IL PRIVILEGIO ARTIGIANO

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA E L’IMPRESA ARTIGIANA
Advertisements

IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Imprenditore e azienda
1 LALBO IMPRESE ARTIGIANE Legge 08 agosto 1985 n.443.
La piccola impresa è caratterizzata da due elementi:
L’impresa agricola E’ IMPRENDITORE AGRICOLO CHI ESERCITA UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA’: COLTIVAZIONE DEL FONDO, SILVICOLTURA, ALLEVAMENTO DI ANIMALI E.
CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
Secondo l’art c.c. “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di.
Il piccolo imprenditore Nel cod. civ. sono considerati piccoli imprenditori :  I coltivatori diretti del fondo  gli artigiani  i piccoli commercianti.
Le scritture contabili: la funzione Rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione patrimoniale dell’imprenditore,
L’IMPREDITORE E L’IMPRESA
Rimanenze ed accantonamenti – La disciplina delle perdite Novembre 2015.
IL DIRITTO E’ L’INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE.. PARTIZIONI DEL DIRITTO DIRITTO PRIVATO: INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE CHE REGOLANO I RAPPPORTI TRA I.
1 Corso di Economia Aziendale Relazioni Reddito -Capitale Relazioni Reddito -Capitale Lezione 33 Corso di Economia aziendale.
Ciclo di seminari. Memorial Marcello Tita Prof. Mario Campobasso 1 INIZIO E FINE DELL’IMPRESA CICLO DI SEMINARI DI DIRITTO COMMERCIALE Memorial Marcello.
Il contratto di lavoro part-time
Dispensa di Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria
I collaboratori dell’imprenditore
Il contratto di lavoro intermittente
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO D. LGS 81/2008 E LAVORO ATIPICO D
aggiornato alla L. n. 49 del 20 aprile 2017
Valutazione delle rimanenze
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7)
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Organizzazioni collettive
INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI
Lavoro occasionale Fonti: Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017 n.50 , convertito in legge 21 giugno 2017 , n.96. Circolare INPS n 107 del 5/07/2017.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Valutazione dei debiti
il c.d. beneficio della divisione ex art
LO STATUTO DEL LAVORATORE AUTONOMO
Categorie di impresa Categorie e statuto dell’impresa Impresa agricola e commerciale Piccola impresa e impresa non piccola Lo statuto centrale riguarda.
NOZIONE GENERALE IMPRENDITORE
Società per azioni aperte
Categorie di imprenditori
L’imprenditore.
Regio decreto legge  , n. 375 (16 marzo 1936, n. 63)
LICEO SCIENTIFICO GALILEI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Le scritture di chiusura dei conti
Le scritture di chiusura dei conti
CORRADO FRANCI DIRETTORE GENERALE INAC
Tutti I diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L.
Corso di Diritto Tributario - Prof. Stefano Mazzocchi.
Novità per le holding previste dal “decreto unificato”
COME FA L’AZIENDA A RAGGIUNGERE IL SUO SCOPO?
Il “ritaglio” delle materie e gli interessi
ATERSIR – AFFIDAMENTO S.I.I.
Il mercato interno e la tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE I principi.
Imprenditore agricolo
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (art bis c.c.)
Il progetto di scissione
Lezione N° 1 L’AZIENDA: Nozioni Introduttive
Le operazioni accessorie e straordinarie
COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA
IMPRENDITORE.
Lezione N° 1 L’AZIENDA: Nozioni Introduttive
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017 attività di formazione in aula
Paolo De Quattro – Carmine Marrazzo
AFFITTO D'AZIENDA Definizione:
LO STATUTO DEL LAVORATORE AUTONOMO
La costituzione dell’impresa
07/03/2019 Dott. Valerio Teofili
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in.
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE
La tutela della concorrenza nell’ordinamento dell’UE
Revisione Aziendale e Controllo Interno
Rappresentazione grafica
Transcript della presentazione:

IL PRIVILEGIO ARTIGIANO Art. 2751-bis, 1° comma, n. 5), c.c.

IL PRIVILEGIO DELL’ARTIGIANO (Art. 2751-bis, 1° comma, n. 5), c.c. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: (…) 5) I crediti dell’impresa artigiana…, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti

IL PERIMETRO OGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO NOZIONE DI IMPRENDITORE (art. 2082 c.c.) E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

SEGUE. PERIMETRO DEL PRIVILEGIO Il credito dell’artigiano è assistito da privilegio generale sui mobili nei seguenti casi: Quando origina dalla produzione di beni e non invece dalla mera intermediazione nella circolazione degli stessi. Quando origina dalla prestazione di servizi. Pertanto, il perimetro di estensione del privilegio è più circoscritto rispetto a quello sottostante la nozione di imprenditore: non si estende, infatti, all’attività di intermediazione.

IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO LA NOZIONE DI PICCOLO IMPRENDITORE NELLA LEGGE GENERALE (Art. 2083 c.c.) Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO LA NOZIONE DI ARTIGIANO NELLA LEGGE SPECIALE (Legge n. 443 del 1985) E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, 1° comma).

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO LA NOZIONE DI ARTIGIANO NELLA LEGGE SPECIALE (Legge n. 443 del 1985) E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa (art. 3, 1° comma).

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO LA NOZIONE DI ARTIGIANO NELLA LEGGE SPECIALE (Legge n. 443 del 1985) L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti…; per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti…; per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti…; per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti….

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO Evidente contrasto fra la legge generale e la legge speciale: minato da quest’ultima il criterio della prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari. Conseguenze sul piano ermeneutico: La legge speciale prevale su quella generale: orientamento minoritario. Non si pone il problema, in quanto la legge speciale ha valenza esclusivamente ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, con tutte le conseguenze che ne derivano (varie provvidenze), ma non per la qualificazione in termini di piccolo imprenditore: orientamento maggioritario.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO In definitiva: Il rispetto dei requisiti di cui alla Legge n. 443 del 1985 costituisce il requisito per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane. Il rispetto dei requisiti di cui all’art. 2083 c.c. assume valenza in tutti gli altri casi: non obbligo di tenuta delle scritture contabili; non fallibilità dell’impresa prima della riforma della Legge Fallimentare; riconoscimento del privilegio artigiano (da ultimo: Cass. 4 febbraio 2009).

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO INDAGINE Per il riconoscimento del privilegio artigiano, occorre accertare che vi sia prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari rispetto al lavoro altrui e al capitale investito.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERI APPLICATIVI 1. Criterio assoluto: occorre quantificare il valore del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari (compenso figurativo) ed il valore del capitale investito. 2. Criterio semplificato: si individuano parametri quantitativi attraverso i quali tracciare una linea di demarcazione.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERIO ASSOLUTO. IPOTESI DI FIRST BEST. Quantificazione del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari: occorrerebbe procedere a complessi calcoli di matematica finanziaria e attuariale, al fine di stimare il valore attuale del lavoro, muovendo peraltro da compensi figurativi. Quantificazione del lavoro altrui: stesso procedimento, partendo da compensi effettivi. Quantificazione del capitale (investito): totale dell’attivo dello stato patrimoniale.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERIO ASSOLUTO. IPOTESI DI SECOND BEST. Nel valutare la prevalenza, si pongono a confronto i costi figurativi del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari con i costi effettivi del lavoro altrui e del capitale investito. In altri termini, si confrontano i costi figurativi del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari con i costi di tutti gli altri fattori della produzione. A tale fine, è sufficiente esaminare il conto economico dell’imprenditore dell’ultimo esercizio, ovviamente stimando i costi figurativi.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERIO ASSOLUTO. IPOTESI DI FIRST E SECOND BEST. VANTAGGI E SVANTAGGI. Il criterio rispetta appieno il dettato normativo, ma presenta due inconvenienti: nell’ipotesi di first best, presuppone calcoli di matematica finanziaria e attuariale complicatissimi; nell’ipotesi di second best, muove dalla quantificazione di costi figurativi che potrebbe essere agevolmente opinata. Inoltre, il criterio risulta eccessivamente restrittivo.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERIO SEMPLIFICATO Si potrebbe muovere dalla costatazione che il Legislatore della Riforma della Legge Fallimentare, nell’individuare all’art. 1 parametri quantitativi di fallibilità, abbia implicitamente inteso tracciare una linea di demarcazione fra l’imprenditore piccolo (non fallibile) e l’imprenditore medio-grande (fallibile). Si potrebbe quindi ritenere che la linea di demarcazione tracciata costituisca un criterio di qualificazione imprenditoriale, valido anche ad altri fini (es. distinzione fra artigiano piccolo imprenditore ed artigiano imprenditore medio-grande). Tale interpretazione risulta, tra l’altro, confortata dalla circostanza che l’art. 1 L.F. individua, tra l’altro, come parametro proprio l’attivo patrimoniale (cioè, il capitale investito).

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERIO SEMPLIFICATO (Art. 1, 2° comma, L.F.) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque metodo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; (…)

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERIO SEMPLIFICATO Il criterio è di agevole applicazione: E’ sufficiente esaminare gli ultimi tre bilanci dell’impresa (stato patrimoniale e conto economico). Anche in assenza di bilanci, i ricavi sono comunque desumibili dal Modello di Dichiarazione IVA.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO CRITERIO SEMPLIFICATO Il criterio rispetta, seppure indirettamente, l’art. 2083 c.c.: Nel caso l’attivo patrimoniale sia superiore a trecentomila euro, è ben difficile ritenere che il valore del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari possa (senza tenere conto del lavoro altrui) essere superiore: ipotesi assoluta di first best. Qualora i ricavi siano superiori a duecentomila euro, e quindi il costo di tutti i fattori della produzione (escluso il lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari) prossimi alla stessa cifra, è ben difficile che possa essere soddisfatto il requisito della prevalenza: ipotesi assoluta di second best.

SEGUE. IL PERIMETRO SOGGETTIVO DEL PRIVILEGIO ARTIGIANO L’IMPRENDITORE COLLETTIVO PROBLEMI APPLICATIVI Nel caso di società di persone, anche ricorrendo alla teoria dell’imprenditore indiretto, il costo figurativo del lavoro dei soci assume rilevanza soltanto nel caso in cui gli stessi siano soci d’opera; infatti, nel caso in cui assumano la veste di soci di capitale e siano stati assunti dalla società, la diversa soggettività giuridica di quest’ultima ne determinerebbe la qualificazione in termini di indistinti costi della produzione. Nel caso di società di capitali (tipicamente società a responsabilità limitata), salvo il caso di soci d’opera (oggi legislativamente ammessi), rileverebbe esclusivamente l’emolumento del socio-amministratore, forse assimilabile all’imprenditore indiretto.