ufficio scolastico provinciale vercelli

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ufficio scolastico provinciale vercelli PENSIONI Anno 2018 novembre Paolo Ferraris – Fotia Luigia 16/09/2018 ufficio pensioni

Il sistema Previdenziale 16/09/2018

LE PENSIONI DAL 1°GENNAIO 2012 Legge n. 214 del 22.12.2011 16/09/2018

Legge n. 214 del 22.12.2011 Per tutti si applica il sistema contributivo dal 1° Gennaio 2012 Per effetto della Riforme del 2011 il sistema di calcolo retributivo, piu' generoso nell'importo della pensione rispetto al sistema contributivo, è stato abolito per tutti i lavoratori a partire dal 1° Gennaio 2012 anche se continua ad essere applicato per determinare una parte dell'importo della pensione per talune categorie di lavoratori meno giovani. 16/09/2018

Art. 24 comma 2 l.214/2011 A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 16/09/2018

Sistema del pro-rata L’estensione a tutti del metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Ad essi spetterà una pensione con il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente. Anzianità fino al 31 dicembre 2011: calcolo retributivo Anzianità maturata dal 1°gennaio 2012: calcolo contributivo 16/09/2018

La pensione di vecchiaia Dal 1° gennaio 2012 per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età ( età pensionabile). L’età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne e per le diverse gestioni. Il processo di convergenza verso un’età uniforme è in corso da tempo. La riforma lo porta a compimento. Nel 2018 l’età pensionabile delle lavoratrici private e del pubblico impiego sarà completamente equiparata. A partire dal 2013 , l’età pensionabile verrà aggiornata alla longevità. Per effetto di un vincolo europeo, nel 2021 non potrà essere inferiore a 67 anni. 16/09/2018

Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia 16/09/2018

Dal 2013 l’adeguamento avrà periodicità triennale. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011 Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita. Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi Dal 2013 l’adeguamento avrà periodicità triennale. Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011). Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021 16/09/2018

ufficio scolastico provinciale vercelli PENSIONI LE USCITE Requisiti pensionistici per il personale del comparto scuola ( anno 2018 ) 16/09/2018 ufficio pensioni

La nuova pensione anticipata Si tratta di una prestazione che è indipendente dall’età del richiedente ed è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mese se uomo o 41 anni e 10 mese se donna. ( 01.09.2018 ) I requisiti contributivi sono aumentati di ulteriori 4 mesi per il 2019. 16/09/2018

Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata 16/09/2018

Quali saranno i docenti che nel corso del 2018 potranno cessare il servizio e andare in pensione? PENSIONE DI VECCHIAIA   Personale con cessazione d’ufficio, per limiti di età, che compie anni 66 e mesi 7 entro il 31 agosto 2018 (nato entro il 31/01/1952); B) Personale della scuola che compie anni 66 e mesi 7 entro il 31/12/2018 (nato entro il 31/05/1952) con 20 anni di anzianità contributiva al 31/08/2018 (a domanda ai sensi dell’art. 59 c.9 L. 449/97); C) Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal. Dirigente scolastico; D) Personale con cessazione d’ufficio, per limiti di età (65 anni) nato dal 01/09/1952 al 31/08/1953 che al 31/08/2018 matura 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti. Il collocamento a riposo per raggiungimento della età anagrafica, così come previsto dalla legge Fornero, avviene senza alcuna distinzione fra uomini e donne. 16/09/2018

Nel 2018 per accedere alle pensione anticipata saranno necessari : 42 anni e 10 mesi di servizio per gli uomini 41 anni e 10 mesi di servizio per le donne indipendentemente dall’età anagrafica. Servizio da possedersi entro il 31.12. 2018 16/09/2018

LA PENSIONE DI VECCHIAIA Attenzione Il personale maschile e femminile che compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2018 che matura un’anzianità contributiva, rispettivamente, di 42 anni e 10 mesi o di 41 anni e 10 mesi entro la medesima data DOVRA' ESSERE COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013 anche senza accertare situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale si tratta di personale nato entro il 31/08/1953 16/09/2018

PENSIONE DONNE TUTTA CONTRIBUTIVA DONNE nate fino al 31/12/1958 ( 57 aa di età al 31/12/2015) CON un'anzianità contributiva di 34 aa 11 mm 16 gg MATURATA ENTRO IL 31 dicembre 2015 CON OPZIONE SOLO CONTRIBUTIVO accesso alla pensione dal 01/09/2018 16/09/2018

PENSIONE OPZIONE DONNA CON CALCOLO SOLO CONTRIBUTIVO Questa tipologia di pensione COMPORTA una perdita di circa il 30% sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo Per tali dipendenti scuola la "finestra di uscita" si è già aperta negli anni precedenti e quindi........ possono cessare dal 01/09/2018   16/09/2018

LA PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO MODALITA’ ETA’ DATA TIPOLOGIA AL COMPIMENTO DI 66 ANNI E 7 MESI DI ETA’ SE NON SI E’ IN POSSESSO DI 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE 31.8.2018 UOMINI E DONNE AD ISTANZA DI PARTE 16/09/2018

La pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, avrà decorrenza immediata Per il personale del comparto scuola e AFAM decorrenza dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti secondo le disposizioni previste dall’art. 59 legge 449/98 (maturazione dei requisiti entro Il 31 dicembre dello stesso anno). 16/09/2018

ATTENZIONE DM. 919 del 23 novembre 2017 Accertamento del diritto all’accesso ed al trattamento pensionistico e relativa competenza Il DM citato introduce una novità di assoluto rilievo. Infatti dal 2018 l’accertamento dell’esistenza o meno della maturazione del diritto a pensione nei riguardi dei dipendenti dimissionari sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS 16/09/2018

Accertamento e convalida al SIDI Solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’Inps le domande di cessazione devono essere convalidate al SIDI, con apposita funzione. Gli USR detteranno indicazioni operative agli UST e alle istituzioni scolastiche per l’adozione dei provvedimenti di convalida. L’eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario privo dei requisiti prescritti, sarà comunicata all’interessato dall’INPS. I termini per l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico terranno conto dei tempi necessari per tale comunicazione. 16/09/2018

Ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo Gli UST provvederanno, quale attività propedeutica agli scambi di informazioni tra INPS e MIUR, all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo presentate entro il 31/08/2000 con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 31/08/2018. Con apposita circolare saranno emanate le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle stesse. 16/09/2018

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Tutte le domande di cessazione dal servizio, e le loro eventuali revoche, del personale docente (compresi insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA di ruolo devono essere presentate entro il 20 dicembre 2017 utilizzando esclusivamente la procedura POLIS istanze on line–domande di cessazione, presente sul sito internet del MIUR (www.istruzione.it). Gli interessati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di cessazione se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall’INPS Continuano ad essere presentate in forma cartacea le domande di trattenimento in servizio; le domande del personale in servizio all’estero (tale personale può scegliere di non utilizzare Polis) 16/09/2018

IMPORTANTE Oltre alla domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda di pensione all’INPS. La compilazione e la presentazione della domanda di pensione dovrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: 1) compilazione della domanda on-line sul sito www.INPS.it, previa registrazione; 2) compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita di un patronato; 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato aln. 803 164; Le domande presentate in forma diversa da quella telematica non saranno prese in considerazione. 16/09/2018

I PROVVEDIMENTI PER CALCOLARE L’ANZINITA’ PIENSIONISTICA Le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione leggi 29/79 e 45/90 e di sistemazione contributiva di cui all’art.142 comma 2, del dpr 1092/73 presentate entro il 31 agosto 2000 dal personale della scuola devono essere definite dagli USP. dal 01 settembre 2000 competente l’INPDAP 16/09/2018

Personale in servizio – istanza di Consente di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi o servizi, espressamente previsti dalla Legge, che non siano altrimenti utili a pensione, mediante versamento di un contributo da parte dei richiedenti. Tale contributo viene determinato secondo i periodi da riscattare e il sistema di calcolo di pensione da adottare. . Riscatto L'istituto del computo consente, su domanda e senza oneri per i lavoratori iscritti al Fondo ex IPOST e per i dipendenti dello Stato (iscritti alla CTPS), di valorizzare ai fini pensionistici periodi di lavoro resi allo Stato, enti locali territoriali, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico. Computo L’istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente. Per tale ragione presuppone posizioni contributive presso almeno due diverse gestioni previdenziali. Ricongiunzione periodi assicurativi La totalizzazione dei contributi consente a titolo gratuito l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale. Anche i dipendenti pubblici possono richiedere la totalizzazione. È possibile inoltre richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi in Stati UE o in Paesi extra UE convenzionati. Totalizzazione Nazionale ed Estera Regolamento CE. N. 1606 /8 I lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza aver conseguito il diritto a pensione, possono costituire una posizione contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS mediante trasferimento, a titolo gratuito, delle corrispondenti posizione contributive. Sistemazione contributiva Consiste nell’autorizzazione che viene data ai dipendenti di versare contribuzione a loro carico quando, in caso di sospensione, di interruzione o di cessazione del rapporto di lavoro, intendano mantenere il rapporto assicurativo, raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico o incrementare l’anzianità contributiva utile a pensione. Prosecuzione volontaria 16/09/2018

Però…….. prima di parlare delle varie istanze dobbiamo capire che cosa si intende per SERVIZIO UTILE Il servizio effettivamente prestato (di ruolo e non di ruolo); Il servizio militare (utile ex se ai sensi dell’art.8 d.p.r. n.1092/73); I periodi di servizio prestati presso una delle quattro casse amministrate dall’Inpdap (C.P.I., C.P.U.G., C.P.D.E.L., C.P.S.) ricongiungibili gratuitamente ai sensi della L.523/54 o artt. 113-115 D.P.R. 1092/73; Periodi di iscrizione all’INPS o ad altre gestioni previdenziali previsti da specifiche disposizioni di legge (art.6 L.29/79); Periodi di studio e servizi gia’ valutati dall’Ufficio Scolastico Provinciale. dottorato di ricerca: Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. borse di studio Art 6 comma 7 legge 398/89 Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 16/09/2018

SERVIZIO UTILE La valutazione di tali periodi sul trattamento pensionistico, potrà avvenire solo con la presentazione all’Amministrazione di appartenenza dei seguenti documenti: foglio matricolare, per il servizio militare; certificati di servizio ad uso pensione, per il servizio pre- ruolo utile ex se; Provvedimento collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni dottorato di ricerca; Provvedimento di congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per borse di studio. 16/09/2018

Riscatto Rende utili periodi espressamente previsti dalla legge, non altrimenti valutabili e non contemporanei ad altri servizi gia’ utili, previo pagamento di un contributo determinato secondo i periodi da riscattare e il sistema di calcolo della pensione da adottare. Oltre a casistiche disciplinate dal DPR 1092/73, altre norme hanno previsto fattispecie diverse di riscatto come, ad esempio, i decreti legislativi n. 564/1996 e n. 184/1997. Sono tipologie di riscatto innovative dell’ordinamento pensionistico dei pubblici dipendenti, rispondenti alla logica di ridurre la disparità e la frammentazione delle discipline esistenti tra i diversi regimi previdenziali, nonché di uniformare le regole che disciplinano le varie forme di contribuzione. 16/09/2018

RISCATTI PREVISTI DAL D.P.R. N.1092/73 L’art.13 subordina l’esercizio della facoltà di riscatto, alla condizione che il possesso del titolo di studio o i periodi di pratica o d’iscrizione ad albi professionali, siano stati richiesti quale condizione necessaria per l’ammissione in servizio; ART. 13 D.P.R.1092/73 Sono riscattabili i seguenti titoli: Diploma di laurea; Specializzazione; Corso di studi superiori (sentenze Corte Costituzionale); Periodi di pratica ed iscrizione ad albi professionali; 16/09/2018

Riscatti : Sentenze della Corte Costituzionale La Sentenza n. 535/90 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, 1 comma, DPR 1092/73 nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell’Accademia di Belle Arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l’ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nell’ dell’Accademia di Belle Arti.   La Sentenza n. 257/91 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, 1 comma, DPR 1092/73 nella parte in cui non prevede, tra i periodi di tempo riscattabili, ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata di corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla scuola superiore della P.A. La Sentenza n. 52/2000 ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 13, 1 comma, DPR 1092/73 e dell’art. 2 del DLGS 184/97 nella parte in cui non consentono al dipendente dello stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’accademia delle belle Arti, ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore ( post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni. 16/09/2018

ART.14 D.P.R. 1092/73 Sono riscattabili i seguenti servizi: Dipendente Statale non di ruolo senza iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (Riscatto periodi di servizio non computabili ex art. 11 DPR 1092/73) Vice pretore reggente per un tempo non inferiore a 6 mesi Assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superore Incaricato tecnico (art.2, comma 2 L.765/60) anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della Marina Mercantile Amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell’art. 99 RDL 745/24 e amanuense ipotecario Dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all’estero Docente c/o università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 18 legge 311/58 Lettore di lingua e letteratura Italiana c/o università, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica purché ricorrano le condizioni previste dall’art. unico della legge 45/57. Tale facoltà di riscatto è stata estesa altresì anche ai docenti universitari di ruolo per i servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana c/o università estera (Sent. Corte Cost. n. 44/88) 16/09/2018

ART. 8 E ART. 142   Prevedono la facoltà di riscattare i periodi di sistemazione contributiva. Qualora la decorrenza giuridica non coincida con quella economica è possibile regolarizzare per tale periodo (non coperto da effettivo servizio) la contribuzione pensionistica. L’interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l’importo delle ritenute in c.e.t. applicabili alla retribuzione spettante alla data della domanda. 16/09/2018

ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO ART. 28 L. 177/76: Riguarda i servizi prestati anteriormente al 1 giugno 1974 nelle categorie di personale di cui all’art. 2 lettere B e C DPR 1092/73, sprovvisti di iscrizione all’ AGO / IVS. ART. 116 D.P.R. N.417/1971 : Riguarda il riscatto dei servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute privi della necessaria copertura assicurativa. RISCATTI PREVISTI DAL D. LGS N.184 /97 Dal 12/07/1997, l’art.2 del D. Lgs n.187/97, estende agli iscritti delle forme sostitutive dell’AGO la facoltà di riscattare a domanda, con onere a proprio carico, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari a seguito dei quali sia stato conseguito uno dei diplomi previsti dall’art.1 della legge n.341/90 e cioè: il diploma di laurea; il diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni; il diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore ai due anni; il dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati dagli specifici ordinamenti universitari.   Novita’ rispetto alla precedente normativa: La predetta facoltà di riscatto può essere esercitata prescindendo dalla condizione che il relativo diploma sia stato richiesto per il posto ricoperto. 16/09/2018

Interessante…………………… La facoltà di riscatto, può essere esercitata anche per 2 o più corsi legali di laurea dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli. Dal 12/07/1997, per effetto dell’art.3 del D. Lgs n.184/97, possono essere riscattati: i periodi di lavoro prestati all’estero che non siano coperti da assicurazione sociale riconosciuta da legislazione italiana; Nota: Dall’entrata in vigore del regolamento C.E. n.1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento.   16/09/2018

Inoltre si possono riscattare… basta pagare i periodi di aspettativa chiesti per seguire il coniuge che presta attività lavorativa all’estero;  il periodo di congedo per motivi familiari relativi all’assistenza e alla cura di disabili in misura non inferiore all’80 per cento; Inoltre dalla data in vigore del D.Lgs n.564/1996, possono riscattarsi, purché privi di copertura assicurativa e successivi al 31 dicembre 1996:  i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro nella misura massima di 3 anni; i periodi di formazione professionale, di studio o ricerca;  i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di attività di natura discontinua, stagionale o temporanea; 16/09/2018

Continuando……….. si possono riscattare i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico. riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. (Art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006 - DM 31 agosto 2007). La facoltà di riscatto dei periodi in oggetto, è data ai dipendenti in servizio al momento della presentazione dell'istanza di riscatto relativamente a periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione ad una delle casse gestite dall'Istituto. 16/09/2018

Astensione facoltativa Consente di riscattare a titolo “oneroso” il periodo di astensione facoltativa per l’evento maternità. Requisiti possedere 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro;  non aver richiesto in altre gestioni previdenziali il riscatto del periodo del corso legale di laurea, in quanto il comma 2 dell ‘art. 14 D. lgs. n° 503/1992, non consente la cumulabilità fra le due prestazioni.   Nota: Soggetto legittimato è esclusivamente la madre. Per le nascite avvenute dal 18 dicembre 1977, soggetto legittimato è anche il padre in alternativa alla madre. In ambedue i casi si potrà ammettere a riscatto un periodo di sei mesi per ciascuna maternità, collocabili entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni. Si potrà ammettere a riscatto un periodo comunque non eccedente la durata complessiva di dieci, collocabili temporalmente entro i primi otto anni di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni. 16/09/2018

D.P.R. 1092/73 COMPUTO: A domanda tutti i servizi prestati c/o le istituzioni scolastiche fino al 31/12/87 (doposcuola/patronato scolastico) Tutti i servizi prestati c/o Enti Locali (c/ritenute INPS) Tutti i servizi prestati c/o scuole pareggiate 16/09/2018

Ricongiunzione (L.29/79 e L.45/90) La ricongiunzione offre al dipendente la possibilità di accentrare tutte le contribuzioni in unica gestione, ai fini di una unica pensione da erogare da un unico ente.  E’ prevista dalla legge 29/79 art. 2, che ha mantenuto anche valide alcune disposizioni preesistenti più favorevoli; la norma è stata poi integrata dalla legge 45/90 in riferimento ai versamenti contributivi presso le Casse per i professionisti.  Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi.  La ricongiunzione è onerosa.  La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo se l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione , dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.  16/09/2018

Cumulo – dal 2017 Del tutto rivoluzionaria è la previsione all’interno della Legge di Stabilità 2017 della nuova disciplina di cumulo dei contributi. Fortemente penalizzante, infatti, è stata quella vigente fino al 2016, che creava disparità enormi tra i lavoratori con carriere discontinue, i professionisti e le altre categorie. I lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie dei lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 legge 335/1996 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996 (casse professionali) che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di tali gestioni, hanno la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti per conseguire un’unica pensione. Il precedente limite di non essere neppure in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico è stato eliminato. Le prestazioni ottenibili con tale cumulo gratuito sono oggi: la pensione di vecchiaia in base ai requisititi previsti dalla legge 214/2011, la pensione anticipata di cui all’art. 24 c. 10 legge 214/2011 la pensione di inabilità di cui all’art. 2 della legge 222/1984, la pensione ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione 16/09/2018

Auguri 16/09/2018