I rapporti economico-finanziari tra società e soci/amministratori

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Transcript della presentazione:

I rapporti economico-finanziari tra società e soci/amministratori Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona

I flussi “in uscita” dalla società

I DIVIDENDI Profili civilistici Il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea dei soci delibera la distribuzione dell’utile ed è considerato un vero e proprio diritto di credito nei confronti della società. Il dividendo deliberato può essere corrisposto in denaro o in natura, anche in mancanza di un’espressa clausola statutaria. Il problema delle società “trasparenti” e “di persone” ...

Regime fiscale Dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori del regime di impresa Partecipazioni non qualificate (il problema della “comunione”) Detenute in società fiscalmente residenti in Italia Imposizione alla fonte, a titolo d’imposta, in misura pari al 12,50% Detenute in società fiscalmente NON residenti in Italia Imposizione alla fonte, a titolo d’imposta, in misura pari al 12,50%, ovvero imposizione sostitutiva, nella medesima misura, per i dividendi riscossi senza l’intervento di un intermediario (cfr. articolo 18 del TUIR) ovvero integrale concorso alla formazione del reddito imponibile, nel caso di partecipazioni relative a società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Regime fiscale Partecipazioni qualificate Dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori del regime di impresa Partecipazioni qualificate (il problema della “comunione”) Detenute in società fiscalmente residenti in Italia Concorso parziale, nella misura del 40%, alla formazione del reddito imponibile Detenute in società fiscalmente NON residenti in Italia ovvero concorso integrale alla formazione del reddito imponibile, nel caso di partecipazioni relative a società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Società di persone e imprese individuali Regime fiscale Dividendi percepiti in regime di impresa Natura del soggetto percettore Partecipazioni qualificate e non qualificate Società di persone e imprese individuali Detenute in società fiscalmente residenti in Italia Concorso parziale, nella misura del 40%, alla formazione del reddito imponibile Detenute in società fiscalmente non residenti in Italia ovvero integrale concorso alla formazione del reddito imponibile, nel caso di partecipazioni relative a società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Regime fiscale Società di capitali Dividendi percepiti in regime di impresa Natura del soggetto percettore Partecipazioni qualificate e non qualificate Società di capitali Detenute in società fiscalmente residenti in Italia Concorso parziale, nella misura del 5%, alla formazione del reddito imponibile Detenute in società fiscalmente non residenti in Italia ovvero integrale concorso alla formazione del reddito imponibile, nel caso di partecipazioni relative a società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

Regime fiscale Applicazione di ritenute su dividendi di fonte italiana Natura del soggetto percettore Persone fisiche NON in regime di impresa Società di persone e imprese individuali Società di capitali Partecipazioni non qualificate Partecipazioni qualificate Partecipazioni qualificate e non Ritenuta a titolo di imposta del 12,50% ad opera dell’ente erogante (cfr. art. 27, comma 1, del D.P.R. 600/1973). Assenza di obblighi dichiarativi. Nessuna ritenuta. È necessaria la dichiarazione del percipiente persona fisica di operare in regime di impresa (cfr. art. 27, comma 5, del D.P.R. 600/1973).

Regime fiscale: Paese di origine del dividendo Applicazione di ritenute su dividendi di fonte estera Paese di origine del dividendo Natura del soggetto percettore Persona fisica NON in regime di impresa Società di persone e imprese individuali Società di capitali Territori a fiscalità ordinaria Partecipazione non qualificata Partecipazione qualificata Partecipazione qualificata e non Ritenuta a titolo di imposta del 12, 50% sull’imponibile (100%), al netto però delle ritenute estere (c.d. “netto frontiera”), da operare a cura del sostituto che interviene nella riscossione. Ritenuta a titolo di acconto del 12,50% sulla quota imponibile (40%) del dividendo percepito, al netto delle ritenute eventualmente applicate nello Stato estero. Nessuna Ritenuta (obbligo di comunicazione al sostituto d’imposta) Nessuna Ritenuta

Regime fiscale Paese di origine del dividendo Applicazione di ritenute su dividendi di fonte estera Paese di origine del dividendo Natura del soggetto percettore Persona fisica NON in regime di impresa Società di persone e imprese individuali Società di capitali Territori a fiscalità privilegiata Partecipazione non qualificata Partecipazione qualificata Partecipazione qualificata e non Ritenuta a titolo di imposta del 12, 50% sul dividendo distribuito (100%) o sulla sola quota che eccede il reddito imputato per trasparenza per effetto della normativa CFC. (1) Ritenuta a titolo di acconto del 12, 50% sul dividendo distribuito (100%) o sulla sola quota che eccede il reddito imputato per trasparenza per effetto della normativa CFC. (1) Nessuna ritenuta

(1) La Circolare 26/E/2004, § 4.3, ha precisato che “gli utili derivanti da partecipazioni in società residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata non partecipano alla formazione del reddito fino a concorrenza del reddito già imputato al socio ai sensi dell’articolo 167 e 168 del TUIR. Pertanto, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta alla fonte 12,50% (d’acconto o d’imposta a seconda della circostanza che la partecipazione sia, rispettivamente, qualificata o non qualificata) sulla parte degli utili eccedente il reddito già imputato al socio. Al fine di determinare la parte di utili esclusa dall’applicazione della predetta ritenuta, gli intermediari acquisiscono un’apposita dichiarazione dal contribuente interessato. Nella stessa deve essere indicato l’ammontare del reddito del soggetto estero partecipato imputato direttamente allo stesso contribuente che, conseguentemente, non deve essere sottoposto a ritenuta”.

Gli adempimenti successivi alla delibera di distribuzione dei dividendi Registrazione della delibera di distribuzione presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della delibera stessa; deposito del verbale di distribuzione presso il registro delle imprese (solo nel caso di delibera contestuale all’approvazione del bilancio di esercizio); qualora gli utili siano percepiti in regime d’impresa o da partecipazioni qualificate ex-articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, raccogliere presso i soci persone fisiche residenti le attestazioni previste dall’articolo 27, comma 5, del DPR 600/1973, ai fini della disapplicazione nei loro confronti della ritenuta alla fonte, pari al 12,50%, degli utili corrisposti; certificazione dell’ammontare dei dividendi corrisposti.

nel regime di tassazione per “trasparenza” delle società di capitali I dividendi nel regime di tassazione per “trasparenza” delle società di capitali L’opzione per il regime della “trasparenza fiscale” elimina la parziale doppia imposizione che si realizza in capo al socio al momento della distribuzione del dividendo. Il regime ordinario, infatti, prevede la tassazione del reddito prodotto in capo alla società che lo ha prodotto e un’ulteriore tassazione, sia pure parziale (5% / 40%), sul dividendo percepito dal socio.

Distribuzione degli utili e riserve Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004 Gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci percipienti (in quanto tali utili sono già stati tassati per trasparenza). Tale disposizione si applica anche se: le distribuzioni avvengono in epoca successiva al periodo di efficacia dell’opzione; il loro importo supera quello del reddito imputato ai soci; i soci percettori sono diversi da quelli a cui sono stati imputati i redditi per trasparenza (purché anch’essi aventi i requisiti di cui all’art. 115 o 116).

Distribuzione delle riserve pregresse Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004 Il regime di trasparenza NON modifica il trattamento fiscale delle riserve formate con utili di precedenti esercizi e quello delle riserve di capitale di cui all’art. 47, comma 5, del TUIR. In sostanza, le distribuzioni di tali riserve mantengono il regime ordinario, cioè quello che avrebbero subito in assenza dell’opzione. Quindi: se vengono distribuite riserve di utili pregressi, vi sarà tassazione limitatamente al 5% (40%); se viene distribuita una riserva di capitale, non vi sarà tassazione ex articolo 47, comma 5, del TUIR, riducendosi però il costo delle azioni.

Presunzione di distribuzione degli “utili trasparenti” Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004 Si considerano prioritariamente distribuiti utili e riserve di utili realizzati durante il periodo “di trasparenza”, anche se la distribuzione avviene in periodi diversi da quelli di efficacia dell’opzione. Si tratta di una presunzione relativa (comunque favorevole ai contribuenti), in quanto è fatta salva la diversa esplicita volontà assembleare.

I rapporti con la presunzione di distribuzione di cui all’art I rapporti con la presunzione di distribuzione di cui all’art. 47 , comma 1, del TUIR Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004 Se l’assemblea delibera la distribuzione di riserve di capitali, la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR (secondo cui, per “presunzione assoluta”, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili), si applica solo con riguardo agli utili non trasparenti.

I riflessi sul costo fiscale delle partecipazioni Il costo fiscale delle partecipazioni è aumentato dei redditi imputati e diminuito delle perdite imputate ai soci. Il costo è inoltre diminuito, ma solo fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. Questo meccanismo di “carico e scarico” del costo serve a evitare una doppia imposizione dell’utile societario già imputato.

Adempimenti dichiarativi della società partecipata Articolo 8 del D. M Adempimenti dichiarativi della società partecipata Articolo 8 del D.M. 23 aprile 2004 “La società partecipata fornisce nella dichiarazione dei redditi una separata indicazione degli ammontari delle riserve indicate nei commi precedenti, delle loro distribuzioni e del loro utilizzo per altre finalità, nonché dei redditi imputati ai soci nei periodi in cui ha avuto efficacia l’opzione”.

I compensi agli amministratori (art. 2389 del Codice Civile) “I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”.

Tipologie di compensi La remunerazione spettante agli amministratori può essere corrisposta: in misura fissa, periodicamente, “una tantum”, o mediante l’attribuzione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni; in misura variabile, in proporzione agli utili conseguiti o ad altri parametri, espressamente indicati (per esempio, l’utile lordo, i ricavi complessivi, i ricavi di un ramo d’azienda, ecc.). La percentuale degli utili che spetta agli amministratori va addebitata agli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta comunque la quota da destinarsi alla riserva legale, alle eventuali altre riserve obbligatorie e quella destinata a reintegrare il capitale sociale che risulti intaccato da perdite di precedenti esercizi.

Tipologie di compensi Il caso del trust .... La remunerazione spettante agli amministratori può essere corrisposta: in misura fissa o variabile, ma con erogazione differita, ossia un’indennità di fine mandato da corrispondersi alla cessazione della carica e nella misura che risulterà essere stata complessivamente accantonata. Il caso del patto di non concorrenza o dei premi …. Il caso del trust ....

Il regime dei compensi in capo al soggetto erogante Aspetti civilistici I compensi in misura fissa, ancorché commisurati a parametri (diversi dall’utile netto d’esercizio), e le quote di indennità di fine mandato maturate nell’esercizio rappresentano per la società erogante un costo e come tale vanno rilevati in bilancio secondo il principio della competenza, indipendentemente dall’effettivo pagamento degli stessi. I compensi variabili determinati in quota percentuale dell’utile netto non rappresentano per la società un costo d’esercizio, ma solo una modalità di destinazione degli utili di bilancio; conseguentemente la società non rileverà tali compensi tra i costi d’esercizio, limitandosi a registrare un debito verso gli amministratori in sede di rilevazione della destinazione dell’utile netto d’esercizio. Tuttavia, secondo i principi contabili internazionali …

Il regime dei compensi in capo al soggetto erogante Regime fiscale Deducibilità per cassa Articolo 95, comma 5, del TUIR “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 72, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati a conto economico”. Deducibilità per competenza Articolo 105, comma 1, del TUIR “Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto … sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio”.

Il regime fiscale in capo al soggetto percettore (Art Il regime fiscale in capo al soggetto percettore (Art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: - le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore … semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.

Il regime fiscale in capo al soggetto percettore Regola generale Nella maggior parte dei casi, i compensi percepiti dagli amministratori sono qualificati come “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”. I compensi sono imponibili secondo il principio di cassa, cioè al momento in cui sono effettivamente (o anche solo “giuridicamente”) incassati (secondo il principio di “cassa allargato”, che attrae a tassazione, nel medesimo periodo d’imposta, oltre alle somme e ai valori percepiti nel periodo, anche quelli percepiti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono; … e la deducibilità ?). I compensi degli amministratori sono soggetti a ritenuta alla fonte da parte della società che li corrisponde, determinata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Il regime fiscale in capo al soggetto percettore Eccezione: reddito di lavoro autonomo Quando la carica di amministratore rientra nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata, la remunerazione percepita in qualità di amministratore costituisce reddito di lavoro autonomo, al pari di tutti gli altri compensi conseguiti dal soggetto nell’esercizio della professione. Ne consegue l’applicazione delle regole previste per tale categoria di reddito: la possibilità di dedurre le spese inerenti l’esercizio della professione; la tassazione per cassa (c.d. principio di “cassa semplice”, non di “cassa allargata”); l’effettuazione, da parte della società erogante, di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20%; il concorso del compenso alla formazione della base imponibile ai fini IRAP dovuta dal professionista-amministratore e l’assoggettamento del medesimo all’imposta sul valore aggiunto.

Circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001 Il regime fiscale in capo al soggetto percettore Eccezione: reddito di lavoro autonomo Circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001 L’attrazione del compenso da amministratore nel reddito professionale o artistico si verifica quando l’attività in questione esige le necessarie conoscenze tecnico giuridiche strettamente inerenti l’attività di lavoro autonomo esercitata. La valutazione dell’inerenza deve essere operata tenendo in considerazione quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali. In assenza di una previsione espressa contenuta negli ordinamenti professionali, l’inerenza sussiste quando il professionista svolge l’incarico in una società o ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria attività.

Il regime fiscale in capo al soggetto percettore Eccezione: reddito di lavoro dipendente Nell’ipotesi in cui un dipendente agisca, in base al proprio contratto di lavoro, anche quale amministratore della società per la quale lavora o di società del gruppo o anche di società esterne al gruppo, il compenso dal medesimo percepito confluisce nel reddito di lavoro dipendente, cumulandosi alla relativa retribuzione. Qualora sia previsto che i compensi pagati dalla società che si avvale delle prestazioni di tale amministratore siano corrisposti alla società datrice di lavoro, non si verifica alcun effetto sul reddito dell’amministratore. In tal caso, infatti, i “compensi reversibili”, in quanto non percepiti dall’amministratore-dipendente, non concorrono alla formazione del suo reddito; sono, invece, da considerarsi proventi imponibili in capo alla società datrice di lavoro che ne è l’effettiva beneficiaria (ritenute ? IVA ?).

Tassazione del trattamento di fine mandato L’indennità è soggetta a tassazione separata, previa ritenuta d’acconto del 20%. È possibile l’opzione per la tassazione ordinaria da esercitare in sede di dichiarazione dei redditi Diritto alla percezione derivante da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto Mancanza di atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto Tassazione ordinaria

I fringe benefit Sono soggetti a imposizione anche i compensi in natura (c.d. fringe benefit) percepiti dall’amministratore in relazione al proprio ufficio. La base imponibile dei compensi in natura è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi. Eccezioni: i fringe benefit a base imponibile “convenzionale”, che sono tassati sulla base di criteri forfetari stabiliti dal legislatore (autoveicoli, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo; concessione di prestiti agevolati; fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato); i fringe benefit “protetti”, per i quali è previsto un regime di detassazione totale o in parziale franchigia (erogazioni liberali in occasione di festività, somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti, piani di stock option individuali).

I fringe benefit “protetti” Assegnazioni di azioni rivolte alla generalità dei dipendenti e piani di stock option individuali Il valore delle azioni attribuite ai dipendenti (nel caso di assegnazione a tutti i dipendenti) o l’incremento di tale valore verificatosi tra la data dell’offerta e la data dell’assegnazione (nel caso di piani di stock option riservati solo ad alcuni dipendenti) non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente degli assegnatari. Tale agevolazione trova applicazione solo se la società emittente: ha la titolarità del rapporto di lavoro con il dipendente a cui le azioni stesse vengono offerte in opzione; sia direttamente o indirettamente controllata dall’impresa con cui il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro; controlli direttamente o indirettamente l’impresa con cui il dipendente presta la propria attività lavorativa; sia controllata dalla stessa società controllante l’impresa titolare del rapporto di lavoro.

L’assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti Il valore delle azioni assegnate ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dei medesimi quando ricorrono le seguenti condizioni: l’offerta delle azioni è rivolta alla generalità dei dipendenti; il valore delle azioni oggetto di offerta non supera € 2.065,83 per ciascun dipendente; qualora il valore sia superiore a tale limite, l’eccedenza viene assoggettata a tassazione quale reddito di lavoro dipendente. Il valore delle azioni assegnate al dipendente deve essere considerato al netto di quanto eventualmente corrisposto dal medesimo a fronte dell’assegnazione; le azioni sono detenute dal dipendente per almeno tre anni dalla loro percezione; in caso di cessione prima che sia decorso il triennio, il valore di queste che non ha concorso a formare il reddito del dipendente al momento della percezione viene assoggettato a tassazione nel periodo in cui avviene la cessione.

I piani di stock option individuali Il beneficio fiscale previsto per i piani di stock option individuali consiste nell’esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del dipendente della differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell’assegnazione dei titoli e l’ammontare corrisposto dal soggetto assegnatario. L’agevolazione trova applicazione solo ove ricorrano le seguenti condizioni: acquisizione delle azioni pagando un prezzo minimo. Il prezzo pagato dal dipendente deve essere almeno pari al valore delle azioni al momento dell’offerta; in caso contrario (ove cioè il prezzo pagato dal dipendente fosse inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta), la differenza costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile. La differenza che concorre a formare il reddito è tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e il corrispettivo pagato dal dipendente per l’acquisizione di tali azioni; il mancato possesso, da parte del dipendente assegnatario delle azioni, di una partecipazione rilevante nella società le cui azioni sono oggetto di assegnazione.

La deducibilità in capo al datore di lavoro Deducibilità dei compensi e delle liberalità in genere (art.95 co.1 TUIR) I limiti per i costi riferibili: alle strutture ricettive (art. 95 co.2 TUIR); alle abitazioni concesse in uso a dipendenti (art. 95 co.2 TUIR); alle spese di vitto e alloggio in trasferta (art. 95 co.3 TUIR); alle spese per noleggio di auto. Le asimmetrie del “sistema” tra imponibilità e deducibilità.

I flussi “in entrata” per la società

I conferimenti nelle società di capitali Tipologie di apporto Denaro SPA Beni in natura e crediti Denaro SRL Beni in natura, crediti, altre attività “valutabili” Prestazione di opere e servizi

Regime fiscale Art. 9, comma 2 e 5, del TUIR In caso di conferimento in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale al capitale sociale sottoscritto, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi dell’ultimo mese.

L’apporto di opere e servizi nelle SPA “[..] Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi” Articolo 2342, comma 5, del c.c. “ [..] Resta salva la possibilità che la società a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti [..]”. Articolo 2346, comma 6, del c.c.

L’apporto di opere e servizi nelle SRL “[..] Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di [autonoma] valutazione economica. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società [..]”. Articolo 2464, commi 2 e 6, del c.c.

Elementi distintivi Nelle Srl i conferimenti consistenti in prestazioni di opere e servizi consentono di ricevere in cambio quote con le stesse caratteristiche di quelle emesse a fronte di conferimenti di denaro, ovvero di beni o di crediti. Nelle SpA tale tipo di apporto non può dar luogo all’emissione di azioni, bensì solo di titoli forniti di diritti: amministrativi (con il solo limite dell’esclusione del diritto di voto nell’assemblea generale), come, per esempio, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati, ovvero la nomina, con modalità stabilite dallo statuto, di un componente indipendente del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o di un sindaco; patrimoniali, come la partecipazione agli utili prodotti dalla società, nonché la liquidazione, a una certa scadenza, del valore patrimoniale netto dell’apporto conferito. Gli strumenti finanziari in questione, in ogni caso, non concorrono alla formazione del capitale sociale e non attribuiscono ai sottoscrittori la qualità di socio.

Circolare 26/E del 16 giugno 2004, § 2.3 Gli strumenti finanziari partecipativi Tassazione della remunerazione in capo al percettore “[…] I proventi degli strumenti finanziari che non sottendano una partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata non sono qualificabili come utili in senso proprio. Tuttavia, l’art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR, estende ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni…Tale assimilazione risponde all’esigenza di garantire che la predetta remunerazione possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione […]” Circolare 26/E del 16 giugno 2004, § 2.3

Art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR Gli strumenti finanziari partecipativi Tassazione della remunerazione in capo all’erogante Art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR “Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

I conferimenti di opere e servizi nelle SRL Aspetti civilistici Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 L’apporto di opere o servizi “ [..] ha natura di conferimento tipico e comporta l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale della società (macroclasse A o B-1-7) di un valore pari alle quote di capitale attribuite al socio che assume l’obbligo di prestare l’opera o i servizi concordati in favore della società. La società conferitaria imputerà a conto economico il costo relativo alla quota di prestazione oggetto del conferimento che ha contribuito alla produzione di ricavi nel corso dell’esercizio e, come contropartita, ridurrà la voce iscritta nell’attivo dello stato patrimoniale per un ammontare uguale, fino a completa estinzione della stessa [..]”.

Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 I conferimenti di opere e servizi nelle SRL La deducibilità in capo alla società conferitaria Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 “Il costo per le prestazioni di opere o servizi è deducibile secondo l’ordinario principio della competenza, di cui all’art. 109, comma 2, lett. b), del TUIR., in base al quale “ [..]le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi [..]”. Il costo sostenuto dalla società conferitaria è equiparato, quanto alle modalità di deduzione, ai costi derivanti dai contratti “a prestazioni periodiche”, i cui importi rilevano fiscalmente alla data di maturazione dei corrispettivi.

Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 I conferimenti di opere e servizi nelle SRL La tassazione in capo al soggetto conferente Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 “ […] il sinallagma fra assunzione dell’obbligo di prestazione e le quote attribuite non costituisce una fattispecie imponibile al momento della sottoscrizione delle quote. L’art. 9, comma 2, del TUIR, infatti, nel definire il corrispettivo dei conferimenti in natura si limita a citare il valore normale dei soli beni e crediti apportati, escludendo pertanto le prestazioni d’opera e servizi. Ciò non implica che le operazioni in esame costituiscano fattispecie esenti da imposizione fiscale ma semplicemente che l’effettivo assoggettamento ad imposta avviene successivamente e dipende dal tipo di attività svolta dal socio conferente: attività di impresa, di lavoro autonomo ovvero di lavoro dipendente ed assimilate [..]”.

Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 I conferimenti di opere e servizi nelle SRL La tassazione in capo al soggetto conferente Risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 In caso di attività d’impresa, il socio assoggetta a tassazione la prestazione per la quota “maturata”, che corrisponde al costo dedotto dalla conferitaria nel medesimo esercizio. In tutti gli altri casi (lavoratori autonomi, occasionali, dipendenti, ecc.) vige, invece, il principio “di cassa”, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni devono essere assoggettati a imposizione solo al momento del pagamento (tuttavia si verifica un “incasso giuridico”).

I conferimenti di opere e servizi nelle SRL Regime fiscale Società conferitaria Socio conferente Sottoscrizione Iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale del “credito” Nessun effetto fiscale Ultimazione dell’opera (o dei SAL) o della prestazione di servizi Imputazione del costo per competenza Storno “credito” Imputazione: per competenza in caso di attività d’impresa per “cassa” negli altri casi

Associazione in partecipazione Definizione del contratto (art. 2549 del Codice Civile) “Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

Caratteristiche del contratto (artt. 2550 – 2554 del Codice Civile) La gestione dell’impresa o dell’affare resta in capo all’associante. Salvo patto contrario, l’associante non può coinvolgere, senza il consenso dell’associato, altri soggetti nella medesima impresa o affare. I terzi acquistano diritti e assumono obblighi esclusivamente nei confronti dell’associante. L’associato può esercitare un controllo sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare nei limiti delle pattuizioni contrattuali; ha diritto, in ogni caso, al rendiconto dell’affare compiuto (o delle sue “fasi”), ovvero della complessiva gestione. Salvo patto contrario, l’associato partecipa nella stessa misura agli utili e alle perdite dell’associante; in ogni caso, le perdite attribuite all’associato non possono superare il valore del suo apporto.

L’associato può essere Persona fisica non imprenditore Impresa individuale/Società L’apporto dell’associato può essere costituito da: Solo capitale (beni o denaro) Solo prestazione di lavoro (manuale o intellettuale) Sia da capitale che da prestazione di lavoro (c.d. apporto misto)

Regime fiscale dell’associante Apporto dell’associato La deducibilità della remunerazione corrisposta all’associato Apporto dell’associato lavoro deducibile per competenza, indipendentemente dall’imputazione a conto economico capitale indeducibile misto (capitale e lavoro)

Regime fiscale dell’associato Qualificazione del compenso Tassazione della remunerazione percepita Associato Apporto Qualificazione del compenso Società Impresa individuale Lavoro Reddito d’impresa tassato per l’intero ammontare in base al principio di competenza Capitale tassato per il 40% (5%) in base al principio di cassa Misto

Qualificazione del compenso Regime fiscale dell’associato Tassazione della remunerazione percepita Associato Apporto Qualificazione del compenso Persona fisica non imprenditore Lavoro Reddito di lavoro autonomo tassato in base al principio di cassa Capitale Reddito di capitale tassato per il: 100% in caso di apporto non qualificato L’associante opera all’atto del pagamento una ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% (ma associante PF o SNC ?) 40% in caso di apporto qualificato (1) Inclusione nel reddito complessivo dell’associato Misto

(1) Qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto (… risultante dall’ultimo bilancio approvato ?) a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

I finanziamenti dei soci alla società Sono negozi giuridici generalmente riconducibili allo schema del mutuo chirografario (ovvero dell’apertura di credito in conto corrente), connotati dalla dazione di una somma di denaro da parte dei soci o di alcuni di essi, in misura anche non proporzionale rispetto alle quote di partecipazione sociale, con correlato obbligo di restituzione. Possono essere fruttiferi o non fruttiferi. Evidenza contabile “D3) Debiti verso soci per finanziamenti”. Articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile e nota integrativa (2427).

I finanziamenti dei soci Delibera CICR 1058/2005 La raccolta del Risparmio È raccolta di risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. Non è considerata raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci purché: la stessa venga effettuata presso soci che siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione almeno pari al 2% del capitale sociale come risultante dall’ultimo bilancio approvato (… NO Snc, SI trattative personalizzate); la possibilità di finanziamento presso i soci sia prevista nello statuto sociale.

Il mutuo La presunzione di fruttuosità Art. 45, comma 5, del TUIR “ [..] Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale [..]”

Il regime fiscale applicabile ai percipienti Art. 44, comma 1, lett. a) del TUIR: “Sono Redditi di capitale: a) Gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti [..]”

Il regime fiscale applicabile ai percipienti Art.26, comma 5, D.P.R. n.600/1973 Socio persona fisica residente non esercente attività d’impresa Ritenuta del 12.5% a titolo d’acconto Socio non residente Ritenuta del 12.5% a titolo d’imposta (1) Socio imprenditore residente Nessuna ritenuta (1) Ovvero del 27% in caso di percipiente residente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

I finanziamenti dei soci nelle Srl Articolo 2467 del Codice civile Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

L’emissione di titoli di debito da parte delle Srl Il D.Lgs n.6 del 17 gennaio 2003 ha introdotto il nuovo articolo 2483 del Codice civile, in forza del quale è oggi consentita alle Srl, nel rispetto di specifiche condizioni, l’emissione di titoli di debito. “Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso, l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione”.

Caratteristiche dei titoli di debito La società emittente è libera di determinare le caratteristiche del titolo di debito più confacenti alle proprie esigenze. Pertanto, potranno essere emessi titoli di debito: postergati; indicizzati; per i quali i tempi e l’entità degli interessi siano collegati a determinati risultati di esercizio; convertibili in altri titoli di debito; emessi a fronte del contestuale finanziamento da parte dei sottoscrittori; emessi a fronte di una preesistente posizione debitoria dell’emittente verso i sottoscrittori.

Caratteristiche dei titoli di debito I titoli di debito devono essere incorporati in un documento, il quale non deve obbligatoriamente riportare le condizioni del prestito, ma può richiamare la delibera di emissione (soggetta a pubblicità mediante iscrizione obbligatoria presso il Registro delle imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori). I titoli di debito non possono essere emessi: come titoli al portatore; come titoli convertibili in quote del capitale sociale o in strumenti partecipativi. I titoli di debito devono essere emessi “con un taglio minimo non inferiore a €uro 50.000,00” (Articolo 5, comma 1, della Delibera CICR 1058/2005).

I sottoscrittori Ai sensi dell’articolo 2483, secondo comma, del Codice civile, i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Rientrano in tale categoria di soggetti: le banche; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U.B.; Le S.I.M. ne sono escluse, invece, le società di gestione del risparmio.

La responsabilità del sottoscrittore L’articolo 2483, secondo comma, del Codice civile, prevede che, “in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima”. La norma prevede, dunque, in capo al sottoscrittore una responsabilità solidale (e non sussidiaria) con la società emittente in merito all’adempimento delle obbligazioni da quest’ultima assunte con l’emissione dei titoli di debito (restituzione della somma capitale e corresponsione della remunerazione del prestito).

Le obbligazioni nelle SPA Art. 2410 e 2420-bis del Codice civile L’emissione delle obbligazioni è lasciata alla volontà degli amministratori, se lo statuto non dispone diversamente. In ogni caso, la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel Registro delle Imprese a cura del notaio nei 30 giorni successivi. L’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni può essere deliberata solo dall’assemblea “straordinaria”.

Le obbligazioni nelle SPA Art. 2411 del Codice civile Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società.

Le obbligazioni nelle SPA Art. 2412 del Codice civile La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per un ammontare complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Il suddetto limite può essere superato laddove la società presti idonee garanzie (per esempio, ipoteca su immobili di proprietà della società).

Tassazione in capo al percettore (art.26 D.P.R. n.600/1973) I rendimenti sono tassati in capo al percettore con una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50%, qualora, al momento dell’emissione, siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti: Scadenza dei titoli non inferiore a 18 mesi; Rendimento effettivo non superiore al doppio del T.U.R., nel caso in cui i titoli siano oggetto di negoziazione su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’Unione Europea; Rendimento effettivo non superiore al T.U.R. aumentato di due terzi, nel caso in cui i titoli non siano oggetto di negoziazione su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’Unione Europea;

Tassazione in capo al percettore Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004, § 2.5. “[…] qualora i proventi dei titoli siano costituiti totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, essi sono assoggettati al medesimo regime fiscale delle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, indipendentemente dalla denominazione formale dei titoli cui i proventi si riferiscono”.

Deducibilità in capo all’emittente (art.3, c.115, Legge 549/1995) Gli interessi maturati in ciascun esercizio sono deducibili in capo alla società emittente solo nel limite del rendimento effettivo commisurato al “tasso soglia” alla data di emissione (quello individuato dall’articolo 26 del DPR n.600/1973), ovverosia: Rendimento effettivo non superiore al doppio del T.U.R., nel caso in cui i titoli siano oggetto di negoziazione su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’Unione Europea; Rendimento effettivo non superiore al T.U.R. aumentato di 2/3, nel caso in cui i titoli NON siano oggetto di negoziazione su mercati regolamentati di Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Deducibilità in capo all’emittente Titoli la cui remunerazione è commisurata ai risultati economici dell’impresa Articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

Effetti della thin capitalization L’articolo 98 del TUIR ha introdotto una norma volta a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. “thin capitalization”), rendendo indeducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, per la quota eccedente la soglia di indebitamento considerata “fisiologica” (debt/equity ratio = 4/1). Il rendimento in capo al socio finanziatore (e sue parti correlate) è tassato come un dividendo (utile distribuito). Articoli 44, co. 1, lett.e), 89, co.2, TUIR.

Effetti della thin capitalization L’articolo 98, comma 2, lettera b), del TUIR, dispone che l’istituto della thin capitalization non trova applicazione quando: “Il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale”.

Effetti della thin capitalization L’esimente Circolare n. 11/E/2005, § 8 “si ritiene che l’esclusiva capacità di credito della società possa desumersi dalla circostanza che il finanziamento sia raccolto tramite l’emissione di un prestito obbligazionario”. E per i titoli di debito ?