COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI

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COMMISSIONE PROBLEMATICHE FISCALI ODCEC DI ANCONA INCONTRO DI STUDIO Il principio di derivazione rafforzata nella nuova determinazione della base imponibile I.Re.S. Novità in materia di Aiuto alla Crescita Economica Jesi (AN), 23 febbraio 2018 Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona Incontro di Studio del 23 febbraio 2018

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE I.R.E.S. PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA DECORRENZA DELLE NOVITÀ FISCALI Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA CONTESTO OPERATIVO SOGGETTO BILANCIO REGOLE FISCALI MICRO-IMPRESE SEMPLIFICATO DERIVAZIONE SEMPLICE OIC ADOPTER ABBREVIATO O ORDINARIO DERIVAZIONE RAFFORZATA IAS ADOPTER PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI In capo al medesimo soggetto non deve determinare: - doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi - doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA CIASCUN SOGGETTO CHE INTERVIENE NEL MEDESIMO RAPPORTO CONTRATTUALE (O, PIÙ SEMPLICEMENTE, NELLA MEDESIMA OPERAZIONE) DETERMINA IL REDDITO IMPONIBILE IN BASE AL PROPRIO ASSETTO CONTABILE Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA TALE PRINCIPIO già in vigore con il D.M. n. 48/2009 per le operazioni intercorse tra i soggetti IAS Adopter e le altre categorie di soggetti ESTESO, PER EFFETTO DEL D.M. 3 AGOSTO 2017, ALLE: Operazioni intercorse tra soggetti OIC Adopter e Micro-imprese - Contabilizzano determinate operazioni con modalità differenti (es. divieto per le micro-imprese di valutare i derivati in bilancio) - Adottano regimi fiscali differenti Operazioni intercorse tra due soggetti OIC Adopter, qualora gli OIC consentano una rappresentazione contabile con criteri differenti (es. criterio del costo ammortizzato - OIC 15 e 19) PRECISAZIONE Il principio di non necessaria simmetria continua ad applicarsi anche alle transazioni tra soggetti IAS e OIC Adopter Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA Impongono di assumere quali componenti di reddito fiscalmente rilevanti quelli che i soggetti avrebbero rilevato se avessero contabilizzato l’operazione secondo i principi giuridico-formali Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA Individuate dall’art. 3, cc. 3 e 4, D.M. n. 48/2009, RIGUARDANO LE OPERAZIONI: AVENTI AD OGGETTO PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI SOCIETÀ SOGGETTE ALL’IRES (con esclusione delle azioni proprie e degli strumenti rappresentativi del patrimonio proprio) La Relazione Illustrativa al D.M. n. 48/2009 ha precisato che per il trasferimento di partecipazioni non rilevano i criteri previsti dai principi contabili ma solo la nozione giuridica di realizzo A MENO CHE La rappresentazione contabile, rispetto alla rappresentazione giuridico-formale, comporti esclusivamente una differente imputazione temporale CONNESSE ALL’IMPUTAZIONE DI RITENUTE E CREDITI D’IMPOSTA La Relazione Illustrativa al D.M. n. 48/2009 ha precisato che l’imputazione delle ritenute e dei crediti d’imposta va riferita al soggetto titolare del rapporto giuridico, anche se in applicazione dei principi contabili non rileva il reddito su cui tali prelievi sono stati effettuati RIGUARDANTI TITOLI ACQUISITI IN BASE A RIPORTI E PRONTI CONTRO TERMINE Si deve applicare l’art. 89, c. 6, TUIR secondo cui concorre a formare il reddito del cessionario: - l’ammontare degli interessi e dividendi maturato nel periodo di durata del contratto; - la differenza tra corrispettivo a pronti e quello a termine per la quota maturata nell’esercizio Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE I.R.E.S. PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA DECORRENZA DELLE NOVITÀ FISCALI Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

DECORRENZA DELLE NOVITÀ FISCALI ITER DELLE MODIFICHE NORMATIVE D.LGS. n. 139/2015: NUOVE REGOLE CONTABILI a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2016 ART. 13-BIS D.L. n. 244/2016: NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI SOGGETTI IRES tra cui ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE IMPRESE CHE REDIGONO IL BILANCIO SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI, AD ECCEZIONE DELLE MICRO-IMPRESE EFFICACIA DAL 2016, seppur con REGIME TRANSITORIO Per le operazioni iniziate ante 2016 che non hanno esaurito i loro effetti, anche se le nuove qualificazioni contabili danno luogo a diverse impostazioni fiscali, viene applicata la disciplina fiscale previgente Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

DECORRENZA DELLE NOVITÀ FISCALI D.M. 3 AGOSTO 2017: REGOLE APPLICATIVE AL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA, definendo le disposizioni dei decreti IAS (D.M. n. 48 del 01.04.2009 e D.M 08.06.2011) applicabili ai soggetti OIC Adopter ENTRATA IN VIGORE: 11 AGOSTO 2017 (Pubblicazione G.U.) Da quando la decorrenza delle singole disposizioni in esso contenute? Il D.M. 03.08.2017 non ha previsto nulla di esplicito, se non una CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018

DECORRENZA DELLE NOVITÀ FISCALI CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: DECORRENZA DELLE NOVITÀ FISCALI Esonera dall’obbligo di applicare le disposizioni del D.M. 03.08.2017 le imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. avevano già calcolato e versato le imposte (risultano esonerati i soggetti per il bilancio chiuso al 31.12.2016) Garantisce salvaguardia anche nei confronti delle imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. hanno già calcolato e versato le imposte, adottando un comportamento conforme alle disposizioni del D.M. 03.08.2017 La Clausola di Salvaguardia, producendo effetti esclusivamente per periodi di imposta precedenti al 2017, sembrerebbe voler fare intendere che LE DISPOSIZIONI DEL D.M. SI DEBBANO APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE DAL 2017 OSSERVAZIONE Tale impostazione andrebbe IN CONTRASTO CON LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE, il quale consente l’adozione di norme interpretative solo in casi eccezionali e per il tramite di legge ordinaria, e l’adozione di norme novative su tributi periodici solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni. In applicazione di ciò, LE DISPOSIZIONI DEL D.M. 03.08.2017 DOVREBBERO APPLICARSI DAL 2018 AUSPICABILE UN CHIARIMENTO A.E. Commissione problematiche fiscali - ODCEC Ancona - JESI 23 febbraio 2018