CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL TRATTATO

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CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL TRATTATO

i princìpi applicabili in materia di cause di cessazione

tipicità integrità acquiescenza (artt. 42-45 Conv. Vienna ‘69)

cause di invalidità

violazione delle regole sulla competenza a stipulare (art. 46 Conv violazione delle regole sulla competenza a stipulare (art. 46 Conv. Vienna ‘69): a) importanza fondamentale della violazione b) carattere manifesto

INSANABILITÀ INDIVISIBILITÀ vizi del consenso: INSANABILITÀ INDIVISIBILITÀ INVALIDITÀ RELATIVA Errore, dolo, incompetenza Violenza sul rappresentante Sullo Stato Contrasto con lo jus cogens

violenza bellica accordi di Monaco del 29 settembre 1938 accordo di Berlino 14 marzo 1939

la violenza economica Dichiarazione allegata alla Conv. di Vienna ‘69:

“The UN Conference on the Law of Treaties “The UN Conference on the Law of Treaties...solemny condemns the threat or use of pressure in any form, whether military, political o economic...in order to coerce another State to perform any act relating to the conclusion of a treaty...”

sospensione o cessazione di efficacia di un accordo internazionale

può essere espressamente prevista o implicita

impossibilità sopravvenuta NON prevista violazione impossibilità sopravvenuta rebus sic stantibus

violazione (inadimplenti non est adimplendum) ART. 6O Conv. Vienna ‘69 trattato bilaterale: facoltà di denuncia

trattato multilaterale: parti lese possono di comune accordo sospendere o far cessare il trattato la parte specialmente lesa può chiedere la sospensione nei confronti dello Stato autore della violazione le altre parti possono chiedere la sospensione in casi particolari inapplicabilità della regola ai trattati di diritto umanitario

effetti della denuncia per violazione: B D C

impossibilità sopravvenuta materiale scomparso o distruzione dell’oggetto del trattato (art. 61 Conv. di Vienna ‘69)

rebus sic stantibus condizioni: circostanze essenziali il mutamento è imprevisto... ...e modifica gli obblighi reciproci delle parti

Il mutamento delle circostanze non si può invocare se il trattato stabilisce un confine (cd. trattato localizzabile) se è stato causato dalla parte che lo invoca (art. 62 Conv. Vienna ‘69)

il caso Gabčikovo-Nagymaros CIG 25.O9.1997

per il progetto Gabcikovo Nagymaros il Trattato Ungheria-Slovacchia del 16 settembre 1977 per il progetto Gabcikovo Nagymaros il trattato riguardava la costruzione di un sistema di chiuse sul Danubio

i lavori iniziano nel 1978 l’Ungheria sospende i lavori a Nagymaros nel 1989

il 19 maggio 1992 l’Ungheria denuncia il trattato il 23 ottobre 1992 la Cecoslovacchia realizza una variante del progetto sbarrando un tratto del Danubio a monte di Gabcikovo (Cunovo)

ricorso alla CIG Ungheria e Slovacchia (Stato indipendente dal 1° gennaio 1993) sottopongono il caso alla CIG

compromesso di Budapest (16 settembre 1977) per sottoporre alla CIG i seguenti quesiti: l’Ungheria aveva la facoltà di sospendere i lavori relativi al progetto Nagymaros e alla parte ungherese di Gabčikovo?

b) la Repubblica Ceca e Slovacca avevano la facoltà di procedere alla variante nel 1991? c) quali gli effetti della Notifica della cessazione del Trattato nel 1992 da parte dell’Ungheria?

motivi della denuncia del trattato invocati dall’Ungheria: disastro ecologico mutamento condizioni politiche impossibilità di esecuzione violazione da parte della Slovacchia sopravvenienza di nuove norme consuetudinarie in materia ambientale

Secondo la CIG: DISASTRO ECOLOGICO: non esiste lo stato di necessità tra le cause di estinzione dei trattati (par. 101) inapplicabile l’art. 61 sulla impossibilità sopravvenuta (par. 102-103) mancava il carattere imprevedibile ed eccezionale -inalterata la base consensuale (par. 104)

inoltre, secondo la CIG: non vi era stata violazione da parte della Cecoslovacchia prima del 1992 (mera predisposizione di opere, ma non deviazione acque) (par. 108) la denuncia ungherese del 19 maggio 1992 non poteva estinguere il trattato dopo 1 settimana (par. 109)

norme consuetudinarie sopravvenute in materia ambientale: non fanno venire meno la validità del trattato, ma esiste una “joint responsibility” delle parti ad adattare il trattato alle esigenze ambientali

ma il comportamento scorretto delle Parti contraenti fa venir meno il trattato?

secondo la CIG no: “The Court would set a precedent with disturbing implications for treaty relations and the integrity of the rule pacta sunt servanda if it were to conclude that a treaty in force ...might be unilaterally set aside on grounds of reciprocal non-compliance” (par. 114)

La procedura per sospendere o estinguere il trattato

obbligo di notifica: accordo bilaterale  denuncia accordo multilaterale  recesso

Conseguenze della denuncia o recesso: entro 3 mesi dalla notifica... ...la o le controparti non sollevano obiezioni CONTROVERSIA rinvio ...la o le controparti sollevano obiezioni

Effetti della guerra

Trattato di pace 1° febbraio 1947 Art. 44.1. “Ciascuna delle Potenze alleate e associate notificherà all’Italia, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato...

...i trattati bilaterali conclusi con l’Italia anteriormente alla guerra di cui desideri il mantenimento o la rimessa in vigore.

Art. 44.3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati”.

la cessazione del trattato anteriore alla guerra deriva dal verificarsi del conflitto bellico o dalla mancata dichiarazione?

restano in vigore, nonostante lo stato di guerra: le convenzioni di diritto umanitario le convenzioni sui diritti umani (cfr. parere CIG del 2OO4 sulle conseguenze del muro in Palestina)