art. 1 comma 353 della L. n. 232 dell’11 Dicembre 2016 riconosce a decorrere dal 1º gennaio 2017 un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. La Circolare INPS n. 78 del 28 aprile 2017 stabilisce che il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che provvede, su domanda della donna gestante o della madre del minore, al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
BUONO PER L’ISCRIZIONE IN ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI, NONCHÉ PER L'INTRODUZIONE DI FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE IN FAVORE DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 3 ANNI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE CRONICHE Aggiornato alla Circolare Inps. n. 88 del 22 maggio 2017 L’art. 1 comma 355 della L. n. 232 dell’11 Dicembre 2016 attribuisce, con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Tra le disposizioni utili per conoscere l’istituto si segnalano anche il DPCM del 17 febbraio 2017 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017 e la Circolare Inps. n. 88 del 22 maggio 2017.
IV) CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETTERA B) DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92. BIENNIO 2017 - 2018 Aggiornato all’art. 1 commi 356 e 357 della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 L’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato prorogato anche per l’anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall’art.1, commi 282 ed 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’art. 1, commi 356 e 357 della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 proroga l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche per il biennio 2017 – 2018.
2) L’ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ)
L’ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ) Aggiornato alla Circ. Inps. n L’ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ) Aggiornato alla Circ. Inps. n. 93 dell’8 maggio 2015 E’ disciplinato dalla L. n. 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129 dell’art. 1 e dalla Circ. Inps. n. 93 dell’8 maggio 2015 L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare come specificato dalla Circolare Inps n. 93 dell’8 maggio 2015 In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a: • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. Poiché l’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, per l’anno 2018 occorre attendere le nuove disposizioni. Per ulteriori informazioni si rinvia alla normativa di riferimento
3) ALCUNI STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA GENITORIALITÀ PREVISTI DAL D. LGS. N. 151 DEL 2001 – CENNI
ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI - CENNI Normativa. L’assegno è stato istituito dall’art. 66 della legge n. 448/98 ed è oggi disciplinato, tra l’altro, dal D.P.C.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 e dall’art. 74 del D.Lgs.151/2001. Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza). L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Secondo la Circ. Inps n. 55 dell’08 marzo 2017 l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.694,45. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017, è pari a Euro 16.954,95. Occorre presentare la domanda al comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento preadottivo. Si consiglia, tuttavia, di informarsi il prima possibile presso gli uffici di competenza per poter entrare in possesso, in tempo utile, di tutta la documentazione richiesta. Per una dettagliata informazione sui termini entro cui presentare la domanda, si rinvia comunque, agli uffici di competenza perché le peculiarità sono molteplici.
ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LAVORI ATIPICI O DISCONTINUI (o Assegno di maternità dello Stato) - CENNI Normativa È regolato, tra l’altro, dall’art. 75 del D. Lgs. n. 151 del 2001 ed è concesso in presenza di specifici requisiti per i quali si rinvia agli Uffici INPS di competenza. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale. Si consiglia, tuttavia, di informarsi il prima possibile presso gli uffici di competenza per poter entrare in possesso, in tempo utile, di tutta la documentazione richiesta. Per una dettagliata informazione sui termini entro cui presentare la domanda, si rinvia comunque, agli uffici di competenza per approfondire ogni peculiarità. La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata alla sede INPS di competenza. Importo dell’assegno: L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.
Queste pagine sono finalizzate a una conoscenza sommaria di alcuni incentivi o strumenti a sostegno della natalità e della genitorialità previsti dal nostro Ordinamento. Poiché la materia è particolarmente ampia e articolata, per conoscere nel dettaglio gli istituti e l’esistenza di eventuali divieti di cumulabilità ad essi relativi, si rinvia alla normativa di riferimento e agli Uffici competenti. Occorre verificare inoltre, presso gli uffici competenti, se l’istituto preso in considerazione sia stato rifinanziato per l’anno assunto a riferimento.