IL CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO NEL D. LGS. N. 151 DEL 2001 Aggiornato al D. Lgs. n. 151 del 2001 vigente al 9 luglio 2017
Ex art. 47 del D. Lgs. n. 151 del 2001 entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha inoltre diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Cassetto Giuridico
A tali congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
I periodi di congedo per malattia del figlio non sono retribuiti … restano salvi, tuttavia, gli accordi più favorevoli stabiliti in sede di contrattazione collettiva
I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
ADOZIONI E AFFIDAMENTI Ex art. 50 del D. Lgs. n. 151 del 2001, entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a sei anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha inoltre diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 6 e gli otto anni. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, per ciascun genitore, alternativamente, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno.