Istituzioni di Diritto Romano III cattedra Prof. Francesca Reduzzi

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Istituzioni di Diritto Romano III cattedra Prof. Francesca Reduzzi (lettere G-M) A/A 2017/18 Prof. Francesca Reduzzi

OBBLIGAZIONI NON CONTRACTAE (da pacta, da convenzioni innominate)

PACTA: negozi bilaterali a forma libera accordi che servivano a creare “rapporti giuridici complementari” rispetto a un rapporto giuridico principale

Fine età preclassica: Pretore emana editto “de pactis”: pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus leges plebis scita senatus consulta edicta decreta principum ne quo fraus cui eorum fiat acta erunt, servabo. darò attuazione ai patti che siano stati conclusi non dolosamente, né contro le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti, gli editti e i decreti degli imperatori, né in modo tale da essere in frode a tali provvedimenti normativi.

Tutela dei pacta: exceptio pacti conventi (eccezione di patto intervenuto) obbligazioni basate sulla bona fides : il giudicante doveva tener conto dei pacta accessori intercorsi tra le parti senza bisogno di exceptiones apposite azioni (in alcuni casi particolari)

Vari tipi di patti tutelati dal pretore: pactum iurisiurandi =>patto di giuramento constitutum debiti => regolamento di debito receptum argentarii =>assunzione bancaria di debito receptum nautae vel cauponis vel stabularii => assunzione di responsabilità da parte dei comandanti di navi, albergatori o stallieri

(contratti innominati) OBBLIGAZIONI DA CONVENTIONES SINE NOMINE (contratti innominati) derivavano da negozi giuridici bilaterali detti conventiones Non erano né pacta, né dotati di una denominazione propria e specifica negozi a prestazioni corrispettive Ebbero tutela giuridica => actiones (utiles o in factum)

4 tipologie: do ut des do ut facias facio ut des facio ut facias

D. 2.14.7pr.-2 (Ulp. ad edictum 4): Iuris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones. 1. Quae pariunt actiones, in suo nomine non stant, sed transeunt in proprium nomen contractus: ut emptio venditio, locatio conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus. 2. Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamne causa, eleganter Aristo Celso rspondit esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc sunállagma esse et hinc nasci civilem obligationem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis, sufficere: esse enim contractum, quod Aristo sunállagma dicit, unde haec nascitur actio.

D. 2.14.7pr.-2 (Ulpiano, Commentario all’editto, libro 4): Nel diritto delle genti per la tutela di talune convenzioni sorgono azioni, per altre eccezioni. 1. Quelle che producono azioni non conservano il nome generale (di convenzioni), ma acquistano il nome specifico di un contratto, come compravendita, locazione-conduzione, società, comodato, e deposito e tutti gli altri simili contratti.

D. 2.14.7pr.-2 (segue) 2. Ma anche se la convenzione non assume il nome specifico di un contratto, tuttavia permane la causa dell’obbligazione, e giustamente Aristone, in risposta a Celso, afferma l’esistenza di un’obbligazione. Come se io ti avessi dato una cosa affinché tu me ne dessi un’altra, o ti avessi dato qualcosa affinchè tu ne facessi un’altra: qui si tratta di sinallagma e da qui sorge un’obbligazione civile.

D. 2.14.7pr.-2 (segue) E pertanto penso che giustamente Mauriciano abbia dissentito da Giuliano in questo caso: io ti ho dato lo schiavo Stico perché tu manometta lo schiavo Panfilo, e tu l’hai manomesso, mentre Stico viene evitto. Giuliano scrive che il pretore deve concedere in tuo favore un’azione in factum, Mauriciano invece ritiene sufficiente l’azione civile incerti, cioè l’azione praescriptis verbis; infatti ciò che Aristone definisce sinallagma è un contratto, da cui nasce tale azione.

Rimedi: se controparte non eseguiva la controprestazione, al creditore spettavano: - actio de dolo condictio ob rem se il creditore voleva ottenere la controprestazione: azioni utili o in factum praescriptio

permuta (permutatio) : do ut des Aestimatum = contratto estimatorio: simile a un mandato ad alienare transazione (transactio) = accordo di porre fine a una controversia attraverso reciproche concessioni dazione in prova precarium

OBBLIGAZIONI DA CAUSE NON CONVENZIONALI (ex variis causarum figuris-quasi contratti) Legato per damnationem Legato sinendi modo Pollicitatio (promessa ad una comunità) Obligatio alimentorum negotiorum gestio

OBBLIGAZIONI DA CAUSE INGIUSTIFICATE solutio indebiti =pagamento dell’indebito prestazione per adempiere un’obbligazione apparentemente valida, ma nella realtà invalida Oppure: caso di obbligazione naturale

l’ingiustificato arricchimento=ogni dare, fare o non fare che determinava per qualsiasi motivo un arricchimento non giustificato di un soggetto, con conseguente impoverimento dell’autore della prestazione conservato ancor oggi nell’ordinamento italiano Art. 2041 c.c. Azione generale di arricchimento. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.