Norme per la promozione dell’inclusione

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Transcript della presentazione:

Norme per la promozione dell’inclusione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio V - Ambito territoriale di Torino Norme per la promozione dell’inclusione Scolastica degli studenti con disabilità, a norma dello Art 1 commi 180 e 181 , lettera c della legge 13 luglio 2015 n. 107 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n 66   Liceo Alfieri 15/1/2017

Legge 13 luglio 2015 , n. 107 Art. 1, comma 181, c Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: Ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno… 2. Revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale Previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica Revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le modalità residue …. Revisione e razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione 7. Obbligo di formazione iniziale…. ……

Capo I Principi generali L’inclusione scolastica: (…) si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità… …nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, attraverso la definizione e condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.. …viene promossa la partecipazione delle famiglie e delle associazioni di riferimento… Le norme sono applicate esclusivamente agli alunni con disabilità certificata ai sensi art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104.  

Capo II Prestazioni e indicatori di qualità della inclusione scolastica Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono le prestazioni per l’inclusione scolastica.. STATO: a. Docenti per il sostegno didattico b. Definizione organico ATA c. Assegnazione dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza… d. Assegnazione contributo economico…

…Su proposta del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata ( art. 8 d.lgs. N.281/’97) sono definite le modalità per l’attuazione di quanto previsto sopra ( b e c) ….Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano….Individuazione dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici…

ENTI LOCALI Interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione del personale…in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici… I servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica… Accessibilità e fruibilità degli spazi fisici …

VALUTAZIONE QUALITÁ INCLUSIONE SCOLASTICA L‘ INVALSI sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (art. 15) definisce gli indicatori per la valutazione della qualitá dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: Livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica Percorsi per la personalizzazione , individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione , istruzione e formazione Livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nella elaborazione del Piano per l’inclusione scolastica d. Valorizzazione delle competenze professionali e. Utilizzo criteri e strumenti condivisi per la valutazione Grado di accessibilità e fruibilità delle risorse.

Capo III Procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica Presentazione della domanda La domanda per l'accertamento della disabilita' in eta' evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre 30 giorni dalla data presentazione. Art. 5 , comma 1

Composizione Commissioni mediche: Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni: Composizione Commissioni mediche: Medico legale con funzioni di presidente Due medici specialistici – scelti fra quelli in pediatria o N.P.I. o specializzazione inerente alla situazione integrate da: Assistente specialistico o operatore sociale –Ente locale Medico INPS ( Legge n. 111 /2011) Art. 5, comma 2 , lettera a

Redazione profilo di funzionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019 (Art. 19) Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) adottata dall‘ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale ( articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328) nonche' per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato – PEI Art. 5, comma 2, lettera b

UNITÁ VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE Il Profilo di funzionamento, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale e' redatto dall‘ unita' di valutazione multidisciplinare composta da: a. un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; b. uno specialista in neuropsichiatria infantile; c. un terapista della riabilitazione; d . un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. Art. 5, comma 3

Profilo di funzionamento documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce competenze professionali e tipologia misure di sostegno e risorse strutturali necessarie; redatto con la collaborazione dei genitori, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, preferibilmente tra i docenti della scuola; aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Art. 5 comma 4

GENITORI o chi ne esercita la responsabilità Trasmissione della certificazione di disabilità: all‘ unità di valutazione multidisciplinare: predisposizione del profilo di funzionamento all‘ ente locale competente: predisposizione del Progetto individuale , sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne fa le veci. ( art. 6) all'istituzione scolastica: predisposizione del PEI. Art. 5 , comma 5

Piano educativo individualizzato Elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. Art. n. 7

Piano per l'inclusione Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche‘ per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualitaà dell'inclusione scolastica. Art. 8

Gruppi per l'inclusione scolastica Presso ogni USR è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: a. Consulenza e proposta all’USR per definizione, attuazione, verifica degli accordi di programma, (…) con particolare riferimento …ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro b. Supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale ( GIT) c. Supporto alla reti di scuole per… Piani di formazione in servizio del personale della scuola. Art. 9, comma 1

a decorrere dal 1° settembre 2017 ( Art. 19) Composizione del GLIR a decorrere dal 1° settembre 2017 ( Art. 19) Presieduto dal Dirigente preposto all’USR o da un suo delegato Garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica

Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). a decorrere dal 1° gennaio 2019 ( Art. 19) Per ciascuno degli ambiti territoriali ( Legge 107/ 2015 art.1, comma 66) è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) composto da: un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.

Funzioni del GIT Riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione, di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a. dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica; b. dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Gruppo di lavoro per l'inclusione GLI a decorrere dal 1° settembre 2017 ( Art. 19) GLI : istituito presso ogni istituzione scolastica nominato e presieduto dal dirigente scolastico Composto da: docenti curricolari, docenti di sostegno eventualmente da personale ATA da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Funzioni supporto al collegio dei docenti per il Piano per l'inclusione, ai docenti contitolari e ai consigli di classe per il PEI.

Il GLI si avvale di: consulenza e supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Il GLI collabora con: le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI. Art. 9

SCUOLE POLO Ministero dell'istruzione, dell‘ università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» per: azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione. Art. n. 9.

Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico a. dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, per ciascun grado di istruzione. b. GIT, quale organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei PEI, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai DS, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni studente verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR c. USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico per i posti di sostegno. Art. 10

Sezioni per il sostegno didattico Art. 11 Capo V Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria Art. 12

Capo VI Ulteriori disposizioni Formazione in servizio del personale della scuola Art. 13 Continuità del progetto educativo e didattico Art.14 Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica Art.15 Istruzione domiciliare Art. 16 Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano Art.. 17 Abrogazioni e coordinamenti Art. 18 Decorrenze e norme transitorie Art. 19 Copertura finanziaria Art. 20