IL RISARCIMENTO DANNI NEGLI APPALTI art. 124 cpa c IL RISARCIMENTO DANNI NEGLI APPALTI art. 124 cpa c. 1 «Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.»
GLI ELEMENTI NECESSARI PER UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO: A) ingiustizia del danno B) quantum del danno C) nesso di causalità tra attività della Pubblica Amministrazione e danno (D) dolo o colpa)
E’ IL RICORRENTE A DOVER PROVARE TALI ELEMENTI Consiglio di Stato, sez. V, 24/07/2017, n. 3650 In materia di appalti pubblici la domanda di risarcimento del danno - non sostenuta dalle allegazioni necessarie all'accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione - deve essere disattesa dal momento che grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e, dunque, almeno di una diminuzione patrimoniale o di perdita di chance, con la conseguenza che la totale assenza di queste indicazioni priva il giudice anche della possibilità di una valutazione equitativa.
L’INGIUSTIZIA DEL DANNO - Lucro cessante, mancato profitto conseguito; Rilevano per la quantificazione l’aliunde perceptum: l’utile alternativo che l’impresa può avere acquisito svolgendo attività diverse rispetto a quella che avrebbe dovuto eseguire ed il concorso del fatto colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.) che consiste nel non aver adoperato tutti i mezzi a propria disposizione per evitare i danni subiti (non aver ad esempio richiesto la tutela cautelare). Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 23 marzo 2011, n. 3; - Danno c.d. curricolare, il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto; (specificazione del danno per perdita di chance); - gli interessi legali maturati dalla data di stipula del contratto fino a quella di risarcimento del danno;
Consiglio di Stato, sez. V, 21/04/2016, n. 1599 È legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara (o dell'indizione della gara stessa) di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell'interesse pubblico (nel caso di specie un Comune revocava la gara indetta dalla giunta precedente per carente copertura finanziaria, prima della scadenza per la presentazione delle candidature).
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SPETTA AL RICORRENTE PROVARE IL QUANTUM Consiglio di Stato, sez. V, 13/07/2017, n. 3448 Nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno, conseguente al lucro cessante, si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto — che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto — sia il danno c.d. curricolare, ovvero il pregiudizio subìto dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto; non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo economicamente pagato dalla stazione appaltante, può comunque essere fonte per l'impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.
Consiglio di Stato, sez. VI, 17/02/2017, n. 731 Il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione ad una gara pubblica, non è risarcibile, in favore dell'impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell'appalto (o anche la perdita della relativa chance). Difatti, la partecipazione alle gare pubbliche di appalto comporta per le imprese costi che, di norma, restano a carico delle medesime sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Detti costi di partecipazione si colorano come danno emergente solo se l'impresa illegittimamente esclusa lamenti questi profili dell'illegittimità procedimentale, perché in tal caso viene in rilievo solo la pretesa risarcitoria del contraente che si duole di essere stato coinvolto in trattative inutili.
IL NESSO DI CAUSALITA’ Occorre provare il nesso fra l’attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione e i danni subiti. «Quanto alla domanda risarcitoria, lamenta come detto l’odierno ricorrente di aver subito una grave lesione della propria immagine in conseguenza dell’ampia diffusione mediatica della vicenda, non allegando articoli di stampa ma evidenziando l’ampio risalto dato nella trasmissione televisiva “Report” su Rai 3. Come noto, il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato dal danneggiato nelle sue distinte componenti quale “danno conseguenza”, ammettendosi la prova del danno con ogni mezzo (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3400) ivi comprese le presunzioni semplici (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1835). Ciò premesso, per quanto la diffusione mediatica della vicenda sia stata in parte dimostrata, non è provato da parte ricorrente anche il nesso causale tra la lamentata lesione dell’immagine ed il comportamento dell’Università, potendo derivare il discredito dell’opinione pubblica soprattutto dalle non corrette modalità con cui la vicenda è stata riportata dai media, risultando del tutto fuorviante e non aderente ai fatti di causa qualificare i docenti quali “furbetti” o “furbacchioni” ecc. prendendo a riferimento fattispecie desunte da altri fatti di cronaca del tutto diverse. Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria, per mancata dimostrazione del nesso di causalità tra attività illegittima e danno non patrimoniale, dal momento che ai fini del risarcimento del danno cagionato da attività provvedimentale della p.a., il danneggiato deve dare la prova, ex art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia danno e suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso di causalità, dolo o colpa del danneggiante (ex multis T.A.R. Sardegna, sez. II, 23 dicembre 2013, n. 958; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 25 settembre 2017, n. 4483).» TAR UMBRIA, 7 febbraio 2018, n.100/2018
DOLO O COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Corte di Giustizia III, 30 settembre 2010, C-314/09 «La direttiva 89/665 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata.»
Ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1839 In materia di risarcimento da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, non è necessario provare la colpa della stazione appaltante poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria e le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che qualsiasi violazione degli obblighi di matrice comunitaria consente alla impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente e alla imputabilità soggettiva della lamentata violazione; peraltro il danno risarcibile deve essere limitato al lucro cessante, corrispondente all'utile che la ricorrente avrebbe ritratto dall'esecuzione del contratto, se la procedura di selezione si fosse svolta legittimamente.
LA RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE Il soggetto lamenta l’aver partecipato a trattative inutili. Affinché possa profilarsi questo tipo di responsabilità è necessario che le trattative siano giunte ad uno stadio avanzato ed idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Consiglio di Stato, sez. IV, 20/02/2014, n. 790 In caso di responsabilità precontrattuale spetta il solo interesse negativo, essendosi verificata la lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgimento delle trattative (non alla lesione del contratto); il danno risarcibile è unicamente quello consistente nella perdita derivata dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute.