Il sistema pensionistico

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Il sistema pensionistico

Le origini della pensione per la vecchiaia Le casse mutue di assicurazione La Cassa Nazionale per le Pensioni (l.350 del 1898) La diversità tra lavoro presso privati e il lavoro alle dipendenze dello Stato. Lo status dell’impiegato statale e la giubilazione

Lo sviluppo della normativa Il sistema previdenziale è improntato allo scambio particolaristico clientelare (Ferrera, Paci) 1919 – Obbligatorietà dell’assicurazione 1930/35 – Le riforme corporative e la nascita dell’INPS 1952 – La riforma contributiva 1957 – Gestione coltivatori diretti, mezzadri, coloni 1959 – Gestione artigiani 1966 – Gestione commercianti

1969: La riforma del sistema di calcolo 1969: La riforma del sistema di calcolo. Pensione di anzianità, Pensione sociale 1976: pensione retributiva a regime 1992: la crisi strutturale. Riforma Amato 1995: La riforma Dini/Treu 2004: La “flessibilizzazione” alla rovescia 2007: Il cambio di legislatura cambia poco 2008-2011: le età pensionabili delle donne 2011: la “razionalizzazione” (?) Fornero 2011-2017 interventi tampone

72%= 1 pens. - 23%= 2 pens. - 5%= 3 o più I “numeri” delle pensioni pubbliche (lavoro privato) all’inizio del 2000 (secondo il metodo ISTAT- Aggregato: IVS, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di guerra) - dati al 31/12/99 Pensionati italiani: 16,4 m.ni (8,8 donne e 7,6 uomini). 18,6 m.ni (10,5 e 8,1) Pensioni erogate: 22 m.ni 72%= 1 pens. - 23%= 2 pens. - 5%= 3 o più 6,2 m.ni con - di 1 m.ne/mese 328 mila con + di 4,5 m.ni/mese

Dati INPS (2013/2010) Vecch. 9.520.515/ media €.1.059,95/mese + inv.; sup.; soc.; inv.civ.: 18.266.006/ media €.799,59 Pensionati al 31/12/2010: 16.707.000. In media 1,42 pensioni/pro capite. Media €.15.471/anno

Dati Istat al 31/12/2010 Pensionati italiani: 18,6 m.ni (10,5 donne e 8,1 uomini) ???. 7,1 m.ni con - di €600/mese 586 mila con + di €3.000/mese Pens. al 2013: 16.393.000; pensioni: 23.322.000; (52% vecchiaia) Media €.12.000/anno

La dimensione economica La dimensione economica della questione “pensione” non è pacifica. Castellino 1976: disequilibrio strutturale, ma imprevedibile Schiattarella 1999: le previsioni a 20/30 anni sono assolutamente inattendibili. La questione non è se vi è necessità di riformare il sistema pensionistico, ma cosa pensano di ciò i mercati finanziari internazionali, dato che ogni intervento di politica economica determina una reazione sui mercati che, a loro volta, determinano dei risultati. Problema dell’equilibrio della gestione: Sistema a capitalizzazione e Sistema a ripartizione

La dimensione economica Gallino 2013: la questione economica non esiste; è in discussione il modello sociale europeo. Lo Stato ha speso molto di più per salvare il sistema finanziario che non per mantenere il modello sociale.

Spesa pensionistica in % sul PIL (ISTAT, 2012)

Il sistema a capitalizzazione Capitalizzazione dei contributi individuali. La prestazione è calcolata sulla base della rendita scaturente dal capitale accumulato. Elevata contribuzione, elevato periodo di contribuzione, bassa prestazione. Il sistema non è più a capitalizzazione da prima della guerra. La prestazione è stata calcolata (almeno parzialmente) sulla base delle contribuzioni fino al 1969.

Il sistema a ripartizione I contributi servono a pagare le prestazioni in essere. I primi ricevono le prestazioni senza pagare i contributi; gli ultimi pagano i contributi senza ricevere le prestazioni. Per essere in equilibrio il sistema deve avere un rapporto soggetti attivi/pensionati che varia a seconda dell’espansione economica (crescita del PIL)

I costi di gestione La struttura di gestione Gli aspetti di solidarietà Il minimo pensionistico Le prestazioni non contributive

Pluralità dei regimi pensionistici Regimi generali Regimi speciali Regimi esonerativi

I requisiti per la pensione Nel 1992

I requisiti nel pubblico (ante riforma 1992) Cumulabilità con tutto (lavoro dipendente pubblico/privato, lavoro autonomo)

La pensione di anzianità 35 anni di assicurazione e contribuzione (1969) 35 anni + 57 anni di età (1992) 40 anni di contribuzione (1992/1995/2004) 35 anni + 61 anni di età (dal 2008 con aumento progressivo) 42 anni + 10 mesi (41+10 mesi) 2016-2018 Cessazione dal rapporto lavorativo.

Il calcolo della pensione retributiva Retribuzione media pensionabile delle ultime 260 settimane Anni di contribuzione X X 2* 100 *aliquota di rendimento

Caratteristiche Alto tasso di sostituzione (da 30% a 80%) Premio alle carriere più dinamiche Premio alle carriere con minori contributi (integrazione al minimo) Prestazione sganciata dal quantum di contribuzione Prestazione raccordata al 36 Cost.

L’adeguatezza della prestazione Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. […] L'assistenza privata è libera.

L’adeguatezza 2 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa […]. […] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La sostenibilità economica Rapporto tra popolazione attiva e non attiva Rapporto tra salari e prestazioni Rapporto tra ricchezza e spese

La riforma Amato Innalzamento dei requisiti minimi contributivi Innalzamento dell’età pensionabile minima Allungamento del periodo di riferimento per il calcolo della prestazione (10 anni… tutta la vita lavorativa) Impossibilità di ottenere la prestazione Riduzione del tempo di erogazione delle prestazioni/aumento del tempo di pagamento dei contributi Riduzione dell’ammontare della prestazione

La riforma Amato 2 Blocco delle pensioni di anzianità Inserimento dell’età nelle pensioni di anzianità Finestre per ottenere la prestazione Applicabilità ai soggetti con meno di 15 anni di anzianità contributiva e periodo transitorio

La riforma Dini/Treu Il contesto: necessità di riforma strutturale. Obiettivi: Equilibrio della spesa Omogeneizzazione dei trattamenti Equità nel rapporto versamento contributi/ ammontare delle prestazioni Allargamento della platea dei soggetti protetti

Pensione di vecchiaia (l.335/1995) soggetti protetti lavoratori subordinati del settore pubblico e privato lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Associati in partecipazione (dal 2004)

Pensione di vecchiaia (l.335/1995) evento protetto Requisiti per percepire la pensione di vecchiaia età pension. (57-65) 66+7m – 70+7m (2018) 20 (5) anni di anzianità contributiva e assicurativa calcolo della prestazione pari ad almeno (1,2) 1,5 volte l’assegno sociale oppure 42+10m di anzianità contributiva ed assicurativa

I contributi sparsi Ricongiunzione (onerosa: l.29/1979) Totalizzazione (d.lgs.42/2006, mod.2011) alternativa alla ricongiunzione Dal 2013 cumulo per dipendenti, autonomi e gestione separata [contributi figurativi e contributi volontari]

Pensione di vecchiaia (l.335/1995) la prestazione (A) calcolo del montante individuale: accantonamento figurativo dei contributi versati 1. lavoratori subordinati 33% 2. lavoratori autonomi 20% (al 24% nel 2018) 3. coordinati e continuativi a. iscritti ad altre gestioni (10%) 24% 2016 b. non iscritti (10/19) 33% 2018 Inizialmente l’accantonamento era maggiore dell’effettivo I contributi accantonati vengono rivalutati annualmente in base al “tasso di capitalizzazione”

Tasso di capitalizzazione Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. modifica 2015: non può essere negativa, ma si compensa recuperando negli anni positivi: anno 1 -0,5, rival. 0; anno 2 +0,5 , rival. 0

Pensione di vecchiaia (l.335/1995) la prestazione (B) Montante individuale x coefficiente di trasformazione età di pensionamento coefficiente di trasformazione 57 4,720% 4,419% 4,304% 58 4,860% 59 5,006% 60 5,163% 61 5,334% 62 5,514% 63 5,706% 64 5,911% 65 6,136% 5,620% 5,435%

Il coefficiente dal 2010 57 4,419% 58 4,538% 59 4,664% 60 4,798% 61 4,940% 62 5,093% 63 5,257% 64 5,432% 65 anni ed oltre 5,620%

Coefficienti 2013 57 4,304% 58 4,416% 59 4,535% 60 4,661% 61 4,796% 62 4,940% 63 5,094% 64 5,259% 65 5,435% 66 5,624% 67 5,826% 68 6,046% 69 6,283% 70 6,541%

COEFFICIENTI 2016 2013-2015 2016-2018 57 4,304 4,246 58 4,416 4,354 59 4,535 4,468 60 4,661 4,589 61 4,796 4,719 62 4,940 4,856 63 5,094 5,002 64 5,259 5,159 65 5,435 5,326 66 5,624 5,506 67 5,826 5,700 68 6,046 5,910 69 6,283 6,135 70 6,541 6,378

Il coefficiente di trasformazione ed il riequilibrio “dinamico” Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni (10) (tre) due (2019) anni, il coefficiente di trasformazione

La cumulabilità delle prestazioni Dal 2008 è operante la totale cumulabilità delle prestazioni con i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

Prestazioni altre Prestazioni di accompagnamento Esodati Assegni straordinari di sostegno al reddito Anticipo finanziario a garanzia pensionistica Anticipo Pensionistico «sociale» Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - RITA

APE SOCIALE (1/5/2017-31/12/2018) 63 + 30 anni di contributi (36) Disoccupati Invalidi civili (74%) Assistono da oltre 6 mesi un handicap grave (104/1992) Che svolgono/abbiano svolto per 6 anni attività gravose (11 categorie)

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo. subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui.

Il ruolo della previdenza complementare Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Il ruolo della previdenza complementare d.lgs.252/2005 La libertà di adesione Entro 6 mesi Il fondo INPS residuale I fondi pensione chiusi I fondi pensione aperti I piani di investimento personali

Il finanziamento TFR Contributo sulla busta paga (si pagano i contributi in misura ridotta) Pari contributo a carico del datore

Le prestazioni Rendita al momento del pensionamento (stessi requisiti della prestazione pubblicistica) Possibile anticipo del capitale in caso di disoccupazione prolungata in prossimità dell’età pensionabile Anticipazioni durante il rapporto di lavoro

Prestazioni art.11 4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni. (Comma così sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124)

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

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… e per un sistema di solidarietà Distrazione dei contributi dal pubblico Solidarietà limitata al settore e solo nei fondi chiusi Verso l’abbandono del modello sociale europeo? Ma con una tassazione invariata?