“sex” (sesso) + “texting” (pubblicare testo).

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Transcript della presentazione:

“sex” (sesso) + “texting” (pubblicare testo). SEXTING “sex” (sesso) + “texting” (pubblicare testo).

Sexting - definizione L’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite o inerenti la sessualità. Spesso sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso o attraverso siti, e-mail, chat.

SI DISTINGUE sexting primario: è il protagonista dell'immagine a diffondere la foto a terzi sexting secondario: la diffusione a terzi avviene ad opera di una persona distinta da quella ripresa nell'immagine

PERCHE’? esplorazione ed espressione della sessualità/amore ricerca di attenzione e apprezzamento il fatto di essere nella solitudine della propria camera, fa sentire i ragazzi/le ragazze protetti/e rispetto all’esplorazione della propria sessualità, che avviene quindi in modo disinibito.

Non si tiene conto del fatto che Scattare una foto in posa sensuale e inviarla al proprio fidanzato è diventata una moda Non si tiene conto del fatto che le foto vengono conservate su un dispositivo digitale le foto sono nelle mani altrui

RISCHI INCALCOLABILI Revenge porn – (es.un fidanzato che, quando i rapporti si deteriorano, comunque rimane in possesso delle foto, e che potrebbe diffonderle per “vendicarsi” ) I rapporti cambiano! La diffusione anche se partita per semplice «scherzo», non tiene conto della pervasività (nessun limite alla diffusione) e della persistenza (il materiale può restare on line per anni)

Le conseguenze psicologiche sulla vittima possono essere devastanti diminuzione dell’autostima della vittima insorgenza di episodi depressivi o di sintomi ansiosi paura frustrazione problemi scolastici e/o familiari autolesionismo - suicidio

Amanda Michelle Todd era nata a Port Coquitlam il 27 novembre 1996.[4] Al momento della sua morte, frequentava la decima classe corrispondente alla seconda superiore Al secondo anno di scuola media, Amanda si divertiva a fare nuove conoscenze tramite una video chat. Durante una conversazione, si fotografò per un estraneo il seno nudo. L'individuo l'avrebbe poi ricattata, minacciando di mostrare la sua foto in topless ai suoi amici a meno che lei non si fosse mostrata di nuovo. All'alba del Natale successivo, la polizia bussò a casa sua alle 4:00 del mattino, informando la famiglia Todd che una foto di Amanda in topless stava circolando on line. Amanda ne fu traumatizzata, manifestando ansia, depressione acuta e attacchi di panico. La sua famiglia cercò invano di aiutarla, trasferendosi. La ragazza iniziò a fare uso di alcool e droghe, con pesanti attacchi di ansia Un anno dopo il ricattatore si fece nuovamente vivo: creò un falso profilo Facebook di Amanda, usando la sua fotografia in topless, facendo scoprire la vicenda ai nuovi compagni di classe, nella sua nuova scuola.. Sei mesi più tardi ulteriori messaggi offensivi furono pubblicati sui social network. Il suo stato mentale peggiorò, trascinandola nella spirale dell'autolesionismo. Nonostante prendesse anti-depressivi e consultasse uno psicologo, ebbe un'overdose di medicinali e trascorse due giorni in ospedale.

Conseguenze di ordine legale Il sexting è legale se le parti coinvolte sono maggiorenni e consenzienti. MA Legale non significa non rischioso

L'invio di tali materiali a soggetti non consenzienti può configurare il reato di: molestie o stalking.

Art. 660. Molestia o disturbo alle persone si configura quando «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. Il reato è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516»

Atti persecutori - Stalking Art. 612-bis. (1) Atti persecutori - Stalking Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità

La Cassazione (sez. VI, sent. n La Cassazione (sez. VI, sent. n. 32404/2010) ha infatti sostenuto che integra il reato di atti persecutori (stalking): «…il reiterato invio alla vittima di sms o di messaggi di posta elettronica o postati sui cd. social networks, nonché la divulgazione su questi ultimi, di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima vittima…

Nel caso in cui siano ritratti minori, inviare le foto a terzi può configurare il reato di distribuzione di materiale pedopornografico Il solo conservare tali foto nel proprio dispositivo può configurare il reato di possesso di materiale pedopornografico.

“Art. 600 ter … chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645“.

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale. (1) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.