Gli accertamenti da indagini

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Transcript della presentazione:

Gli accertamenti da indagini finanziarie Perugia 21 Dicembre 2011 Studio Regni

I GIORNI NOSTRI...... D.l. n. 201 del 6 Dicembre 2011 Dal prossimo mese di Gennaio gli operatori finanziari dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione strettamente necessaria ai controlli fiscali. Art.11 rubricato “Emersione della base imponibile” Gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari di cui all’art. 7 comma 6 del Dpr n. 605/1973 e ogni altra informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. Operazioni fuori conti: richiesta di assegni per contanti, richiesta di bonifici per contanti, cambio valuta, cambio assegni, ecc.

I GIORNI NOSTRI...... D.l. n. 201 del 6 Dicembre 2011 Finora invece l’Amministrazione Finanziaria disponeva solo dell’Archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari. Prima si comunicava solamente il tipo di rapporto, i dati anagrafici e il codice fiscale del titolare del rapporto. Le comunicazioni possono essere utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a successivo controllo fiscale.

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Novità introdotte dalla manovra estiva in materia di indagini finanziarie (art.2, comma 36, D.l. 138/2011 modificato dalla Legge di conversione 14 Settembre 2011 n.148) Potenziamento e rafforzamento dei poteri attribuiti all’Amministrazione Finanziaria in materia di indagini finanziarie Disponibilità delle informazioni bancarie e finanziarie anche prima di iniziare l’accertamento nei confronti del contribuente. La deroga prevista fa sì che tali richieste possano essere avanzate dall’Amministrazione Finanziaria anche in assenza dei presupposti e delle tutele previste dal D.p.r. 600/73.

Che potere ha quindi l’Amministrazione Finanziaria ?? Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Che potere ha quindi l’Amministrazione Finanziaria ?? Ha il potere sia di analizzare i conti formalmente intestati al contribuente, sia di estendere le indagini a conti non intestati direttamente al contribuente verificato, ma allo stesso «riconducibili». Quindi il Fisco deve provare non solo la natura fittizia dell’intestazione, ma anche la sostanziale riferibilità dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi.

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Cosa ricordare Gli elementi raccolti devono rivestire la natura di presunzioni gravi, precise e concordanti al fine di fondare legittimamente l’accertamento. Non solo gli elementi attivi sono in grado di sono in grado di far presumere l’occultamento di imponibile, ma anche i prelevamenti possono essere considerati alla stregua di «ricavi» , salvo la prova contraria del contribuente. IPOTESI FORTEMENTE CRITICATA E SOSPETTATA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE Studio Regni

Recente giurisprudenza Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Recente giurisprudenza Ha affermato che in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi con metodo induttivo e sintetico, le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli Amministratori della Società contribuente devono ritenersi legittime essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni sui c/c bancari degli indicati soggetti. Le indagini quindi possono estendersi fino a comprendere i conti: Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Intestati alla moglie dell’imprenditore (Cass. Civ. sent. N. 17390/2010) Intestati alla suocera (Ordin. N. 19493/2010) Intestati ai dipendenti (Cass. .Civ. sente . 21097/2010) Intestati ai congiunti degli Amministratori di Società (Cass. Civ. sent. n. 19493/2010) Intestati ai Soci (Cassa. Civ. sent. N.13918/2003) Studio Regni

L’autorizzazione Gli accertamenti mediante indagini finanziarie In materia di indagini bancarie l’accertamento sul conto corrente del contribuente deve essere previamente autorizzato dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dal Comandante regionale o dal comandante centrale dell’accertamento per la Guardia di Finanza. Che valenza probatoria ha l’accertamento bancario privo di autorizzazione? Studio Regni

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui Gli accertamenti mediante indagini finanziarie La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui «….L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un procedimento penale è posto a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la mancanza dell’autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (Cass. Civ. sentenza n. 28695/2005)….». Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Più recentemente la Suprema Corte ha stabilito che « a prescindere da ogni altra considerazione, la mancanza (e l’eventuale illegittimità) dell’autorizzazione (del comandante di zona o dell’autorità giudiziaria) ai fini dell’acquisizione di documentazione bancaria (ovvero dell’utilizzazione di quella acquisita nell’ambito di un processo penale) NON INCIDE sul valore probatorio dei dati acquisiti né sulla validità dell’atto impositivo adottato sulla scorta dei suddetti dati (Cass. Civ. n. 4001/2009). Studio Regni

Difetto di contraddittorio tra Fisco e contribuente Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Difetto di contraddittorio tra Fisco e contribuente In sede di contraddittorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, quest’ultimo ha facoltà di dimostrare la natura di versamenti e prelevamenti con redazione di un verbale che evidenzi le richieste fatte dai verificatori e le risposte fornite dallo stesso contribuente. Il mancato confronto in via pre-contenziosa potrebbe ledere il diritto del contribuente in ordine alla possibilità di fornire giustificazione delle movimentazioni di carattere finanziario senza necessità di incardinare necessariamente un giudizio tributario, donde parrebbe obbligatorio il contraddittorio preventivo. Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Tuttavia la Corte di Cassazione ha statuito che: « è legittimo l’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle indagini bancarie, anche se il contr8ibuente non è stato invitato preventivamente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini del recupero nei suoi confronti (Cass. Civ. sent. N. 5051 del 3 Marzo 2011). Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, la Cassazione ha precisato la portata dell’art. 32 comma 1, n. 2 del D.p.r. 600/1973 che prevede la possibilità, per gli uffici, di invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni i cui dati, notizie, e documenti siano stati acquisiti dall’Amministrazione medesima nel corso di un’indagine bancaria o finanziaria. Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Il principio è il seguente: La disposizione normativa che prevede l’invito del contribuente a fornire dati e notizie in merito agli accertamenti bancari NON IMPONE all’ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base del medesimo accertamento. Uguale orientamento aveva espresso la Cassazione con la Sentenza n. 1405/2008. Studio Regni

Emanazione della Circolare n. 32/2006 Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Emanazione della Circolare n. 32/2006 Viene chiarito che il «contraddittorio preventivo» con il contribuente, in relazione ai rapporti e alle operazioni acquisibili mediante indagini bancarie e finanziarie costituisce una fase della procedura di accertamento meramente facoltativa e dunque non abbligatoria ai fini della legittimità della medesima. Di conseguenza la mancata instaurazione del contradditorio non degrada la prevista presunzione legale a presunzione semplice, fermo restando quindi l’onere probatorio in capo al contribuente. Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Indirizzo giurisprudenziale consolidato afferma quindi la piena legittimità degli accertamenti bancari anche quando l’Ufficio non provveda a convocare il contribuente, che non è messo così in condizione di presentare le proprie difese prima dell’emanazione dell’atto di accertamento. La sentenza della Corte di Cassazione n.19362/2008 aggiunge un ulteriore tassello a questo quadro complessivo per ciò che concerne l’utilizzabilità, rispetto al contribuente accertato, delle movimentazioni e dei rapporti relativi a conti che sono intestati a terzi. La FORMALE INTESTAZIONE dei conti ad un soggetto non impedisce all’Amministrazione di utilizzare tali conti per accertamenti, ai sensi dell’art.32 (e quindi avvalendosi delle presunzioni legali di cui al n.2) nei confronti di altri soggetti, quando risulta provato che tale intestazione dia «fittizia». Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Risulta necessario provare, da parte dell’Amministrazione, che nonostante la formale intestazione, il conto è utilizzato per rapporti e per l’attività del soggetto terzo, essendo quindi NELLA CONCRETA ED EFFETTIVA DISPONIBILITA’ di quest’ultimo. In che modo l’Amministrazione può fornire tale prova?? In primo luogo dimostrando che il TERZO ha la facoltà giuridica di disporre del conto attraverso, per esempio, la delega, rilasciata dal titolare. Nei casi in cui non vi sia un formale potere di disporre del conto altrui, l’Amministrazione dovrebbe dimostrare che le singole operazioni (versamenti, prelevamenti, ecc.) SI RIFERISCONO E SONO RICONDUCIBILI ad atti e/o rapporti che coinvolgono il contribuente accertato e non , invece, il titolare, del conto. Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie Ricordiamoci che: SIMILE PROVA viene sovente data dagli Uffici attraverso l’uso di presunzioni SEMPLICI. In tutti i casi in cui i soggetti formalmente intestatari del conto abbiano con il terzo accertato legami di ordine perosnale o relativi alla stessa struttura societaria, SI PRESUME che i conti ad essi intestati siano utilizzati anche per rapporti ad atti relativi al soggetto terzo (persona fisica o Società). Può l’Amministrazione Finanziaria limitarsi a presumere l’intestazione fittizia dei conti sulla base dei rapporti familiari o societari, oppure deve fornire ULTERIORI ELEMENTI DI PROVA avvalendosi dei poter istruttori che l’ordinamento offre, per dimostrare la sostanziale riferibilità dei conti al soggetto terzo accertato? . Studio Regni

ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE Gli accertamenti mediante indagini finanziarie ORIENTAMENTO RESTRITTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE La «ristretta base proprietaria» di una Società di capitali è stata ritenuta sufficiente per presumere la riferibilità alla Società dei conti intestati a Soci, Amministratori e loro familiari (Sentenze n.6743/2007, 13391/2003). Con riferimento alle Società di persone poi si è affermata in termini generali la identificazione tra soci ed Amministratori, da una pare e Società dall’altra, al fine della utilizzabilità dei conti (Cassazione sentenze 2738/2000, 4987/2002). A far scattare la presunzione, quando l’attività economica è esercitata da una persona fisica (imprenditore o lavoratore autonomo) è sufficiente il rapporto familiare stretto, come quello dei genitori, dei figli, e del coniuge (Cassazione n. 8683/2002, n. 18868/2007). Studio Regni

ORIENTAMENTO PIU’ GARANTISTA DELLA CORTE Gli accertamenti mediante indagini finanziarie ORIENTAMENTO PIU’ GARANTISTA DELLA CORTE Un diverso filone interpretativo afferma che la «fittizietà» dell’intestazione dei conti correnti non può considerarsi provata solo in base alle presunzioni anzidette. L’A.F. deve dimostrare, utilizzando i propri poteri istruttori, la puntuale riferibilità delle movimentazioni inerenti tali conti al soggetto non intestatario, non potendo la prova essere raggiunta in base al solo fatto che i soggetti intestatari sono «legati al contribuente accertato da vincoli familiari o commerciali» (Cassazione n. 13819/2003, 19213/2007, 17423/2003, n.8826/2001). Studio Regni

CHE PROSPETTIVE DI TUTELA PER IL CONTRIBUENTE?? Gli accertamenti mediante indagini finanziarie CHE PROSPETTIVE DI TUTELA PER IL CONTRIBUENTE?? Possiamo delineare diverse linee di difesa: 1. RILEVARE L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO BANCARIO (ex art.32 Dpr 600 o art.51 Dpr. N.633) per mancanza dei presupposti di legge. Si deve sostenere che l’Amministrazione non ha raggiunto la prova della riferibilità al contribuente accertato dei conti correnti ad altri intestati in tutti quei casi in cui l’Ufficio si sia solo basato sulla presunzione semplice fondata sui particolari vincoli familiari, commerciali o societari. Studio Regni

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie 2. Il contribuente deve contestare i presupposti su cui si basa la presunzione semplice. Sostenendo e provando che, nonostante il particolare rapporto con colui che risulta intestatario del conto, quest’ultimo non può considerarsi «partecipe» di un medesimo sodalizio. Il che avviene, per esempio, quando il conto è intestato a soci di minoranza ed in situazione di conflitto con la maggioranza. 3. E’ possibile dare la prova contraria rispetto all’effettiva riferibilità del conto e quindi dimostrare che le singole movimentazioni sono relative a rapporti ed operazioni relative al solo soggetto intestatario del conto.

Gli accertamenti mediante indagini finanziarie 4. Infine il contribuente può dare la prova contraria rispetto la fatto che le movimentazioni bancarie, che non trovano riscontro nella contabilità, non si riferiscono a redditi occultati o ad operazioni Iva non assoggettate ad imposta secondo quanto dispongono l’art. 32 n. 2 Dpr n. 600/73 e l’art. 51 n. 2 Dpr 633/72.

Indagini bancarie aperte a tutti Corte di Cassazione – Sentenza n. 19692 del 27 Settembre 2011 Gli art.32 e 38 D.p.r. N600/1973 hanno portata generale e pertanto riguardano la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente quale che sia la natura dell’attività degli stessi svolta e dalla quale quei redditi provengano. Quindi l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a esercitare il potere accertativo nei confronti di qualunque contribuente che abbia intestato un conto corrente, indipendentemente dal fatto che svolga attività d’impresa o di lavoro autonomo. Viene quindi anche superata l’impostazione espressa dalla medesima Corte con la Sentenza 23852/2009, intervenuta sull’interpretazione della stessa norma. I versamenti operati sui propri conti correnti e privi di giustificazione costituiscono comunque redditi

Indagini bancarie aperte a tutti Corte di Cassazione – Sentenza n. 19692 del 27 Settembre 2011 Ulteriori spunti dalla sentenza Viene precisato che: Per la verifica in banca è sufficiente l’autorizzazione dell’Istituto (e non è necessario presentare una richiesta direttamente al contribuente posto che nessuna sanzione di nullità prevede l’art.6 comma 4 L. 212/2000) L’avviso di accertamento non può considerarsi illegittimo per vioazione dell’art.12 comma 5 Legge n.212/2000 relativo alla durata della verifica in quanto il termine contenuto nella suddetta norma «si riferisce alla permanenza dei verificatori nei locali del contribuente, e non alla durata della procedura di verifica» Il preventivo contraddittorio tra ufficio e contribuente «costituisce oggetto di una facoltà per il primo e non un diritto per il secondo (Cassazione 23.6.2006 n. 14675).

I conti dei terzi Sentenza 29 settembre 2011 n. 19888 La presunzione di ricavi non dichiarati può essere validamente fondata non solo sulle movimentazioni dei conti correnti direttamente intestati alla Società, ma anche sulle movimentazioni dei conti di terzi, privi del potere di rappresentanza e amministrazione, che si ha motivo di ritenere in qualche modo «legati» alla Società accertata. Sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari, infatti, possono essere imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa: spetta a quest’ultimo dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili. La prova deve essere specifica ed analitica (Cassazione 16 Aprile 2010 n. 9146 e 5 Dicembre 2007 n. 25365) e non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale. Per superare la presunzione relativa il contribuente DEVE fornire documentazione giustificativa con riguardo a ciascun singolo movimento bancario.

I conti dei terzi Sentenza 29 settembre 2011 n. 19888 Questa sentenza ha quindi cassato, con rinvio ad altra Commissione Regionale della Campania, la sentenza con cui i giudici di merito avevano ritenuta illegittima l’estensione delle indagini bancarie ai conti correnti personali dei soci estranei all’amministrazione e alla rappresentanza della Società. Sentenza 4 gennaio 2011 n. 767 Gli assegni emessi e ricevuti dallo stesso soggetto, a cui corrispondono rispettivamente addebiti e accrediti sui conti correnti del contribuente accertato costituiscono elementi idonei a rendere operativa la presunzione che assiste le indagini finanziarie, per cui i versamenti e i prelevamenti bancari si considerano ricavi, qualora il contribuente non fornisca una rigorosa prova contraria. Non è sufficiente asserire che detti assegni siano relativi a un finanziamento ricevuto da un amico di famiglia, essendo necessari, invece, ulteriori elementi documentali comprovanti tale circostanza.

Sentenza 4 gennaio 2011 n.767 (continua) I conti dei terzi Sentenza 4 gennaio 2011 n.767 (continua) Una volta rilevate le movimentazioni bancarie l’Amministrazione finanziaria non è più tenuta ad espletare alcuna ulteriore attività istruttoria né a elaborare le risultanze bancarie acquisite o offrire ulteriori elementi di prova, neppure indiziari, giacchè tali operazioni sono sufficienti a fondare l’accertamento fiscale. Quindi necessita l’allegazione di RIGOROSE PROVE CONTRARIE. Sentenza n. 17387 del 23 Luglio 2010 In assenza di prova contraria da parte del contribuente sono legittimamente riferibili alla gestione aziendale le movimentazioni bancarie accertate sui conti di familiari e stretti congiunti dell’Amministratore e dei soci dell’ente. Di uguale tenore la Sent. 17390/2010 riferita al coniuge di un imprenditore che non aveva alcun reddito documentato.

Alcune spigolature della Circolare n.32/2006 Gestione delle risultanze emerse dalle indagini ed interpello preventivo del contribuente; Non c’è inversione dell’onere della prova nell’ipotesi in cui il contribuente indica il beneficiario del prelevamento utilizzato per l’acquisto di un bene o un servizio non fatto transitare in contabilità; l’operazione deve essere ugualmente monitorata; Importanza del tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato (concetto ripreso dalla Circolare 28/E del 2006) in seguito alle modifiche dell’art.19 D.p.r. n. 600/1973 ex D.l. 223/2006; Incidenza dei costi occulti (rapportarsi all’art.109): non si offrirebbe dall’Ufficio nessun margine di riconoscimento: se ne dovrà far carico lo stesso contribuente (ad es. se a fronte di un prelevamento non si è indicato il fornitore con conseguente rilevazione nei registri contabili ma si è in grado di fornire documentazione extracontabile probante il costo occulto viene riconosciuto; Fattispecie esclusa per l’Iva in quanto nel meccanismo del tributo la base imponibile è costituita dall’insieme dei soli corrispettivi.