Esame di Stato Cesena – Formazione Referenti di Sostegno – 03/10/2017 a cura di Davide Ceccaroni
ESAME DI STATO E DIVERSABILITA’ DIPLOMA DI QUALIFICA CONCLUSIONE TERZO ANNO (facoltativo e solo per Istituti Professionali) CERTIFICATO DI CREDITI FORMATIVI percorsi possibili in classe 5^ DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO RELAZIONE ALLEGATA ESAME ESAME DIPLOMA ESAME DI STATO ATTESTAZIONE DI CREDITO FORMATIVO
ESAME DI STATO E DIVERSABILITA’: percorsi possibili in classe 5^ Alunni disabili il cui P.E.I. preveda il raggiungimento dei livelli essenziali previsti per la classe Alunni disabili il cui P.E.I. preveda un percorso differenziato rispetto a quello previsto per la classe Prove d’esame = alla classe Prove d’esame equipollenti Prove differenziate Attestato di Credito Formativo DPR. 323/98 art. 13 Diploma esame di stato
ADEMPIMENTI DEL C.di CLASSE - COMMISSIONE PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO (TRIENNIO E CLASSE 4^) STESURA COLLEGIALE DEL PDF (fino al 2019 D.L. 66-2017) STESURA COLLEGIALE DEL PEI (CON APPORTO DELLE SINGOLE MATERIE E RIFERIMENTO NELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E DI CLASSE) INCONTRI CON FAMIGLIA E ASL PER PDF E PEI (CLASSE 5^) PEI DIFFERENZIATO: RICHIESTA DI ASSENSO DELLA FAMIGLIA SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE RIFERITO AL PEI (CLASSE 5^) STESURA DELLA RELAZIONE (COLLEGIALE CON APPORTO DI TUTTE LE DISCIPLINE) DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DI MODELLLI DI PROVE DIFFERENZIATE O EQUIPOLLENTI COERENTI CON IL PEI REALIZZATO E RELATIVE MODALITA’ PROVE D’ESAME EVENTUALE ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (COLLEGIALE)
ESAME DI STATO: documentazione del C. di C. e L.196/03 DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO OM. 32/05 ART.6 c.1 “ I c. di c. …..elaborano entro il 15 maggio… “ ART.6 c.7 Il documento è immediatamente affisso all’albo dell’Istituto (dopo il 15 maggio) e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento a …………………., pertanto le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio di …………… (diploma di stato -attestato di crediti formativi). Nell’allegato n°….. sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame. RELAZIONE ALUNNO H (allegato al documento del 15 maggio) l’allegato può non essere affisso all’albo dell’istituto e non essere consegnato a ciascun candidato… su richiesta va fornita copia. Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione e nella relazione allegata DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI
ESAME DI STATO: prove equipollenti IN SINTESI Le prove equipollenti devono consentire di verificare che l’allievo abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. (Regolamento Esame di Stato art.6 c.1) Le prove equipollenti devono accertare che il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Al fine del rilascio …. sono importanti le conoscenze, competenze e le capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle. Il conseguimento del titolo legale di studio non può prescindere da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite. (Parere del Consiglio di stato n.348/91) Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI. (L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di Stato) Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali (OM.90/01 art. 15 c.3)
ESAME DI STATO: prove equipollenti ESEMPI E TIPOLOGIE Regolamento e OM sugli Esami di Stato: “…possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti…” 1^ e 2^ PROVA in BRAILLE trasmessa dal MIUR su richiesta 1^ e 2^ PROVA in LIS traduzione dell’ ins. sostegno/esperti esterni Uso del Computer o della dettatura dell’assistente = mezzi diversi 1^ e 2^ PROVA tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi) 3^ PROVA predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche adottate durante l’anno (PEI) COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi)
ESAME DI STATO: prove equipollenti … contenuti culturali e professionali differenti … il cui accertamento oggettivo deve essere tale da considerare la preparazione idonea al rilascio del diploma La Commissione sulla base del Documento del 15 maggio deve preventivamente predisporre le prove d’esame - 1^ e 2^ prova diverse da quelle proposte dal MIUR e 3^ prova - conduzione del colloquio La predisposizione di prove equipollenti deve essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve essere realizzata con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica effettuate durante l’anno. La relazione del C. di C. deve fornire indicazioni sul percorso formativo, sul tipo di prova e relative modalità di realizzazione (informazioni utili per la preparazione del testo o dei testi) e sulla motivazione che ha portato alla scelta dell’equipollenza. Inoltre è opportuno anche fornire testi e modelli di prove eseguite durante l’anno. L’equipollenza può essere richiesta anche solo per una prova La Commissione può avvalersi di personale esperto o del docente di sostegno per la predisposizione delle prove Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario a quanto previsto dal c.di c. DEVE MOTIVARE LA PROPRIA DECISIONE
ESAME DI STATO: tempi più lunghi per la effettuazione delle prove Prove equipollenti: la predisposizione sulla base delle indicazioni fornite dalla relazione del C. di C., a seconda della tipologia, può richiedere tempi più o meno lunghi, pertanto è opportuno prevedere in anticipo quanto tempo occorre in modo da non far attendere l’allievo H. Sulla base delle considerazioni e dell’esperienza documentate nella relazione del c.di c. si potrà prevedere, dandone comunicazione preventiva, un tempo di inizio ritardato nella mattinata per tutti. L.104/92 e T.U. 297/94 …sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame … Regolamento art.6 c.3 ….i tempi più lunghi non possono di norma comportare un numero maggiore di giorni …… In casi eccezionali la Commissione, tenuto conto della gravità, della relazione del C.di c., delle modalità delle prove svolte durante l’anno, può deliberare per le prove un numero maggiore di giorni. Nel produrre la richiesta motivata di un numero di giorni maggiore è opportuno riflettere che: 1. la durata delle prove d’esame è superiore a quella standard delle verifiche 2. che forse è preferibile impostare durante l’anno prove equipollenti che richiedano un tempo di effettuazione ridotto in modo da impostare allo stesso modo le prove d’esame senza ricorrere ad un numero maggiore di giorni Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario/diverso a quanto previsto dal c.di c. DEVE MOTIVARE LA PROPRIA DECISIONE
TEMPI DELLE PROVE ESAME DI STATO PREFERIBILMENTE IDENTICHE ALLA CLASSE IN VIA ECCEZIONALE AUMENTO PER UNA O PIU’ PROVE (con motivazione nel documento del 15 maggio / allegato) IN VIA ECCEZIONALE AUMENTO DI UNA O PIU’ GIORNATE (con motivazione nel documento del 15 maggio / allegato)
ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione Le prove d’esame devono essere svolte secondo modalità omogenee con quelle adottate durante l’anno ( DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE ALLEGATA ). Lo stesso vale per l’assistenza. Assistenza per l’autonomia: es.: per consultazione del vocabolario, lettura e/o traduzione del testo in un linguaggio accessibile, ….. ma anche per mangiare un panino, bere, girare la pagina, ……. Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in generale La richiesta di assistenza va precisata e motivata, sulla base di quanto previsto e realizzato nel PEI, nella relazione allegata al documento del 15 maggio Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una, ad esempio chi presta opera di assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3^ prova o durante il colloquio. (DM170/95). Tale presenza deve essere motivata prova per prova nella relazione del C.di C. Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal consiglio di classe/commissione DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI
ESAME DI STATO: P.E.I. DIFFERENZIATO ADEMPIMENTI DEL C.di C. 1. PDF (aggiornato) 2. P.E.I. (con ipotesi di conoscenze-competenze e capacità contestualizzate da realizzare e da accertare) 3. ASSENSO DELLA FAMIGLIA sul sistema valutativo differenziato 4. Predisposizione: modalita’ di svolgimento delle PROVE D’ESAME ( PEI ) SISTEMA DI VALUTAZIONE RELATIVO DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO E RELAZIONE ALLEGATA 5. A seguito delle prove d’esame, ai sensi del DPR 323/98 art.13, compilazione dell’ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO (su modelli e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/2001) 6. Definire la MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI ALL’ALUNNO E ALLA FAMIGLIA
ESAME DI STATO: P.E.I. DIFFERENZIATO La Commissione sulla base del documento del 15 maggio e della relazione allegata (che ha sempre come riferimento primario il PEI realizzato) predispone : OMOGENEE AL PERCORSO FORMATIVO SVOLTO PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE Per attestare CONOSCENZE, COMPETENZE , CAPACITA’
IL DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE ESAMI DI STATO: PEI DIFFERENZIATO ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO DPR 323/98 modelli e chiarimenti ai sensi della C.M. 125/01 CONOSCENZE COMPETENZE contestualizzate CAPACITA’ contestualizzate IL DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE Deve riportare in relazione al percorso degli studi seguito le conoscenze, le competenze, le capacità possedute e l’ambito in cui queste si realizzano Deve riportare le votazioni delle prove d’esame ( sia complessiva in 100mi che dei punteggi parziali -20-45-35 + eventuale punteggio max 5 ) e crediti formativi documentati Deve riportare dati sul percorso didattico seguito (anni e durata oraria/ se riferito ad un diploma di qualifica o a certificato di crediti formativi) Deve riportare elementi caratterizzanti il corso di studi (stage formativi, concorsi, partecipazioni a manifestazioni, alternanza scuola lavoro …… con riferimenti al mansionario e ai relativi tempi
ESAME DI STATO: L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO Docente di sostegno e Consiglio di classe …. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano…. (L.104/92) ….. I docenti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alle attività di competenza degli organi collegiali… (T.U. 297/94) …. Gli insegnanti di sostegno fanno parte del C. di C. e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe in cui operano…… (OM. 266/97 – OM. 80/95 – OM. 266/97 – OM. 330/97 – OM.90/01) Docente di sostegno e Commissione esame di stato E’ nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15 maggio e della relazione allegata sull’alunno H (modalità coerenti realizzate nel PEI) partecipa alla riunione preliminare svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio non partecipa alle operazioni di valutazione Il Presidente di Commissione che decide in senso avverso a quanto previsto nel documento del 15 maggio DEVE MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI
DOPO LA SCUOLA…………. QUALE PROGETTO DI VITA DOPO LA SCUOLA…………. QUALE PROGETTO DI VITA? informazioni da inserire nel documento-relazione del 15 maggio È opportuno che il consiglio di classe si attivi per favorire percorsi formativi ulteriori (orientamento verso Università oppure I.F.T.S.) o percorsi di inserimento nel mondo del lavoro, in accordo con l’alunno - la famiglia -asl - servizi politiche sociali Attivare rapporti con il servizio di politiche sociali – percorso di riconoscimento dell’invalidità – eventuali rapporti con centri socio riabilitativi o residenziali Informazioni su accordi, progetti, azioni in collaborazione con la famiglia e l’alunno, Unità operative disabili adulti, Centri per l’impiego, formazione professionale, servizi sociali, Agenzie del territorio, Cooperative sociali, ……….
ESAMI STUDENTI DSA e BES Nota MIUR n. 26/A4 del 05.01.2005 “Iniziative relative alla dislessia” si precisa che: 1. Per l’utilizzazione degli strumenti dispensativi e compensativi è sufficiente la DIAGNOSI SPECIALISTICA di disturbo specifico dell’apprendimento 2. Tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi I MOMENTI DI VALUTAZIONE FINALE La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 e D.M. n. 5669 del 12/07/2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – nonché dalle Linee Guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011- considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con DSA, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
ADEMPIMENTI DEL C.di C. Prevedere nelle programmazioni disciplinari, e in quella di classe, informazioni precise sugli interventi compensativi e/o dispensativi attivati con riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo Inserisce nel documento del 15 maggio (D.P.R. n. 323/1998) il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta con riferimenti a modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d’esame (Nota MIUR n.1787/05) Nota MIUR n.1787 del 01.013.2005 “Esami di Stato-Alunni affetti da dislessia” si ritiene opportuno richiamare l’attenzione affinchè: 1. ..Le Commissioni adottino, …. , ogni opportuna iniziativa idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti. 2. In particolare …. terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive in sede di predisposizione della 3^ prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove, valutando anche …..la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari e in riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto cha alla forma.
Strumenti utilizzabili durante le prove scritte (previsti dal PDP) Durante l’esame gli studenti potranno utilizzare tutti gli strumenti compensativi (inclusivi i software informatici) e le misure dispensative previste nel loro PDP e utilizzate durante l’anno scolastico. apparecchiature e strumenti informatici (possibilità di utilizzare il proprio PC); dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”; lettura da parte di un componente della commissione delle prove scritte per facilitarne la comprensione; Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
DISPENSA o ESONERO Gli alunni DSA che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12/08/2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola DISPENSA dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a PROVA ORALE SOSTITUTIVA DELLA PROVA SCRITTA. Qualora la o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla Commissione per mezzo di prova orale SOSTITUTIVA (nel giorno destinato allo svolgimento della prova, al termine della stessa, o in un giorno successivo). Gli alunni DSA che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12/08/2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con ESONERO dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal CdC con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998, come previsto per gli alunni con disabilità (art.22, comma 9).
Pertanto si conferma che: DISPENSA - ESONERO Pertanto si conferma che: DISPENSA DALLO SCRITTO della lingua straniera => DIPLOMA ESONERO lingua straniera => ATTESTATO
Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27/12/2012 recante “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione”, dalla circolare ministeriale n. 8 del 06/03/2013 e dalle successive note del 27/06/2013 e del 22/11/2013 – esaminati gli elementi forniti dal CdC, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati BES. A tal fine il CdC trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Per tali alunni, NON è prevista alcuna MISURA DISPENSATIVA in sede di esame, mentre è POSSIBILE concedere STRUMENTI COMPENSATIVI (come per gli alunni DSA), solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Normativa vigente D.M. 26/8/81 Parere del Consiglio di Stato n. 348/91 Legge 104/92 D.L.vo n. 297/94 D.M. 25/5/1995, n. 170 DPR 323/98 OM 21 maggio 2001, n.90 Legge 11 gennaio 2007 Art. 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 Legge 8 Ottobre 2010, n. 170 OM n. 42, 6 Maggio 2011 DM n.5669, 12 luglio 2011 O.M. n. 13, 2013 O.M. n. 257, 2017 D.L. n.66, 13/04/2017
Grazie per l’attenzione