Aggiornato al D. Lgs. n. 150 del 2015

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Transcript della presentazione:

Aggiornato al D. Lgs. n. 150 del 2015 LE AGENZIE PER IL LAVORO E I SOGGETTI AUTORIZZATI A EFFETTUARE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 276 DEL 2003 Aggiornato al D. Lgs. n. 150 del 2015 Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si rinvia alla normativa di riferimento

LE AGENZIE PER IL LAVORO Il D. Lgs. n. 469 del 1997, ora abrogato dal D. Lgs. n. 150 del 2015, riconobbe anche ai soggetti privati in possesso di determinati requisiti, la legittimità ad operare nel campo della mediazione. Il D. Lgs. n. 276 del 2003 ha novellato il regime giuridico degli operatori privati, denominati agenzie per il lavoro e ha specificato le varie attività di mediazione.

Ex art. 2 del D. Lgs. n. 276 del 2003 si distinguono, infatti, le seguenti attività di mediazione: somministrazione di lavoro; intermediazione ricerca e selezione del personale supporto alla ricollocazione professionale

Il D. Lgs. n. 276 del 2003 disciplina, tra l’altro, il regime delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione e stabilisce i requisiti giuridici e finanziari richiesti alle Agenzie per il Lavoro per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003. 14/09/2018

Ex art. 9, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n Ex art. 9, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 150 del 2015, all’ANPAL spetta la gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

I REGIMI PARTICOLARI DI AUTORIZZAZIONE Sono disciplinati all’art. 6 del D. Lgs. n. 276 del 2003. Sono inoltre autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione, anche: 

gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;

le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;

i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente;

l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003, di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

L’ACCREDITAMENTO REGIONALE DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI EX ART. 7 DEL D. LGS. N. 276 DEL 2003  

e dei seguenti principi e criteri: Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 181 del 2000 e successive modificazioni, e dei seguenti principi e criteri:  

a)      garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b)     salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c)      costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d)     obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e)      raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio disciplinano altresì:

le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati autorizzati per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro; requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento; le procedure per l'accreditamento; le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati; le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.

I REGIMI DI ACCREDITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SECONDO IL D. LGS. N. 150 DEL 2015.

ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 276 del 2003, All’art. 12 del D. Lgs. n. 150 del 2015 si stabilisce che le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a)      coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del D.Lgs. n. 276 del 2003; 14/09/2018

b)      definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;

c)      obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 150 del 2015, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;

d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;

e)      definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 150 del 2015.

Vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 276 del 2003 ossia le agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20 del D. Lgs. n. 276 del 2003 e le agenzie di intermediazione.

ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI DEL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE. Si rinvia alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/lavoro/accreditamento.htm

L'ALBO NAZIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI A SVOLGERE FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Ex art. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 150 del 2015, l’ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 150 del 2015, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 150 del 2015 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.

Come previsto dalla delibera ANPAL del 3 novembre 2016 relativa alla istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, l'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro si compone di tre sezioni:  

  prima sezione: comprende le agenzie per il lavoro autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione, inclusa la fondazione dei consulenti del lavoro (art. 6, comma 2 del decreto legislativo 276/2003) e iscritti all’Albo delle Agenzie per il Lavoro.

seconda sezione: comprende i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e Province autonome, secondo i rispettivi sistemi.

terza sezione: comprende le agenzie iscritte all'Albo delle agenzie per il lavoro che operano in regioni che non hanno ancora istituito un proprio regime di accreditamento (art. 12, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2015).