Crisi da sovraindebitamento Cristina Bauco
Sezione prima: procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore Piano riservato esclusivamente al consumatore Sezione seconda: liquidazione di tutti i beni del debitore Non esiste perfetta coincidenza tra soggetti e procedure e tra procedure e ambito dei controlli
Accordo: ha carattere generale; è disciplinato dagli artt. 7 e ss Accordo: ha carattere generale; è disciplinato dagli artt. 7 e ss. della legge n. 3/2012; soluzione concordataria ad efficacia vincolante Piano: è limitato al consumatore; è disciplinato anche esso dagli artt. 7 e ss. della legge n. 3/2012; nessun accordo con i creditori ma omologazione del giudice dopo verifica di fattibilità del piano e dell’idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti IVA, ritenute operate e non versate Liquidazione: ha carattere generale; è disciplinato dagli artt. 14 – ter e ss., procedimento volto alla liquidazione dell’intero patrimonio a cui può seguire l’esdebitazione
Debitore: colui che deve porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali differenti Consumatore: debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività di impresa o professionale Stato di sovraindebitamento: situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente
Sovraindebitamento: « … stato di illiquidità, in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o di imminente scadenza, nonostante che il patrimonio possa avere un valore superiore all’esposizione debitoria ma non sia liquidabile in tempi brevi, né appaia possibile fare ricorso al credito di terzi, concedendo garanzie sul patrimonio non liquido. Si evidenzia che lo squilibrio non deve essere temporaneo ma “perdurante” ed il raffronto dei debiti va fatto non con il patrimonio nella sua interezza ma con il “patrimonio prontamente liquidabile”, ovvero quella parte del patrimonio che può prontamente tradursi in liquidità tale da consentire l’adempimento con regolarità delle obbligazioni assunte. Si tratta, dunque, di un concetto di natura economica, che assume rilevanza giuridica, allorché determina i fatti in cui si esteriorizza lo stato di insolvenza ..» (Linee guida CNDCEC, settembre 2015) Tensione finanziaria che prelude all’insolvenza vera e propria
Le procedure sono, ricorrendo i requisiti soggettivi, perfettamente alternative Alla liquidazione si può accedere anche per tramite di conversione delle altre procedure in presenza dei casi di cui all’art. 14 – quater della legge n. 3/2012: revoca e cessazione di diritto degli effetti dell’accordo omologato o del piano omologato di cui all’art. 14 - bis, comma 1, della legge n. 3/2012), che ricorre quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie risoluzione dell’accordo o cessazione degli effetti del piano pronunciata quando il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore
Accordo di ristrutturazione: procedimento Sulla domanda il giudice si pronuncia immediatamente con decreto senza che si realizzi alcun contradditorio con i creditori Comma terzo: udienza in cui il giudice può disporre la revoca del decreto di apertura in presenza di iniziative o atti in frode ai creditori Il giudice fissa immediatamente l’udienza se la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 Art. 7: presupposti di ammissibilità Art. 9: regolarità documentale (elenco di tutti i creditori, dei beni, degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, attestazione provvisoria di fattibilità del piano, elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, certificato di stato di famiglia; scritture contabili degli ultimi tre esercizi e dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale per l’imprenditore) Art. 8: si richiama la nozione di fattibilità dell’accordo (e del piano): secondo alcuni il giudizio di fattibilità dell’accordo potrebbe essere oggetto di valutazione da parte del giudice ancor prima dell’omologazione Come si pone questo giudizio rispetto all’attestazione sulla fattibilità rilasciata dall’OCC? Sicuramente il giudice potrà valutare l’attendibilità della relazione rilasciata dall’OCC sotto un profilo di adeguatezza formale, linearità espositiva e ragionevolezza argomentativa
Decreto di ammissione ex art. 10 Il decreto ha molteplici contenuti in quanto: stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e la pubblicazione nel registro imprese laddove si tratti di imprenditore ordina la trascrizione del decreto nei casi in cui il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi e il divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: la sospensione non opera nei confronti dei crediti impignorabili Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione occorre l’autorizzazione del giudice (parziale spossessamento) Rinvio all’art. 737 e ss. c.p.c. Reclamo
Approvazione della proposta (art. 11) I creditori fanno pervenire all’OCC la dichiarazione sottoscritta dell’assenso (firma autografa o firma digitale), Adesione sulla proposta modificata Il consenso deve pervenire entro dieci giorni prima dell’udienza di cui all’art. 10, comma 1 Meccanismo del silenzio assenso L’accordo non produce novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso Se l’accordo è raggiunto l’OCC trasmette una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale I creditori hanno 10 giorni per sollevare eventuali contestazioni L’OCC decorsi i 10 giorni trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità
Approvazione della proposta (art. 11) Ai fini dell’esclusione dal voto e per il calcolo della maggioranza, si applica per analogia il sistema del concordato Il termine di 10 gg. previsto nell’art. 11 si intende perentorio e dunque i creditori che non fanno pervenire dissenso manifestato in modo espresso ed inequivoco nel termine si intendono consenzienti(art. 128 l.f. e art. 178 l.f.) Applicazione della regola di cui all’art. 177, comma terzo, l.f. secondo cui i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito (art. 177, comma 3, l.f.) Cass., I sez. civ., 20 dicembre 2016, n. 26328: l’incapienza dei privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione deve risultare dalla proposta e dall’attestazione dell’OCC
Omologazione dell’accordo ex art. 12 Poteri del giudice: verifica il raggiungimento della percentuale verifica l’idoneità del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari omologa anche se un creditore escluso o che non abbia aderito o qualunque altro interessato contesti la convenienza dell’accordo, qualora ritenga che il credito può essere soddisfatto dall’esecuzione in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria Applicabilità degli artt. 737 c.p.c. in quanto compatibili Reclamo avverso omologazione o diniego Il provvedimento che pronuncia sul reclamo è impugnabile per Cassazione, considerata la decisorietà e definitività del provvedimento Omologazione entro sei mesi. Pubblicità dell’accordo omologato nelle forme previste dall’art. 10, comma 2
Omologazione dell’accordo ex art. 12 Contenuto del giudizio di omologazione: il giudice torna ad esprimersi sull’ammissibilità con particolare riguardo al compimento di atti in frode? Trib. Milano 18 novembre 2016: la procedura di composizione ella crisi da sovraindebitamento, a differenza di quanto previsto nel concordato preventivo, prevede che il Tribunale verifichi a più riprese e sotto differenti profili la condotta tenuta dal debitore nel periodo antecedente la proposta, anche in relazione al compimento di atti in frode (cfr. art. 12, comma 2, contestazione del creditore non aderente, del creditore escluso o di chiunque altro interessato)
Piano del consumatore ex art. 12 bis Tecnica del rinvio alle disposizioni dell’accordo Disposizioni precipue: art. 7 comma 1 – bis; art. 9 comma 3- bis Competenza territoriale: residenza del consumatore; alternatività con l’accordo e con la liquidazione; allegazione della relazione particolareggiata dell’OCC dai seguenti contenuti: indicazione della cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni esposizione delle ragioni di incapacità del debitore ad adempiere regolarmente resoconto su solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni indicazione di atti impugnati dai creditori giudizio su completezza documentazione esibita a corredo e giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
Piano del consumatore ex art. 12 bis Nessun accordo con i creditori Il decreto di apertura fissa direttamente l’udienza per l’omologazione: controllo del giudice sulla ricorrenza dei requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 e verifica di assenza di atti in frode; comunicazione ai creditori della proposta e del decreto per tramite dell’OCC Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all’art. 9 corredata della relazione particolareggiata dell’OCC e l’udienza non devono decorrere più di 60 gg. Con lo stesso decreto il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti, qualora, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di questi possa pregiudicare la fattibilità del piano (maggiore semplicità del procedimento rispetto all’accordo)
Piano del consumatore ex art. 12 bis Oggetto ampio dell’omologazione emessa con decreto: verifica della fattibilità del piano e dell’idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché i crediti fiscali; esclusione(e quindi accertamento) che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; soluzione di altre contestazioni anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti In caso di contestazioni il giudice può omologare se ritiene che il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria Ordinanza di diniego di omologazione: si dovrà dichiarare l’inefficacia dei provvedimenti di sospensione dei procedimenti esecutivi Termine per omologazione: sei mesi dalla proposta
Piano del consumatore ex art. 12 bis Durata del piano: sono stati omologati piani di ampia durata (Trib. Catania 24 giugno 2014, ha omologato piano decennale) Parte della giurisprudenza ritiene non omologabili piani la cui durata sia eccessiva Trib. Treviso, 21 dicembre 2016: risulta inaccoglibile la proposta fondata su un piano che preveda il pagamento parziale dei creditori in più di cinque anni, arco temporale ricondotto dalla giurisprudenza nell’accezione di ragionevole durata del procedimento (cfr. Cass. sez. VI civ., 19 maggio 2015, n. 102 33) Meritevolezza: non sembrano sussistere i requisiti di meritevolezza ex art. 12 bis quando il debitore abbia deliberatamente stipulato a distanza di pochi anni più contratti di mutuo impegnandosi a versare mensilmente una somma quasi assorbente il proprio stipendio
Proposta di accordo o di piano Eventuale fase precedente preordinata alla richiesta di nomina del professionista facente funzione di OCC Il sovraindebitato, sia esso consumatore persona fisica che imprenditore sotto soglia, per accedere ad una delle procedure di composizione della crisi può attualmente esercitare due opzioni. Egli : può chiedere al Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, l.f.; può direttamente rivolgersi all’organismo di composizione della crisi competente per territorio e proporre con l’ausilio del medesimo l’accordo con i creditori o proporre il piano
Nomina professionista Con riguardo all’istanza di nomina, alcuni Tribunali aderiscono all’orientamento per cui il debitore può direttamente e personalmente presentarla presso la Cancelleria Affari civili non contenziosi Non si ritiene necessaria l’assistenza del difensore Si rammenta che in varie occasioni la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza come nei casi in cui si richieda la nomina di un soggetto di assistenza o di ausilio al richiedente, non vertendosi su questioni controversie e dunque venendo meno i requisiti del giudizio contezioso, si tratta precipuamente di ipotesi ricadenti nell’ambito di applicazione degli artt. 737 e ss. c.p.c., vale a dire dei procedimenti di volontaria giurisdizione (Cfr. ex multiis, Cass. Ia sez. civ. n. 22986 del 29 ottobre 2014)
L’applicabilità dell’art. 82 c. p. c L’applicabilità dell’art. 82 c.p.c., parrebbe escludersi ogni volta in cui non si ravvisi contenziosità del procedimento A medesime esigenze è ispirato il procedimento di volontaria giurisdizione, tramite il quale solitamente viene esplicata un’attività di tipo amministrativo, sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale Quando il debitore presenta istanza per la nomina del professionista facente funzioni di OCC e in possesso dei requisisti di cui all’art. 28 l.f., l’organo giurisdizionale svolge una tipica attività “amministrativa” in quanto riconosce a tale soggetto una serie di poteri in stretta correlazione con le funzioni che deve esercitare, senza dar vita contestualmente ad un accertamento in relazione a diritti controversi Ne discende che tale atto non esplica nessuna efficacia processuale; tantomeno, è potenzialmente idoneo a sospendere eventuali azioni esecutive pendenti (blocco che la legge ricollega solo al decreto di apertura, necessariamente nell’accordo e nella liquidazione, a discrezione del giudice nel piano)
Nomina professionista Con il corollario che tutte le attività successive alla nomina del professionista sono annoverabili come atti collegati al primo e, pertanto, rientrando nella accezione (lata) di ausilio di cui all’art. 7, comma 1, legge n. 3/2012, non richiedono la necessaria assistenza tecnica dell’avvocato Procedimento gestito dall’OCC, la fase relativa al deposito dell’istanza di nomina, viene meno (E’ la legge, infatti, a prevedere che il debitore in alternativa al Tribunale si rivolga direttamente all’organismo competente per territorio, il quale è tenuto, sempre ex lege, ad adempiere alle funzioni riconosciutegli, tra cui la nomina del gestore)
Fase del deposito della proposta La procedura prosegue con le stesse modalità in quanto l’OCC, per tramite del gestore individuato dal referente, deve fornire ausilio nel raggiungimento dell’accordo, nella predisposizione della proposta e nel confezionamento del piano (arg. ex art. 15, comma 5, legge n. 3/2012) Deposito della proposta di accordo ai fini dell’(ammissione) e della omologazione: è necessaria l’assistenza tecnica del professionista?
Deposito della proposta Si tratta di attività non contenziosa e riconducibile a quella sopra definita di mera assistenza del soggetto richiedente (debitore) e l’OCC, in sostituzione del debitore, e in considerazione di quanto previsto dall’art. 15, comma 5 assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso “... oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo ...”, sezioni che annoverano il deposito della proposta
Quando si perviene al deposito della proposta di accordo o della proposta di piano del consumatore, il professionista facente funzioni e l’OCC non agiscono in giudizio per la tutela dei diritti del sovraindebitato ai sensi dell’art. 24 Cost., vale a dire per ottenere dal giudice precostituito giustizia a seguito dell’insorgere di una controversia o di una contesa su diritti, bensì per fare in modo che il tribunale si esprima circa il ricorrere delle condizioni previste dalla legge n. 3/2012 per l’ammissibilità sulla base della documentazione allegata e ai fini dell’apertura del procedimento e della sua successiva omologazione
Il tribunale ai sensi degli artt. 10 e 12 – bis legge n Il tribunale ai sensi degli artt. 10 e 12 – bis legge n. 3/2012 non è chiamato, a dirimere alcuna controversia, bensì a valutare la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge in presenza dei quali con decreto fissa l’udienza e assume ulteriori provvedimenti (stretta vicinanza alla volontaria giurisdizione) Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. (artt. 10, comma 6; 12, 12 – bis, 14 – quinquies)
Connotazione delle procedure di cui alla legge n Connotazione delle procedure di cui alla legge n. 3/2012 come procedure concorsuali Ai sensi dell’art. 161, primo comma, l.f. la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo si propone con ricorso, sottoscritto dal debitore Sesto comma: si precisa che il debitore può presentare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione a corredo entro il termine fissato dal decreto del Tribunale (c.d. domanda prenotativa di concordato), contemplando la possibilità di netta separazione tra domanda e proposta
A seguito della novella del 2012 alcuni tribunali hanno ritenuto imprescindibile la sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato con mandato alle liti. La questione è comunque dibattuta considerato anche che l’intervento del 2012 non ha modificato il primo comma dell’art. 161 l.f. che continua a recitare che “la domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo si propone con ricorso, sottoscritto dal debitore ....” Con riferimento alla sottoscrizione del ricorso per concordato preventivo, non si registrano prassi uniformi in uso nei tribunali ma la difesa tecnica dell’avvocato è ritenuta necessaria nel momento in cui sopravvenissero contestazioni e dunque finanche dal momento del contraddittorio sull’eventuale pronuncia di inammissibilità ai sensi dell’art. 162 l.l. Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo ex art. 180 l.f. per i più l’assistenza tecnica dell’avvocato diventa necessaria, trattandosi di giudizio camerale di natura contenziosa in cui possano emergere interessi potenzialmente contrapposti qualora i creditori propongano opposizione
Fase contenziosa Con riferimento alle formalità redazionali della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, non si ritiene necessaria l’assistenza tecnica dell’avvocato ad eccezione delle ipotesi in cui vengano presentate opposizioni Nel sovraindebitamento l’assistenza del difensore non può essere esclusa quando: nella fase di apertura del procedimento a seguito della presentazione della proposta, si depositi reclamo ai sensi dell’art. 10, comma 6; prima dell’omologa i creditori presentino contestazioni in udienza rispetto alla convenienza dell’accordo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 3/2012 successivamente all’omologazione dell’accordo o del piano del consumatore, uno dei creditori legittimati (estraneo o escluso dall’accordo) o qualunque altro interessato contesti la convenienza dell’accordo o del piano e proponga reclamo con ricorso nelle forme di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c il debitore proponga reclamo avverso il provvedimento di diniego (di omologazione) del giudice
Documentazione allegata alla proposta Deposito proposta Art. 9: proposta depositata presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza o sede principale La proposta entro tre giorni va depositata a cura dell’OCC all’agente di riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale Documentazione allegata alla proposta (causa di inammissibilità: fornire documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore) Attestazione fattibilità del piano nell’accordo; relazione particolareggiata OCC nel piano e nella liquidazione
Il deposito della proposta sospende, il corso degli interessi convenzionali o legali, fatta eccezione per crediti garantiti da ipoteca, pegno e ipoteca o privilegio Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti Artt. 10 e 12 - bis richiamano anche l’art. 8. secondo alcuni il giudizio di fattibilità dell’accordo potrebbe essere oggetto di valutazione da parte del giudice ancor prima dell’omologazione Sicuramente il giudice potrà valutare l’attendibilità della relazione rilasciata dall’OCC sotto un profilo di adeguatezza formale, linearità espositiva e ragionevolezza argomentativa
Blocco azioni esecutive Art. 10: con il decreto con cui fissa l’udienza il giudice dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione (Il decreto è equiparato all’atto di pignoramento: art. 2913 c.c.) Art. 12 – bis: il giudice può disporre con il decreto Prassi abnorme: sospensione concessa con il decreto di nomina del professionista facente funzione, prima del deposito della proposta e del piano (recentemente, cfr. Trib. Cuneo, 25 marzo 2017)
Inammissibilità L’art. 7 individua i casi in cui la proposta non è ammissibile e gli artt. 10 e 12 - bis chiariscono che se la proposta soddisfa i requisiti fissati negli artt. 7, 8 e 9, il giudice fissa con decreto l’udienza
La proposta non è ammissibile se il debitore: è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (vale a dire nei casi in cui l’accordo sia stato annullato o risolto ovvero nei casi di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano); ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (da coordinarsi con art. 9 comma 3-ter della legge n. 3/2012 in cui si concede al giudice di concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti)
Lett. b) Ci si chiede se sia precluso al debitore proporre una delle procedure di composizione della crisi nei casi in cui abbia già fruito di questa possibilità nei cinque anni precedenti, ovvero se l’inammissibilità della (nuova) proposta operi solo ed esclusivamente nei casi in cui il debitore abbia già fruito degli effetti esdebitatori conseguenti all’omologazione ((cfr. art. 161, sesto comma l.f.: inammissibilità della domanda quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda prenotativa alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’(eventuale) accordo di ristrutturazione ))
La legge n. 3/2012 ancora l’inammissibilità della proposta all’ essere ricorsi ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento La legge fallimentare ancora l’inammissibilità della domanda prenotativa all’esito negativo della precedente domanda collegato alla dichiarazione di inammissibilità alla procedura ex art. 162 l.f.
La locuzione impiegata nell’art. 7, comma 2, della legge n La locuzione impiegata nell’art. 7, comma 2, della legge n. 3/2012 dovrebbe ricomprendere sia i casi in cui alla proposta non abbia fatto seguito l’ammissione o l’omologazione, sia i casi in cui il debitore ammesso alle procedure abbia potuto fruire dell’effetto esdebitatorio (Trib. Massa 28 gennaio 2016)
L’interpretazione restrittiva finirebbe per penalizzare eccessivamente il debitore non ammesso ad una delle procedure; quest’ultimo, infatti, non sembra essere destinatario di limitazioni all’accesso Cfr. art. 14 – ter, primo comma, legge n. 3/2012 “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi” “In alternativa”: non ha altra valenza che connotare la liquidazione come differente soluzione che il debitore può scegliere per soddisfare i propri creditori
Ulteriore interpretazione: a fronte della dichiarazione di inammissibilità della prima proposta ovvero a fronte del diniego di omologa dell’accordo o del piano, il debitore può depositare nel periodo considerato dalla norma ulteriore proposta avente ad oggetto una delle restanti procedure di composizione al fine di conseguire comunque la sistemazione della sua esposizione verso i creditori (Trib. Cagliari, 11 maggio 2016: fare ricorso equivale ad aver beneficiato della procedura) Sarebbe consentito al debitore richiedere già dal deposito della prima proposta, subordinatamente al verificarsi della condizione dell’emissione del decreto di inammissibilità ovvero del decreto di diniego di omologa, l’ammissione ad altra procedura di composizione della crisi, ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge n. 3/2012