BES DSA DES ICD 10 PDP PDF PEI.

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Transcript della presentazione:

BES DSA DES ICD 10 PDP PDF PEI

CHI FA COSA? E COME?

PRIMA DI COMINCIARE, TRADUCIAMO LE SIGLE: BES: Bisogni Educativi Speciali DES: Disturbi Evolutivi Specifici DSA: Disturbi Specifici di Apprendimenti PDP: Piano Didattico Personalizzato PDF: Profilo Dinamico Funzionale PEI: Piano Educativo Individualizzato ICD 10:  International Classification of Diseases (Classificazione Internazionale delle malattie) Decima edizione Nel capitolo V, alla voce F, compaiono le patologie mentali e del comportamento DF: Diagnosi Funzionale ADA: Alunni Diversamente Abili

L’area dei Bisogni Educativi Speciali rappresenta quell’area dello svantaggio scolastico che comprende tre grandi sotto-categorie: - quella della disabilità; - quella dei disturbi evolutivi specifici; - quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. All’interno dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano: - i DSA; - i deficit del linguaggio; - i deficit delle abilità non verbali; - i deficit della coordinazione motoria; - i deficit dell’attenzione e dell’iperattività. Il funzionamento cognitivo limite, invece, rappresenta il limite di separazione fra disabilità e disturbo specifico.

Nella direttiva del 27 dicembre 2012 si legge: Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi - possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Come intervenire in presenza di alunni con BES Come intervenire in presenza di alunni con BES? La direttiva indica che è necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. Inoltre, la scuola, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi con BES, puo’ avvalersi per tutti gli alunni con BES di opportuni strumenti compensativi e di misure dispensative previste già dalla legge 170/2010.

Il nostro comprensivo ha individuato, per comodita’ e per dimezzare la mole di lavoro, due funzioni strumentali a cui fare riferimento: - f.s. ADA e DES (INCLUSI i DSA) - f.s. ALTRI BES IRENE LANZILLOTTI GIULIA DE EGUIA

Nella modulistica trovate: - PDP DES (e DSA) - PDP ALTRI BES

BES DES

BES DES

BES DES

BES = DES Per evitare problemi di impaginazione, occorre togliere i puntini prima di scrivere, sulla sinistra, e evidenziare le proprie scelte utilizzando la sottolineatura o il corsivo, sulla destra.

BES = DES Le strategie metodologiche e didattiche e le modalità di verifica e valutazione sono le stesse nei due PDP;

BES DES

MISURE COMPENSATIVE O DISPENSATIVE? Dalle linee guida allegate al d.m. del 12 luglio 2011: Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova. L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione.

Gli impegni dei docenti, della famiglia e dell’alunno sono gli stessi nei due PDP. BES = DES

BES = DES È importante che quest’ultima facciata rimanga così. Nella stampa si consiglia di utilizzare l’opzione “fronte-retro”, mantenendo anche le facciate bianche inserite nel modulo che trovate in AREA BES.

PEI: POSSIBILI OBIETTIVI EDUCATIVI AL MODELLO ATTUALE, RIMASTO INALTERATO, VERRA’ ALLEGATO UN FILE CONTENENTE UNA LISTA DI OBIETTIVI COGNITIVI SEMPLIFICATI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA (infanzia, primaria e secondaria I grado) E PER OGNI MATERIA. TALE MODIFICA E’ STATA APPORTATA GRAZIE ALL’AIUTO DI TUTTE LE INSEGNANTI DI SOSTEGNO. ESSA DA’ LA POSSIBILITA’ CHE IL PEI SIA REALIZZATO COLLEGIALMENTE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI ANZICHE’ DAL SINGOLO INSEGNANTE DI SOSTEGNO. DURANTE I PRIMI CONSIGLI DI CLASSE, OGNI DOCENTE CURRICOLARE POTRA’ EVIDENZIARE GLI OBIETTIVI POSSIBILI IN BASE ALLE PROPRIE OSSERVAZIONI DEL CASO E ALLE INFORMAZIONI FORNITE DAL DOCENTE DI SOSTEGNO.

ESEMPIO DI MATEMATICA- SCUOLA MEDIA

UNA COPIA DI OGNI DOCUMENTO IN FORMATO ELETTRONICO DA RICORDARE: SPEDIRE TRAMITE EMAIL ALLA F.S. DI PERTINENZA UNA COPIA DI OGNI DOCUMENTO IN FORMATO ELETTRONICO

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA: GLI ESAMI DI STATO ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA: I criteri di valutazione sono definiti sulla base della Legge 104/92 e del D.P.R. 122/2009 (Art. 9), riferiti al Primo Ciclo di Istruzione: Per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono predisposte (…) prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale (…), corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate (semplificate o differenziate), in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza (comma 2)

Gli alunni con disabilità che seguono un Piano individualizzato, semplificato o facilitato, riconducibile alle Indicazioni nazionali, comprensivo di tutte le discipline, e che sostengono tutte le prove scritte e orali, pur se differenziate, possono conseguire il titolo di studio attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione Gli alunni con disabilità che hanno seguito un Piano individualizzato differenziato a causa della gravità dell’handicap, non comprensivo di tutte le discipline, non conseguono la licenza ma semplicemente un attestato di credito formativo (comma 4) Gli alunni con disabilità che hanno conseguito l’attestato di credito formativo possono frequentare le classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (comma 5) Pertanto non è vincolante il conseguimento della Licenza al fine del proseguimento del percorso formativo “in tutti gli Istituti di Istruzione di Secondo Grado Statali Privati e Paritari”.

ALUNNI DSA: Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento a due fonti normative: Il D.P.R. n.122/2009 e Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito del PDP. Le prove di esame, compresa la Prova Invalsi, possono essere svolte con tempi più lunghi di quelli ordinari e con idonei strumenti compensativi.

In riferimento alla lingua straniera, è prevista la possibilità che gli alunni con DSA possano essere esonerati o dispensati dalle prove scritte, con conseguenze diverse ai fini del titolo conseguito al termine del percorso di istruzione. La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi: Certificazione di DSA, con indicazione della gravità del disturbo e della esplicita richiesta di dispensa dalle prove Richiesta della famiglia di dispensa dalle prove scritte Approvazione del consiglio di classe che, sulla base delle valutazioni diagnostiche e delle risultanze delle progettazioni pedagogiche - didattiche, dispensa, in via temporanea o definitiva, dalle prove scritte L’esonero dalla lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi: Certificazione di DSA, attestante la particolare patologia e la richiesta esplicita di esonero Richiesta di esonero da parte della famiglia Approvazione dell’esonero da parte del CdC con la programmazione di un percorso didattico personalizzato

È bene ricordare comunque, soprattutto alle famiglie, che ai fini dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’esito è diverso nel casi di dispensa rispetto ai casi di esonero. Dispensa dalla lingua straniera scritta I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano di Studio semplificato con la relativa dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, conseguono il titolo di studio valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. La dispensa dallo scritto della lingua straniera prevede l’accertamento dei contenuti da parte della Commissione di esame con la verifica orale. La prova orale può essere sostenuta dal candidato il giorno medesimo, in contemporanea o in differita, oppure un giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove. Esonero dalla lingua straniera I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano con l’esonero dall’insegnamento della lingua straniera possono ottenere solo il rilascio dell’attestazione delle competenze di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. L’esonero dalla lingua straniera sarà specificato nell’attestato.

ALTRE SITUAZIONI BES Per la valutazione degli alunni con “ALTRI BES” si fa riferimento alla Nota Ministeriale prot. n° 3587/14, che integra la C.M. permanente n° 48/12. E' chiaramente detto che la commissione deve tener conto della individuazione di tali alunni operata dal consiglio di classe e delle misure compensative contenute nel loro PDP, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA. Sono espressamente vietate tutte le misure dispensative.

E PER GLI STRANIERI? LA NORMATIVA L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare i consigli di classe sono tenuti a …considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ..resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d’esame

LE PROVE D’ESAME E’ opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno: prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno; facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali; consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell’allievo straniero.