LA NORMA GIURIDICA
La norma giuridica è la regola di comportamento sulla quale si fonda l’esistenza di un gruppo sociale organizzato
Anche il mondo della natura è organizzato secondo regole che appartengono al mondo dell’ «essere» - sono descrittive
Le regole giuridiche come quelle morali appartengono al mondo del «dover essere» – sono prescrittive
Le regole morali richiedono però un’adesione interiore mentre le regole giuridiche sono esterne al soggetto – hanno per oggetto l’azione Ciò che conta è la conformità dell’azione all’astratta previsione normativa
I caratteri della norma giuridica
Esteriorità Distingue il diritto dalla morale. La norma è esterna al soggetto: ha per oggetto l’azione in quanto compiuta, non il volere quell’azione
Generalità e astrattezza Generalità: applicabilità ad un numero indeterminato di destinatari – regola categorie di fatti o di comportamenti senza riferimento a situazioni o soggetti determinati Astrattezza: ripetibilità della regola per un tempo indeterminato – la norma dispone in via preventiva ed ipotetica
Il carattere della generalità ed astrattezza sembra sempre meno frequente nella realtà giuridica – fenomeno delle «leggi provvedimento» (leggi rispetto alle quali la differenza tra il previo disporre e il concreto provvedere, tipico dell’atto amministrativo, si perde all’interno di atti che hanno la forma della legge ma la sostanza del provvedimento. Al pari molti atti amministrativi hanno spesso carattere generale ed astratto
Coercibilità e sanzione L’ordinamento predispone i mezzi affinché la norma venga eseguita anche contro la volontà o in assenza della volontà del destinatario, cioè coattivamente. La sanzione consiste nell’applicazione di una misura punitiva nei confronti di chi, pur essendovi tenuto, non ha obbedito al precetto