A cura del Dr. Roberto FALCO Ha collaborato Giorgio PAOLUCCI DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE VENATORIA E TUTELA DELLA PRIVACY A cura del Dr. Roberto FALCO Ha collaborato Giorgio PAOLUCCI 26/11/2018
LA NORMATIVA 26/11/2018
LA LEGGE. L’art. 18, comma 4, lett. b), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 prevede che nei Comitati di gestione degli ATC e dei CA siano presenti 6 rappresentanti designati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell’ATC e nel CA 26/11/2018
1 LA D.G.R. n. 51-2797 del 9.5.2006. Stabilisce che: Le associazioni ed organizzazioni interessate, di cui al comma 1, alle lettere a) e b), concorrono alla formazione del Comitato di gestione designando concordemente i rappresentanti per le rispettive categorie. Tale designazione è effettuata sulla base della rappresentatività e in proporzione alla consistenza dei rispettivi iscritti. 26/11/2018
2 LA D.G.R. n. 51-2797 del 9.5.2006. La consistenza degli iscritti alle varie associazioni venatorie è determinata in base ai cacciatori ammessi in ciascun A.T.C. o C.A. e, per gli A.T.C., anche delle ammissioni successive alla prima. La consistenza degli iscritti per ciascuna associazione venatoria è valutata in riferimento al mese di novembre dell’anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre). 26/11/2018
L’APPLICAZIONE 26/11/2018
Perché si fa? La richiesta al cacciatore di dichiarare l’eventuale appartenenza ad un’associazione venatoria è, pertanto, motivata dall’esigenza di stabilire la RAPPRESENTATIVITA’ della stessa in proporzione al numero dei propri iscritti ai fini di consentire alle Province di designare i componenti delle associazioni venatorie in seno ai Comitati di gestione, in funzione del grado di RAPPRESENTANZA delle medesime. 26/11/2018
Quando si fa? La dichiarazione (in forma scritta) di appartenenza ad un’associazione avviene all’atto del ritiro del tesserino e/o della timbratura dello stesso, in caso di ulteriore ammissione. Il cacciatore dichiara la propria appartenenza ad una associazione venatoria in ogni ambito in cui risulta ammesso. 26/11/2018
Precisazione La dichiarazione per ogni ammissione venatoria è giustificata dal diritto del cacciatore ad essere rappresentato in ciascun ambito in cui risulti ammesso. 26/11/2018
Chi fa? Incaricato di raccogliere il dato è l’addetto dell’ATC o del CA che consegna il tesserino venatorio e/o vi appone il timbro dell’organismo di gestione. Il funzionario dell’ATC o CA che riceve le dichiarazioni del cacciatore e prepara la pratica assume la veste di incaricato del trattamento ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.n. 196/2003, e deve quindi essere designato per iscritto dal superiore gerarchico, con indicazione dell’ambito del trattamento consentito. Di tale designazione deve essere data notizia nell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. 26/11/2018
Gli adempimenti dell’addetto. 1 L’addetto dell’ATC e del CA deve: - informare preventivamente il cacciatore delle motivazioni sottese alla richiesta; - rassicurarlo sull’uso dell’informazione esclusivamente per i fini dichiarati (v.scheda 6 e scheda sull’informativa); - far sottoscrivere al cacciatore l’informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.n.196/2003 esponendo i punti salienti; 26/11/2018
Gli adempimenti dell’addetto. 2 - registrare il dato su programma informatico con accesso limitato da password ed archiviare la documentazione cartacea in luogo sicuro. I trattamenti, effettuati sia con strumenti cartacei che informatici, devono ottemperare alle disposizioni prescritte dal d.lgs.n.196/2003 in materia di misure di sicurezza (artt.31-36 e Allegato B al Testo Unico) garantendo l’osservanza di quanto descritto nel Documento programmatico per la sicurezza. 26/11/2018
Come si fa? 1 Il cacciatore sottoscrive l’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, mediante la quale il medesimo viene reso edotto circa requisiti di legittimità e forme del trattamento dei suoi dati personali, e precisamente: - necessità di acquisire i dati del cacciatore esclusivamente al fine di permettere all’Amministrazione di espletare le attività istituzionali previste dall’art. 18, comma 4 lett. b) della legge regionale n. 70/1996; 26/11/2018
Come si fa? 2 - comunicazione alle Province esclusivamente per le finalità prescritte dalla l.r. n. 70/1996 citata; - indicazione delle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione dei dati richiesti ai cacciatori; - indicazione dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n.196/2003. 26/11/2018
L’”informativa” Vedi modello 26/11/2018