EDUCATORI PROFESSIONALI norme e riconoscimento 16 novembre 2018 16 novembre 2018 EDUCATORI PROFESSIONALI norme e riconoscimento Funzione Pubblica CGIL Nazionale
L’educatore professionale sino a fine 2017 - DECRETO 8 ottobre 1998, n 1. E' individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.
L’educatore professionale sino a fine 2017 - DECRETO 8 ottobre 1998, n 2. L'educatore professionale: a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
L’educatore professionale sino a fine 2017 - DECRETO 8 ottobre 1998, n 3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute. 4. L'educatore professionale svolge la sua attivita' professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.
Gianluca Mezzadri Modena 28 aprile 2010 Educatori professionali: istituti normativi per il riconoscimento – ex art. 4, comma 1, Legge 42/1999 Riferiti a chi è in possesso di titoli ante 1999* EQUIPOLLENZA è riconosciuta dai DM del 27/07/2000 (attuativi dell’art. 4, comma 1, della Legge 42/1999) e s.m.i., per l’esercizio professionale e per la formazione post base E’ riferita a titoli pregressi e lauree e significa: che hanno uguale valore Nota: il comma 10 dell’art. 1 della Legge 1/2002 ha ribadito la “validità” dei titoli pregressi per l’accesso alla formazione post base.
Significa: omologia, parità uguaglianza Gianluca Mezzadri Modena 28 aprile 2010 Educatori professionali: istituti normativi per il riconoscimento – ex art. 4, comma 2, Legge 42/1999 Riferiti a chi è in possesso di titoli ante 1999* EQUIVALENZA: è una qualifica riconoscibile, a domanda, ai possessori di titoli di studio, che non sono già stati considerati equipollenti, e di carriera. È prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge 42/1999, attuato dall’Accordo Stato Regioni 10/02/2011 e dal DPCM 26/07/2011. Ogni Regione, periodicamente, emette i bandi e raccoglie le domande che sono valutate da una Conferenza di Servizi ministeriale. E’ attribuita ai soli fini dell’esercizio professionale e consentirà l’iscrizione agli albi Significa: omologia, parità uguaglianza PERCORSO MAI AVVIATO PER GLI EDUCATORI
Equipollenza e equivalenza: situazione e problemi da chiarire Titoli equipollenti riconosciuti a più riprese (2000 e 2016) Percorso equivalenza mai partito perché prima si dovevano definire con chiarezza i titoli equipollenti e poi non si è ancora raggiunto l’accordo tra i diversi attori *I due istituti valgono solo per chi si è formato prima del 1999? A quanto pare, non per tutti, il ministero ha decretato l’equipollenza di alcuni operatori con titoli post 1999 per lavorare in Unione Europea!
Gli annosi problemi della categoria nonostante le norme citate Una moltitudine di attestati e diplomi da formazione regionale e professionale non riconosciuti (oltre 150 qualifiche diverse) Due corsi di laurea, Classi L/SNT2 e L19 (prima anche L18) che formano educatori professionali, senza garantirne il riconoscimento giuridico Norme di accreditamento per i servizi sanitari, socio sanitari, socio educativi e educativi, diverse e disomogenee, nelle varie regioni Inquadramento, classificazione e carriere molto differenti, secondo il contratto, pubblico o privato, applicato
Dalla politica, una risposta di parte e problematica: il DDL Iori-Binetti Anziché un provvedimento che colmasse i vuoti del nostro ordinamento legislativo, si è voluto produrre ulteriore frammentazione, sancendo la divisione in due del profilo dell'educatore con percorsi formativi e lavorativi diversi, arrecando gravi danni tanto ai lavoratori quanto ai cittadini fruitori dei servizi. Abbiamo sempre sostenuto invece che, per la complessità dei bisogni di assistenza, cura e formazione, c’è bisogno di un unico percorso formativo integrato, valorizzando anche le buone esperienze pregresse. Nell’audizione del 9/11/2016 al Senato e in successive proposte di emendamenti, unitariamente a Cisl e Uil, abbiamo sostenuto la necessità di riunificare i percorsi formativi e sancire idonee modalità di riconoscimento per tutti coloro che svolgevano la professione. Abbiamo sempre ritenuto che c’è bisogno di riunificare il mondo del lavoro, di fare ordine nei profili e nelle professioni, a tutto vantaggio della qualità delle prestazioni e dei servizi.
Le nuove norme in materia LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) – commi dal 594 al 601 – NON E’ LA LEGGE IORI MA NE RIPRENDE ALCUNI PASSAGGI ASSIEME A ALCUNI EMENDAMENTI SINDACALI UNITARI PER IL RICONOSCIMENTO DI CHI LAVORA LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 (Legge Lorenzin) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018) – articolo 5 – INTRODUCE LE PROFESSIONI SOCIOSANITARIE
I tempi della Legge 205/2017 Bisogna essere in possesso dei requisiti previsti dai vari commi al 1 gennaio 2018 (data di entrata in vigore della Legge) Sono previsti tre anni di tempo, dall’entrata in vigore della Legge (1 gennaio 2021) per acquisire la qualifica con la formazione integrativa
L’Educatore professionale socio pedagogico: chi è e cosa fa LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) Art. 1 594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.
L’Educatore professionale socio pedagogico: come si forma LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) Art. 1 595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) L’educatore professionale socio sanitario: il nuovo nome e la conferma delle norme precedenti LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) Art. 1 596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) La fase transitoria per ottenere la qualifica: solo quella di educatore socio pedagogico LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) Art. 1 597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595 (Riferimento modificato con Avviso di rettifica pubblicato su GU 17/01/2018), organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) A chi è riconosciuta direttamente la qualifica di educatore professionale socio pedagogico? LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) Art. 1 598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
La norma di salvaguardia per entrambi gli educatori 1 La norma di salvaguardia per entrambi gli educatori LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) Art. 1 599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
(GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) L’esclusione di effetti automatici per chi lavora in aziende e enti pubblici LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Supplemento Ordinario n. 62) Art. 1 600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori. 601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Area socio sanitaria e professioni 1 Area socio sanitaria e professioni Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) Art. 5. (Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie) 1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.
Area socio sanitaria e professioni 1 Area socio sanitaria e professioni Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) Art. 5. (Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie) 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. 4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari. 5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.
I profili professionali socio sanitari I quadri d’insieme - 1 I profili professionali socio sanitari Profili professionali Decreti Ministeriali Equipollenza Elenchi titoli equipollenti (sezione B dei Decreti Ministeriali specifici) Procedure Equivalenza Educatore professionale socio sanitario (DM 520/1998, modificato e integrato dalla Legge 205/2017) DM 27/07/2000 DM 22/06/2016 Educatore professionale: corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto del Ministro della sanità del 10 febbraio 1984; corsi regionali di formazione specifica ex decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984; corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978; corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118. Educatore di comunità: Decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444. Educatore professionale: DPR n. 162 del 10 marzo 1982; Legge 11 novembre 1990, n. 341. Educatore di comunità: DPR n. 162 del 10 marzo 1982; Legge 11 novembre 1990, n. 341. Educatore professionale animatore: corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Veneto. Operatore sociale, Educatore specializzato educatore professionale in servizio, Educatore professionale psicomotricista: corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Lombardia. Educatore professionale: corsi regionali triennali di formazione specifica di qualificazione e di riqualificazione autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione Piemonte. Educatore professionale: corsi regionali triennali di formazione specifica autorizzati con delibere di giunta regionale della Regione autonoma della Valle d’Aosta. Ai sensi del comma 599 dell’art. 1 della Legge 205/2017, chi ha svolto l’attività di Educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, alla data del 1 gennaio 2018, può continuare a esercitare detta attività e il mancato possesso della qualifica non può costituire motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o di modifica dello stesso in senso sfavorevole. NON EFFETTUATE
I profili professionali socio pedagogici I quadri d’insieme - 2 I profili professionali socio pedagogici Profili professionali Disposizioni normative o Decreti Ministeriali Equipollenza Elenchi titoli equipollenti o modalità per acquisizione della qualifica Laurea o Laurea Magistrale abilitanti Educatore professionale socio pedagogico (commi dal 594 al 601 dell’art. 1 della Legge 205/2017) Non emessi In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595 dell’art. 1 della Legge 205/2017, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data del 1 gennaio 2018, coloro che, alla medesima data, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio- pedagogico coloro che, alla data del 1 gennaio 2018, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594 dell’art. 1 della Legge 205/2017, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. Ai sensi del comma 599 dell’art. 1 della Legge 205/2017, chi ha svolto l’attività di Educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, alla data del 1 gennaio 2018, può continuare a esercitare detta attività e il mancato possesso della qualifica non può costituire motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o di modifica dello stesso in senso sfavorevole. Laurea L19 Altre modalità, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 65/2017: Laurea L19 o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione di 60 crediti formativi universitari saranno necessari i requisiti del punto precedente a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020; nel frattempo continueranno ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui sopra, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto
Alcune questioni controverse Norme di accreditamento vecchie, che non tengono conto delle nuove norme. Che fare? La salvaguardia di chi lavora da almeno un anno (comma 599), vale anche per i cambi di appalto? I corsi intensivi hanno alcuni problemi: sono pochi; costano parecchio; i costi sono a totale carico dei lavoratori. Quali soluzioni?
Novità da C.R.U.I. (Conferenza Rettori Università Italiane) 22/05/2018 Stop ai corsi, in attesa di una definizione condivisa dei percorsi formativi
Alcune questioni da risolvere Norme di accreditamento vecchie, che non tengono conto delle nuove norme. Che fare? La salvaguardia di chi lavora da almeno un anno (comma 599), vale anche per i cambi di appalto? I corsi intensivi hanno alcuni problemi: sono pochi; costano parecchio; i costi sono a totale carico dei lavoratori. Quali soluzioni? Le due tipologie di educatori in quali servizi possono lavorare e in quali no?
In conclusione, abbiamo l’obiettivo di riconoscere l’attività professionale e per servizi qualità, rivolti al futuro Stiamo proseguendo il lavoro che in questi anni ha sempre visto FP CGIL in prima linea al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori: Abbiamo sempre continuato il dialogo con le associazioni professionali: nei giorni scorsi, assieme a Cisl e Uil, abbiamo incontrato ANEP e proseguiremo i confronti anche con gli altri, per arrivare a un’azione armonica, nel rispetto delle rispettive competenze Stiamo monitorando le mosse della politica regionale e nazionale, alla quale ribadiamo le nostre richieste di chiarezza nei percorsi formativi e di riconoscimento di tutti coloro che lavorano Continuiamo il lavoro sui tavoli per i rinnovi contrattuali al fine di ricomposizione delle qualifiche della platea lavorativa e, quindi, dei titoli per l’accesso e delle opportunità di carriera