Codice Protezione Civile in vigore dal 6 febbraio 2018

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Codice Protezione Civile in vigore dal 6 febbraio 2018 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.17 del 22 gennaio 2018) Dlgs 1/2018

Composto da 50 articoli suddivisi in VII capi: Capo I. Finalità e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile Capo II. Organizzazione del Servizio Nazionale della protezione civile

Capo III. Attività per la previsione e prevenzione dei rischi Capo IV. Gestione delle emergenze di rilievo nazionale Capo V. Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

Capo VI. Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile Capo VII. Norme transitorie e finali

Il testo definisce le attività, le finalità e la composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La Riforma riorganizza: -Le funzioni del sistema nazionale. -La prevenzione dei rischi. -La gestione delle emergenze.

Fondi per le attività di Protezione Civile Il testo prevede, una ripartizione dei fondi destinati alle attività per la protezione civile, ossia: fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione; fondo per le emergenze nazionali; fondo regionale di protezione civile.

Articolazione del Sistema di Protezione Civile Il testo articola il Sistema di Protezione Civile su tre livelli: Nazionale. Regionale. Comunale. Novità rilevante, in tal senso, è rappresentata dalla partecipazione dei cittadini alla pianificazione di protezione civile e dall’integrazione del volontariato organizzato nel Servizio Nazionale della protezione civile.

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile viene definito come un “servizio di pubblica utilità”

Ruolo e Competenze Con il Codice si definiscono in maniera precisa le competenze del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province, dei Vigili del fuoco, dei Prefetti e dei Sindaci, nonché dei soggetti che a vario titolo compongono il sistema della protezione civile. Per quanto concerne gli Enti locali è soprattutto l’articolo 12 quello che contiene i riferimenti normativi agli ambiti di competenza.

Le novità salienti del nuovo codice: Riconoscimento dei gruppi comunali come facenti parte del sistema Concetto di autoprotezione: il cittadino ha il diritto di essere informato sugli scenari di rischio, ma anche il dovere di adottare le conseguenti misure di cautela per autoproteggersi

Altra novità è riferita al richiamo delle procedure di somma urgenza, che possono essere già attivate con la dichiarazione dello stato di mobilitazione previsto all’art.23

Art.10 Funzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Se nella 225 veniva solamente elencato fra le strutture operative nazionali, nel nuovo codice viene evidenziato che spetta ai VVF l’intervento di soccorso tecnico e di ricerca e salvataggio e assumere la direzione e la responsabilità nell’immediatezza degli eventi ed il coordinamento e il raccordo con le altre componenti.

Funzioni delle Regioni 1) adottare e attuare il piano regionale 2) adottare gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali 3) gestire la sala operativa regionale

Art.12 Funzioni dei Comuni Nulla cambia rispetto alla 225 se non in aggiunta: 1) disciplinare le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni 2) adottare con Deliberazione del Consiglio Comunale il piano di protezione civile , indicando le procedure per la revisione periodica eventualmente rinviando alcuni atti al Sindaco o alla Giunta o ai dirigenti preposti

Compiti del Sindaco: Il Codice , in aggiunta a quanto già previsto, individua ULTERIORI responsabilità: A) adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art.54 del D.lvo 267/2000 B) svolgere attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sui rischi del territorio C) Coordinare le attività di assistenza alla popolazione colpita

IL CAPO V Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile (artt. da 32 a 43) molto importanti per il sistema del volontariato

Art. 32: Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio Nazionale di Protezione Civile La nuova norma individua in maniera specifica i Gruppi comunali di protezione civile, fino ad oggi non inclusi nella disciplina di settore Il Comma 5 amplia la sfera delle attività per la concessione dei contributi anche al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e allo sviluppo della resilienza delle comunità.

Art. 34 Elenco nazionale del volontariato di protezione civile I Gruppi Comunali di protezione civile per operare nel settore devono essere iscritti nel Registro unico . L’elenco Nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Art. 35 Gruppi comunali di protezione civile E’ stabilito che i Comuni possono promuovere la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile, che è qualificato “ente del terzo settore costituito in forma specifica” All’art. 39 si dispone inoltre che in eventi di emergenza , relativamente al periodo di effettivo impiego del volontario, il datore di lavoro è tenuto a consentire per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno: 1) il mantenimento del posto di lavoro 2) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale 3) la copertura assicurativa

Codice Protezione Civile in vigore dal 6 febbraio 2018 GRAZIE PER L’ATTENZIONE