Il Jobs Act e la disciplina organica del lavoro Aggiornato alla L. n. 49 del 20 aprile 2017 Per informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate si rinvia alla normativa di riferimento. Cassetto Giuridico
risponde alla legge delega n. 183 del 2014, Il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 entrato in vigore il 25/06/2015, risponde alla legge delega n. 183 del 2014, che all’art. 1 comma 7 invita il Governo, ad adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Cassetto Giuridico
Il legislatore intende, in questo modo, rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo.
promuovere il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente, rispetto agli altri tipi di contratto, in termini di oneri diretti e indiretti; Tra i criteri richiesti dalla delega si sottolineano i seguenti: revisionare la disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando gli interessi dell'impresa con gli interessi del lavoratore; rafforzare gli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro.
Al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative, il legislatore impone, inoltre, tra i criteri di delega l'abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato. Cassetto Giuridico
Il D. Lgs. n. 81 del 2015 consta di 57 articoli suddivisi in 7 capi: Capo I Disposizioni in materia di rapporto di lavoro Capo II Lavoro a orario ridotto e flessibile a sua volta suddiviso in: Sezione I Lavoro a tempo parziale Sezione II lavoro intermittente Capo III Lavoro a tempo determinato Capo IV Somministrazione di lavoro Capo V Apprendistato. Capo VI Lavoro accessorio Capo VII Disposizioni finali.
Tra le norme più rilevanti si segnalano, l’art. 1 nel quale si stabilisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
alla disciplina delle mansioni il quale sostituisce In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. L’art. 3 relativo alla disciplina delle mansioni il quale sostituisce l’art. 2103 del C.C. prevedendo, tra l’altro, che: Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nella Sezione I “Lavoro a tempo parziale” del Capo II “Lavoro a orario ridotto e flessibile” : • Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti
Come previsto dall’art. 6 comma 6 del D. Lgs. n Come previsto dall’art. 6 comma 6 del D. Lgs. n. 81 del 2015 “Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti”.
Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi (così come specificate all’art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 2015) o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Per quanto riguarda quest’ultimo caso, il comma 7 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 81 del 2015 ha previsto, infatti, la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 gg. dalla richiesta.
Al Capo V rubricato “Apprendistato” si dà rilevanza al sistema duale. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Il Capo VI tratta del lavoro accessorio disciplinato agli artt Il Capo VI tratta del lavoro accessorio disciplinato agli artt. 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81 del 2015. Al fine di contrastare pratiche elusive, il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. n. 81 del 2015 e la conseguente cancellazione dell’intero Capo VI relativo al Lavoro Accessorio.
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017. Il D. L. n. 25 del 17 marzo 2017 è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione effettuata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017. Tale decreto è stato convertito dalla Legge n. 49 del 20 aprile 2017 rubricata “Conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” entrata in vigore il 23 aprile 2017.
Il Capo VII indica le disposizioni finali. Tra queste si evidenziano le seguenti: l’art. 52 che stabilisce il superamento del contratto a progetto; l’art. 53 che impone il superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.