L’assicurazione della responsabilità civile professionale

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L’assicurazione della responsabilità civile professionale

QUADRO NORMATIVO del contratto d’opera intellettuale art. 2230 c.c.: «il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente». art. 2222 c.c.: «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV»

DEFINIZIONE del contratto d’opera intellettuale «Il contratto d’opera intellettuale è un contratto in forza del quale un soggetto, il professionista intellettuale, assume l’obbligo, nei confronti di un altro soggetto, il cliente, di eseguire dietro compenso ed onorario liberamente pattuito ovvero stabilito in base alla tariffa professionale, quando sia mancata una convenzione in merito, una determinata prestazione il cui contenuto è per l’appunto intellettuale» (Gabrielli, 1998)

Art. 1176 c.c. DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO FONTI DELLA DISCIPLINA della responsabilità del professionista Art. 1176 c.c. DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO «Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»

Art. 1218 c.c. RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE «Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

Art. 2236 c.c. RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE DI OPERA «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave» Deroga al paradigma generale delineato dall'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dell'obbligazione

DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO, E’ ANCORA VALIDA? DISTINZIONE SCONOSCIUTA DAL CODICE CIVILE EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE: «a differenza dell'obbligazione di mezzi, la quale richiede al debitore soltanto la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore, nell'obbligazione di risultato, nella quale il soddisfacimento effettivo dell'interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione, l'adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore, indipendentemente dall'attività e dalla diligenza spiegate dall'altra parte per conseguirlo. Pertanto, l'obbligazione di risultato può considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato l'evento previsto come conseguenza dell'attività esplicata dal debitore, nell'identità di previsione negoziale e nella completezza quantitativa e qualitativa degli effetti previsti, e, per converso, non può ritenersi adempiuta se l'attività dell'obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto» (Cass. No 6416/1979)

DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO, E’ ANCORA VALIDA? «Va superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, perché priva di argomenti sostanziali» (Cass. No 8826/2007) «La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato ha solo carattere descrittivo e non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità ove è richiesto al professionista di attenersi a parametri molto rigidi di professionalità, notandosi come lo stesso standard di diligenza sia cresciuto sensibilmente, comprimendo l'area della colpa grave nei confronti di problemi tecnici di speciale difficoltà» (Cass. S.U. No 15781/2005)

DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONI DI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO, E’ ANCORA VALIDA? «In realtà un risultato inteso come momento finale o conclusivo della prestazione è dovuto in tutte le obbligazioni. D'altro canto il risultato finale implica sempre il doveroso impiego di mezzi necessari per il conseguimento del risultato stesso. Può dirsi che vi sono obbligazioni che si caratterizzano principalmente per la prestazione di un attività diligente e obbligazioni che si caratterizzano principalmente per lo specifico risultato dovuto» (Bianca)

Art. 1882 c.c. (Nozione). L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

OGGETTO DEL CONTRATTO Il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale ha ad oggetto la copertura assicurativa dell'attività del professionista intellettuale, quale connotata da un apporto imprescindibile di nozioni specialistiche, tecnica ed opera creativa del singolo. Tale contratto ha, quindi, una causa specifica rispetto a quella generica del trasferimento, a fronte del pagamento del premio, del rischio del possibile avverarsi di un evento futuro ed incerto, che incida negativamente sull'assicurato e sul suo patrimonio, da questi alla compagnia assicurativa

OGGETTO DEL CONTRATTO Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale determinante è anche l'individuazione della qualità dell'assicurato, ossia della tipologia dell'attività «professionale» svolta, cui sono riferibili i fatti colposi generatori di responsabilità civile verso terzi.

Art. 1917 c.c. 1° e 2° comma. Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Art. 1917 3° e 4° comma. Assicurazione della responsabilità civile. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 1932. (Norme inderogabili). Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

La responsabilità della compagnia L'obbligo della compagnia assicurativa sorge, quindi, quando l'assicurato sia dichiarato responsabile per i danni cagionati a persone o a cose per fatti colposi da lui commessi nell'esercizio della propria attività, quale dedotta in contratto, e, sia obbligato al risarcimento dei danni. L'accertamento della responsabilità del soggetto assicurato può, comunque, prescindere dall'esistenza di un titolo giudiziale, in quanto può derivare da un riconoscimento stragiudiziale, manifestato anche per comportamento concludente, mediante il pagamento delle somme richieste a titolo di risarcimento danni dal danneggiato.

In tema di illecito, l'evento che rende esigibile il diritto al risarcimento è una condizione soggettiva in capo al danneggiato (la conoscibilità dell'eziologia degli avvenimenti); In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'evento ulteriore che condiziona il sorgere del diritto all'indennità è un evento esterno (la promozione di un'iniziativa stragiudiziale o giudiziale ad opera del danneggiato). Il danno nella sfera dell'assicurato esiste in quanto esiste il danno nella sfera del terzo, di cui il primo risponde quale soggetto responsabile

L'evento assicurato L'evento pregiudizievole che investe il terzo si manifesta nel mondo fenomenico; l'evento che riguarda il soggetto assicurato, invece, è evento pregiudizievole in senso giuridico, in quanto il danno deriva dalla richiesta di risarcimento o, comunque, dall'accertamento stragiudiziale o dalla sentenza di condanna pronunciata a suo carico

Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

L'evento assicurato La norma sulla prescrizione del diritto dell'assicurato verso l'assicuratore (art. 2952 c.c.). Prevede che la prescrizione del diritto dell'assicurato verso l'assicuratore inizi il suo decorso dal momento in cui il terzo ha chiesto il ristoro patrimoniale : il rischio diventa attuale solo a seguito dell'iniziativa risarcitoria del danneggiato

L'evento assicurato L'evento assicurato, quale dedotto nell'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c., è il pagamento che l'assicurato, in dipendenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione e della responsabilità contemplata in contratto, deve effettuare a favore del terzo per il pregiudizio da questi subìto.

durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo; L'evento assicurato Il sinistro è il fatto che condiziona l'operatività della copertura assicurativa Può realizzarsi: durante il periodo di vigenza del contratto assicurativo; nel periodo in cui spiega effetti l'assicurazione. Il periodo di operatività della copertura assicurativa può essere diverso rispetto alla sua durata formale, che è data dallo spazio intercorrente tra la conclusione dello stesso e la sua scadenza.

La delimitazione temporale del rischio e la sua connotazione In materia di responsabilità civile del professionista si manifesta una scissione temporale tra l'epoca della condotta e quella produzione/manifestazione del danno. Nella prassi si sono affermati due i sistemi relativi all'individuazione del sinistro oggetto di copertura assicurativa, ossia dell'evento decisivo ai fini dell'attivazione del diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennità e del corrispondente obbligo dell'assicuratore.

Loss occurance Un sistema è quello c.d. del loss occurance (insorgenza del danno), in cui rileva il realizzarsi nel mondo fenomenico dell'atto o fatto che è causa del danno nella sfera giuridica altrui.

Loss occurance Duplice può essere l’accezione della nozione di fatto dannoso accadimento del fatto generatore della responsabilità (modello cd. act committed basis) ossia condotta da cui è scaturito il pregiudizio. produzione delle conseguenze dannose (modello cd. on loss occurrence basis) La condotta può collocarsi anche a distanza di un considerevole lasso di tempo dal momento dell'insorgenza del danno medesimo

Loss occurance Principale inconveniente: Incidenza del costo per la riservazione della c.d. sinistralità tardiva Rischio che la riserva, prevista per sinistri accaduti ma non ancora denunciati, calcolata mediante proiezioni statistiche in termini di numerosità e base storica disponibile, venga sovrastimata, con inevitabile riflesso in aumento sui premi.

Clausole c.d. Claims made (richiesta fatta) Modello alternativo e più efficiente Assume rilievo, non l'atto o fatto accaduto, ma lo spiegarsi della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Nel sistema claims made l'assicurazione è prestata, non per i danni materialmente causati ed emersi nel periodo per il quale è stata stipulata l'assicurazione, ma per i danni per i quali la richiesta di risarcimento è presentata per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto.

Claims made mista La copertura vale limitatamente a richieste di risarcimento per fatti accaduti non oltre un certo limite temporale antecedente rispetto al periodo iniziale di efficacia dell'assicurazione stessa, ossia vale con riguardo a sinistri denunciati durante la vigenza del contratto assicurativo purchè essi si siano verificati nel medesimo periodo o anche precedentemente ma entro un limitato numero di anni a ritroso.

Claims made mista Ai fini della copertura assicurativa, è decisivo: il momento dello spiegarsi della richiesta risarcitoria ad opera del terzo danneggiato Il momento del realizzarsi del fatto pregiudizievole.

Assicurazione di cose Il rischio investe la cosa nella sua materialità e l’obbligo dell’assicuratore consiste nel risarcire l’assicurato per la perdita o il danneggiamento della cosa assicurata. Ad es. un contratto per l'assicurazione nella circolazione dei veicoli, ove il danno si verifica in tempo reale.

Assicurazione della responsabilità civile professionale Il contratto di assicurazione della responsabilità civile è volto a preservare il patrimonio del professionista assicurato da perdite derivanti da obblighi risarcitori. Il danno al patrimonio dell’assicurato si manifesta a seguito dell’istanza risarcitoria proposta dal danneggiato, momento in cui sorge l’obbligazione nella sfera giuridica dell’assicurato.

Assicurazione della responsabilità civile L’istanza risarcitoria del danneggiato rappresenta condizione legale per l’efficacia del contratto e per il sorgere dell’obbligo indennitario per la compagnia assicuratrice.

Compatibilità con il sistema delle clausole claims made Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Bilanciamento tra l'interesse del cliente a non veder frustrato l'affidamento sulla copertura assicurativa, e quello dell'assicuratore a non subire il trasferimento di un danno e non di un rischio, può rinvenirsi negli obblighi di condotta secondo il principio di buona fede in executivis (art. 1375 c.c. «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede») Clausole di denuncia preventiva: la comunicazione di una circostanza suscettibile di dar luogo a una richiesta di risarcimento consente all’assicurato di beneficiare della copertura assicurativa

Art. 1895 c.c. Inesistenza del rischio. Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

L’eccezione di conoscenza (o conoscibilità) del sinistro non dovrebbe trovare accoglimento in tutti i casi in cui, al momento della stipulazione del contratto, l'assicurato abbia sottaciuto sinistri rispetto ai quali il danneggiato non palesato quantomeno la volontà di formulare una specifica istanza di risarcimento, prospettando così all'assicurato la realizzazione del rischio assicurato.

Art. 1932. (Norme inderogabili). Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Le spese di lite Nell'ambito dell'obbligo di indennizzo della compagnia assicurativa, possono rientrare le spese di lite sostenute dall'assicurato per resistere alle iniziative legali che il danneggiato abbia attivato nei suoi confronti, intendendo per tali sia le spese per i giudizi civili, che quelle per i giudizi penali, che quelle per l'assistenza stragiudiziale. Tali spese, che la norma pone a carico della compagnia assicurativa entro limiti precisi (art. 1917, comma 3, c.c.), rappresentano un pregiudizio economico che va ad incidere negativamente sul patrimonio dell'assicurato in conseguenza del realizzarsi del sinistro oggetto della polizza, ossia rappresentano un accessorio del danno principale.

La gestione delle spese di giudizio (art. 1917 3° comma) Art. 1932. (Norme inderogabili). Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

La gestione delle spese di giudizio (art. 1917 3° comma) Nel patto di gestione della lite appare invalida la eventuale previsione contrattuale che escluda il diritto dell'assicurato al rimborso delle spese di difesa sostenute per il caso di designazione autonoma del proprio legale. Tale convenzione, infatti, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c., in senso sfavorevole alla posizione dell'assicurato e, quindi, contrasta con la norma di cui all'art. 1932 c.c. che sancisce l'inderogabilità, tra gli altri, dell'articolo stesso se non in senso più favorevole all'assicurato

La gestione delle spese di giudizio (art. 1917 3° comma) Il patto di gestione della lite pone l'assicuratore nella veste di mandatario senza rappresentanza, con il compito di vagliare, usando la dovuta diligenza, l'opportunità o meno di resistere alla domanda del danneggiato, nonché, in caso positivo, di svolgere adeguate difese; pertanto, le conseguenze negative della lite, in assenza di una clausola che specificamente attribuisca al mandatario anche la veste di garante di un esito vittorioso, sono riversabili sul mandatario stesso solo se si deduca e dimostri, secondo i canoni generali di cui all'art. 2697 c.c., la violazione dell'indicato dovere di diligenza »;