La Conciliazione nel terzo millennio Avv. Prof. Salvo Dell’Artewww.dellartegambino.it
Ministero Sviluppo economico Avvocati Ministero della Giustizia Organismi abilitati I Magnifici Sette Enti di formazione Mediatori Esperti
Cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge n , la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo Art. 21
Registro Organismi Mediazione: Formazione, tenuta, monitoraggio e vigilanza Attività di valutazione degli organismi che richiedono la registrazione (art. 4 D.M.G. 180/2010) Istituzioni di sezioni “specializzate” Determinazione delle indennità Elenco dei Formatori art. 17 D.M.G. 180/2010
Parere sulla vigilanza del Registro: Nelle sezioni dedicate ai rapporti di consumo
Avvocati All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità. L'informazione deve essere fornita CHIARAMENTE e per ISCRITTO.
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è ANNULLABILE. EFFICACIA INTERINALE: Il contratto è efficace ma può essere annullato. Legittimato: il cliente. Art c.c. Non rilevabilità d’ufficio Prescrizione 5 anni CONVALIDA art c.c. espressa/tacita Avvocati Effetti della mancata osservanza tra le parti:
Jus postulandi La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura CASS. 8388/1997
Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione Avvocati Effetti della mancata osservanza nel processo:
Avvocati-informativa Io sottoscritto/a [Nome e Cognome] delego a rappresentarmi nel presente procedimento in ogni suo grado, anche in fase esecutiva, e con ogni potere compreso quello di transigere e di rinunciare agli atti del giudizio, l’Avvocato […] presso il quale eleggo domicilio in Milano, […]. Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo 196/03. Dichiaro altresì di essere stato informato dall’Avv. […] in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28, Milano, […] Vera la firma
Avvocati-informativa CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE MODELLO DI INFORMATIVA (Allegato a Circolare 15 marzo 2010, n. 11) Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato dall’Avv. ____________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del D. lgs., 4 marzo 2010, n. 28, Modello sul sito
Avvocati-informativa 1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e […] in relazione a (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 in quanto condizione di procedibilità del giudizio.
Avvocati-informativa 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
Avvocati-informativa 3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, e in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Avvocati-informativa-CONVALIDA In caso di dimenticanza, non dovremo far altro che predisporre un documento da far sottoscrivere al cliente, in cui premesso che non è stata rilasciata l’informativa de qua, reso noto ciò che prevede il decreto legislativo, il cliente dichiara di convalidare il contratto ex art c.c.
Trib. Varese Sez. I Civ. Ord. 6-9 aprile 2010 Il difensore della parte ricorrente ha allegato al proprio fascicolo di parte il documento informativo. L’obbligo di informazione provoca anche una reazione dell’Ufficio giudiziario: il Giudice che verifica la mancata allegazione del documento informativo, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Stante l’attuale formulazione dell’art. 4, comma 3, la violazione del disposto ivi introdotto fa sì che i contratti di patrocinio debbano considerarsi annullabili in caso di omessa informativa. Da qui l’importanza di adempiere all’onere informativo prescritto dalla normativa.Va, però, rilevato che, nel caso di specie, l’obbligo di informativa non trova applicazione. trova applicazione.
Trib. Varese Sez. I Civ. Ord. 6-9 aprile 2010 L’intero testo normativo, infatti, disciplina le sole “controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili”, così come alle sole liti aventi tale natura giuridica si riferiscono le fonti normative da cui ha attinto il nuovo saggio di legificazione. Si vuol dire che restano estranee al regime giuridico conciliativo le controversie aventi ad oggetto mere questioni non aventi substrato economico ed involgenti il diritto delle persone e della Famiglia. A ben vedere, dunque, un’interpretazione secundum constitutionem delle norme interessate impone di renderle vitali solo là dove esse abbiamo una funzione effettiva e, dunque, si giustifichino in termini di ragionevolezza: orbene, che funzione avrebbe informare una parte della possibilità di avvalersi dei mediatori, in caso di liti che tale possibilità non prevedono? E quale razionalità avrebbe una norma che, in queste ipotesi, in caso di omessa informativa, consentisse di accedere all’annullabilità del contratto di patrocinio?
I rilievi sin qui svolti inducono a dovere accedere ad una interpretazione teleologica della normativa di nuovo conio, cosicché l’obbligo informativo deve ritenersi sussistente solo se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui è possibile l’attività dei mediatori. Conclusivamente, nella controversia in esame, poiché involgente una lite giudiziaria per cui non previsto l’accesso (anche facoltativo) al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, non sussiste alcun obbligo per i difensori di rendere l’informativa di cui all’art. 4, comma 3, per i difensori di rendere l’informativa di cui all’art. 4, comma 3, decreto 28/2010 e, conseguentemente, nessun obbligo del Giudice, in caso di omessa informativa succitata, di provvedere in supplenza ai sensi del medesimo grimaldello normativo. Trib. Varese Sez. I Civ. Ord. 6-9 aprile 2010
Organismi di mediazione Generalisti Specialisti Ordini professionali nelle materie di loro competenza Specialisti per scelta
Organismi di mediazione: requisiti D.M. 180/2010 a) Capacità finanziaria e organizzativa (attività in almeno due regioni o due province); b) Polizza assicurativa > € ; c) Requisiti onorabilità soci, associati, amministratori o rappresentanti (cfr. D.Lgs. 58/1998 art. 13 si tratta dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito, o di chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, condanna per determinati reati previsti etc.) d) Trasparenza amministrativa e contabile e) Indipendenza, imparzialità e riservatezza nella mediazione in conformità e legge del regolamento; f) Mediatori = o > di 5 (laurea triennale o iscrizione a ordine professionale – formazione – requisito onorabilità) g) Sede dell’organismo.
Organismi di mediazione Organismo Conciliatore Esperto Parti nel procedimento rapporti economici rapporto procedura incarico e rapporto economico
Spese di conciliazione art. 16 d. lgs. 180/2010 Maggiorazioni obbligatorie e facoltative. Riduzioni obbligatorie SOLIDARIETÀ tra le parti (centro di interessi sostanziale) Maggiorazioni obbligatorie e facoltative. Riduzioni obbligatorie SOLIDARIETÀ tra le parti (centro di interessi sostanziale)
Art. 22 d. Lgs. 28/2010 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo D. M. Giustizia 16 aprile 2010 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio Conciliatore e obblighi antiriciclaggio
Esperti - Art. 8 comma 1 e 4 D. Lgs. 28/2010 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti Art. 14