LA COSTITUZIONE 1
LA COSTITUZIONE E’ LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO 2
Le vicende dello Stato italiano Lo Stato liberale 3
COSTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO COSTITUZIONE REPUBBLICANA STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE REPUBBLICANA 4
STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE CONCESSA NEL 1848 DA RE CARLO ALBERTO NEL REGNO DI SARDEGNA E PIEMONTE 5
LO STATUTO ALBERTINO DIVENTA LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA 1861 REGNO D’ITALIA LO STATUTO ALBERTINO DIVENTA LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA 6
1861 Quando nacque, nel 1861, il Regno d’Italia si configurò come uno Stato liberale, espressione dello Stato di diritto, in cui la legge e la Costituzione tutelano i diritti inviolabili dei cittadini e in cui vige la separazione dei poteri. 7
CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO 8
CONCESSO: lo Statuto era espressione della sovranità del re BREVE: dedica pochi articoli ai diritti e alle libertà dei cittadini FLESSIBILE: può essere modificato con una legge ordinaria da parte del Parlamento 9
Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia. Il primo re d'Italia fu Vittorio Emanuele Il, già re di Sardegna. La nascita del nuovo Stato avvenne nel segno della continuità con il Regno di Sardegna. Al nuovo Stato italiano furono estese le leggi dello Stato piemontese; lo Statuto aIbertino, che Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna, aveva concesso nel 1848 ai propri sudditi, divenne la Costituzione ufficiale del Regno d'Italia. 10
DALLA MONARCHIA COSTITUZIONALE ALLA MONARCHIA PARLMENTARE PRIMO PERIODO DOPO L’UNITA’: LA FORMA DI GOVERNO E’ QUELLA DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE Il re deteneva il potere esecutivo e quello giudiziario e controllava il potere legislativo. Il suffragio era ristretto (solo i maschi istruiti e con un certo reddito potevano votare). GRADUALMENTE L’ITALIA DIVENNE UNA MONARCHIA PARLAMENTARE. Il potere legislativo era esercitato dal Parlamento; fu introdotto il suffragio universale maschile (1912). 11
L’ITALIA PARTECIPA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1915 - 1918 L’ITALIA PARTECIPA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE IL DOPOGUERRA E’ UN PERIODO DI CRISI ECONOMICA, CARATTERIZZATO DA FORTI TENSIONI SOCIALI 12
Le vicende dello Stato italiano Lo Stato fascista 13
1922 1925 - LEGGI FASCISTISSIME LIMITATI I DIRITTI CIVILI E POLITICI MARCIA SU ROMA MUSSOLINI NOMINATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INIZIA IL FASCISMO – STATO TOTALITARIO 1925 - LEGGI FASCISTISSIME LIMITATI I DIRITTI CIVILI E POLITICI 1938 – LEGGI RAZZIALI 14
1939 LA GERMANIA DI HITLER INVADE LA POLONIA – INIZIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 1940 – DICHIARAZIONE DI GUERRA – L’ITALIA ENTRA IN GUERRA A FIANCO DELLA GERMANIA 15
1943 SBARCO DEGLI ALLEATI IN SICILIA VITTORIO EMANUELE III DESTITUISCE E FA ARRESTARE MUSSOLINI FINE DEL FASCISMO 16
MUSSOLINI VIENE LIBERATO DAI TEDESCHI 1943 MUSSOLINI VIENE LIBERATO DAI TEDESCHI I PARTITI ANTIFASCISTI FORMANO IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE (CLN) E INIZIA LA «RESISTENZA» - GUERRA CIVILE 17
FINISCE PER L’ITALIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 25 APRILE 1945 LIBERAZIONE GRAZIE ALL’INTERVENTO DEGLI ALLEATI E ALL’AZIONE DELLA RESISTENZA, L’ITALIA E’ LIBERATA DAI TEDESCHI E DAI FASCISTI FINISCE PER L’ITALIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 18
Le vicende dello Stato italiano Lo Stato democratico e la repubblica parlamentare 19
2 – ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 2 GIUGNO 1946 PER LA PRIMA VOLTA SI VOTA A SUFFRAGIO UNIVERSALE ( PER LA PRIMA VOLTA VOTANO LE DONNE) PER CHE COSA SI VOTA? 1 - REFERENDUM ISTITUZIONALE: SCELTA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA VINCE LA REPUBBLICA 2 – ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 20
ENTRA IN VIGORE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 GENNAIO 1948 ENTRA IN VIGORE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 21
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 22
LUNGA: DEDICA MOLTI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI RIGIDA: PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UNA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (PROCEDURA AGGRAVATA) LUNGA: DEDICA MOLTI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI DEMOCRATICA: LA COSTITUZIONE FU APPROVATA DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE, ORGANO RAPPRESENTATIVO DEL POPOLO ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE. LA COSTITUZIONE PREVEDE CHE LA SOVRANITA’ SIA ESERCITATA DAL POPOLO 23
LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si aggiungono diciotto “disposizioni transitorie e finali”. Gli articoli dal 1°al 12 costituiscono i "I principi fondamentali" (Preambolo ). Vi è poi la Parte Prima (artt. da 13 a 54), che disciplina "I diritti e i doveri dei cittadini”. Segue la Parte Seconda (artt. da 55 a 139), che riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali ecc. 24
Principi fondamentali LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 – 12 Preambolo Principi fondamentali 13 – 54 Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini 55 – 139 Parte Seconda Ordinamento della Repubblica I - XVIII Disposizioni transitorie e finali
Principi fondamentali Preambolo 1 - 12 Principi fondamentali 26
ARTICOLO 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 27
PRINCIPIO DELLA REPUBBLICA ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPIO DELLA REPUBBLICA PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA PRINCIPIO DEL LAVORO 28
PRINCIPIO REPUBBLICANO: con il referendum del 2 giugno 1946 i cittadini hanno scelto la repubblica come forma di governo, piuttosto che la monarchia. La forma di governo italiana è quella della repubblica parlamentare. PRINCIPIO DEMOCRATICO: si definisce democrazia la forma di governo in cui titolare della sovranità è il popolo. Il popolo esercita la sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione». PRINCIPIO DEL LAVORO: l’articolo 1 afferma che il fondamento della Repubblica è il lavoro. Si vuole così sottolineare l’importanza sociale ed economica del lavoro, come fattore di crescita dell’individuo e della collettività. 29
ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 30
PRINCIPIO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO: a tutte le persone che si trovano sul territorio dello Stato (anche agli stranieri), sono riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo. Infatti non si parla di soli cittadini, ma di “uomini”. "Inviolabili" significa che questi diritti non devono essere "violati“, né da altre persone, né dallo Stato. PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA': la vita dei cittadini deve ispirarsi ad un criterio di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Sono previsti doveri di solidarietà politica (ad esempio attraverso il voto), economica (ad esempio attraverso i tributi) e sociale (ad esempio attraverso il lavoro). 31
ARTICOLO 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 32
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art. 3 stabilisce il principio di uguaglianza in senso giuridico (o formale): tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: il principio di uguaglianza sostanziale presuppone che la Repubblica si impegni a intervenire a favore dei cittadini che si trovino ostacolati nello sviluppo della loro personalità a causa delle loro precarie condizioni economiche o a causa della loro situazione sociale. E’ quindi compito dello Stato intervenire affinché anche nella “sostanza”, cioè nella realtà, ogni persona abbia le medesime opportunità e non sia trattata in modo discriminatorio. E' dunque necessario un intervento dello Stato che garantisca a tutti le medesime opportunità (l'art. 34 prevede per esempio l'istruzione obbligatoria e gratuita per tutti). E’ un intervento tipico dello Stato sociale. 33
ARTICOLO 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 34
PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art. 4 riconosce a tutti il diritto al lavoro, che è il fondamento della Repubblica ai sensi dell'art. 1, e impegna la Repubblica stessa a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Lo Stato ha il dovere di intervenire per garantire un posto di lavoro alla maggior parte delle persone e quindi deve impegnarsi per ridurre la disoccupazione. Il lavoro però è anche un dovere per il cittadino: ognuno di noi, con la propria attività, deve contribuire al progresso della società. 35
ARTICOLO 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 36
PRINCIPIO DELL'UNITA' E INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA: lo Stato italiano è uno e indivisibile e non può tollerare la separazione o la perdita di parte del suo territorio. PRINCIPIO AUTONOMISTICO: la Costituzione riconosce le autonomie locali (gli enti locali: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), e la loro utilità nel fornire ai cittadini servizi che rispondano meglio alle esigenze locali. 37
ARTICOLO 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: lo Stato, con apposite leggi, tutela e garantisce le minoranze che hanno lingua, cultura e tradizioni diverse da quella italiana. La norma costituzionale si riferisce, ad esempio, alle minoranze linguistiche che vivono in alcune Regioni di confine come il Trentino e la Val d’Aosta. 38
ARTICOLI 7 E 8 ARTICOLO 7 “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. ARTICOLO 8 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 39
PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art. 7 riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il secondo comma regola i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, dichiarando validi i Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, e imponendo che le modifiche debbano essere concordate. I Patti Lateranensi sono costituiti da due documenti: il Trattato (che riconosce la sovranità della Chiesa sulla Città del Vaticano) e il Concordato (che regola i rapporti tra Stato e Chiesa: ad esempio riconosce la validità del matrimonio cattolico). I Patti Lateranensi sono stati modificati nel 1984 con il Nuovo Concordato. L'art. 8 stabilisce il principio di libertà religiosa, poi esplicitato dagli artt. 19 e 20. 40
ARTICOLO 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 41
PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA: lo Stato deve tutelare la cultura e la ricerca, ad esempio investendo risorse nell’istruzione e nella ricerca. PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO E DELL'AMBIENTE: lo Stato deve tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico e l’ambiente. 42
ARTICOLO 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. 43
PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: la Repubblica ha scelto di rapportarsi con gli altri Stati in base al diritto internazionale. Lo straniero che ha subito nel suo Paese discriminazioni, o addirittura persecuzioni dovute a motivi politici, ha diritto ad ottenere asilo. E’ vietata l’estradizione per reati politici. All’interno dell’UE l’estradizione è sostituita dal mandato di cattura europeo. 44
ARTICOLO 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri lo pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 45
PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA: l'art PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA: l'art. 11 stabilisce il principio della pace e il ripudio della guerra: le controversie internazionali devono essere superate con il diritto e non con la forza. L’Italia può aderire alle organizzazioni internazionali, anche se questo comporta limitazioni della propria sovranità. 46
ARTICOLO 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. 47