L’obbligo di istruzione Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 7
Perché l’obbligo di istruzione? L’istruzione delle persone è un diritto soggettivo ma anche un interesse sociale: tutti noi traiamo un beneficio dalla diffusione di un più elevato livello culturale tra i cittadini. Ciò che nasce come diritto diventa perciò anche e soprattutto dovere (= obbligo). La durata del percorso formativo costituisce un requisito minimo di cittadinanza e diviene un indicatore di qualità del sistema sociale. Accanto alla durata della formazione scolastica conta naturalmente anche la qualità del servizio offerto: ultimamente si richiede infatti non tanto di aver frequentato un certo numero di anni quanto di aver acquisito le competenze che si dovrebbero raggiungere al compimento di un certo percorso di studi. Sergio Cicatelli
Questioni di lessico Obbligo di istruzione: tutti sono tenuti a procurarsi (in qualsiasi modo e in qualsiasi sede) un determinato livello di istruzione, che può essere accertato mediante appositi esami. Obbligo scolastico: tutti sono tenuti a frequentare (con o senza successo) un corso scolastico di una certa durata. Assolvimento dell’obbligo: avere frequentato le classi corrispondenti all’obbligo di istruzione. Proscioglimento dall’obbligo: aver raggiunto l’età corrispondente alla fine dell’obbligo (a prescindere dalle classi effettivamente frequentate). Sergio Cicatelli
La metafora dell’albero Il sistema scolastico può essere visto come un albero: il tronco è il segmento dell’obbligo, i rami sono gli indirizzi post-obbligo. Vogliamo un tronco corto e rami lunghi o un tronco lungo e rami corti? E quanti rami vogliamo? Sergio Cicatelli
Breve storia dell’obbligo 1859 legge Casati: due anni (6-8) 1877 legge Coppino: tre anni (6-9) 1904 legge Orlando: sei anni (6-12) 1923 riforma Gentile: otto anni (6-14) 1948 Costituzione: otto anni (6-14) 1999 legge 9: dieci anni (5-15) legge 144: obbligo formativo (6-18) 2003 riforma Moratti: diritto-dovere (6-18) 2007 legge finanziaria: dieci anni (6-16) Sergio Cicatelli
Obbligo: confronto internazionale Sergio Cicatelli
La Costituzione italiana «L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita». (art. 34, c. 2) Tre osservazioni: otto anni sono un requisito minimo, è obbligatoria l’istruzione (non la scuola), l’istruzione obbligatoria è “inferiore”. Sergio Cicatelli
Legge 9/99 Art. 1, c. 1: «A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L’istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all’approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l’obbligo di istruzione ha durata novennale». L’obbligo di istruzione era di fatto obbligo scolastico: solo dopo era possibile accedere alla formazione professionale per una qualifica. Sergio Cicatelli
Legge 9/99 La legge interagiva con il riordino dei cicli, all’epoca in fase di elaborazione. L’obbligo decennale doveva comprendere 6 anni di scuola di base + 3 di secondaria + 1 di scuola dell’infanzia. La legge 30/00 escluse la scuola dell’infanzia e propose il modello 7 + 5. Nove anni di obbligo comprendevano il primo biennio superiore, ma dieci anni avrebbero compreso anche il terzo anno. Sergio Cicatelli
L’obbligo formativo Introdotto in Italia dall’art. 68 della legge 144/99 (investimenti, incentivi all’occupazione e altre misure derivanti dalle concertazioni degli anni precedenti con le parti sociali) Risponde a due esigenze: un percorso formativo più complesso e articolato e arginare lo sfruttamento di manodopera minorile. L’obbligo formativo è la vera innovazione nel settore dell’obbligo. Sergio Cicatelli
L’obbligo formativo L’obbligo formativo impegna a rimanere nel sistema educativo fino ai 18 anni. Può essere assolto: nel sistema scolastico o di istruzione, nella formazione professionale, nell’apprendistato. È possibile attivare percorsi integrati di istruzione e formazione. Sergio Cicatelli
L’obbligo formativo L’obbligo formativo è il contenitore delle diverse possibili opzioni per chi esce dall’obbligo di istruzione. Oggi la assoluta maggioranza (circa il 90%) sceglie di proseguire nei percorsi scolastici. Una minoranza (meno del 5%) sceglie l’IFP. Irrilevante la scelta per l’apprendistato. Rimane circa un 5% di dispersi. Sergio Cicatelli
Il diritto-dovere La legge 53/03 (Riforma Moratti) introduce il diritto-dovere di istruzione e formazione. Evoluzione concettuale: Dall’obbligo al diritto Ma è anche un dovere (responsabilità) Non solo scuola ma anche formazione Sintesi di obbligo scolastico e formativo Sergio Cicatelli
Il nodo politico Il nodo principale è la possibilità di assolvere il diritto-dovere anche nell’IFP (destra favorevole, sinistra contraria). La Conferenza Unificata Stato Regioni aveva raggiunto il 19-6-03 un accordo per realizzare nell’a.s. 2003-04 una sperimentazione di IFP in attesa dei decreti legislativi derivanti dalla legge 53/03. L’art. 28 del DLgs 226/05, regolamento attuativo della legge 53/03 nel secondo ciclo, confermava i percorsi sperimentali avviati nell’IFP e validi ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere. La legge 40/07 voleva escludere l’assolvimento dell’obbligo nell’IFP, fatte salve le sperimentazioni. L’art. 64, c. 4-bis, della legge 133/08 ha infine consentito l’assolvimento del diritto-dovere anche nell’IFP. L’art. 48, c. 8 della legge 183/10 ha poi consentito l’assolvimento dell’obbligo anche nell’apprendistato. Sergio Cicatelli
Il diritto-dovere Legge 53/03, art. 2, c. 1, lett. c): «È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale […]. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico [sic!] di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Sergio Cicatelli
Il diritto-dovere Legge 53/03, art. 2, c. 1, lett. i): «è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h) [licei e IFP];» Sergio Cicatelli
Il diritto-dovere DLgs 276/03 (occupazione e mercato del lavoro): art. 47, c. 1: Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; […] art. 48, c. 2: Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Sergio Cicatelli
Il diritto-dovere DLgs 76/05 (attuazione del diritto-dovere): Art. 1, c. 1: La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea. Art. 1, c. 3: Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Sergio Cicatelli
Il diritto-dovere DLgs 76/05 (attuazione del diritto-dovere): Art. 1, c. 4: I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli. Art. 2, c. 4: … l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione … Art. 2 c. 5: All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato. Sergio Cicatelli
Il diritto-dovere Nel DLgs 226/05, attuativo della legge 53/03 per il secondo ciclo, l’art. 28 era dedicato alla graduale attuazione del diritto-dovere: 1. A partire dall’anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione Promesso nel programma di governo Prodi Bandiera del centrosinistra Biennio unico o unitario? Previsto dalla finanziaria 2007 Riconoscimento delle sperimentazioni Introdotto con DM 139/07 Equivalenza formativa dei percorsi Non terminalità Esplicitato dal documento tecnico Accompagnato dalle Linee guida Da sperimentare nel biennio 2007-09 Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione Legge 296/06 (Finanziaria 2007), art. 1, c. 622: L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione Legge 296/06 (Finanziaria 2007), art. 1, c. 622: Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. […] Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008. Art. 1, c. 623: Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione Legge 296/06 (Finanziaria 2007), art. 1, c. 624: Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione Legge 40/07, art. 13, c. 8-bis: Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Assolto l’obbligo di istruzione di cui all’art. 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui al Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione DM 139/07 (Regolamento dell’obbligo di istruzione), art. 1: L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’ articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. L’obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall’anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell’anno scolastico 2006/2007. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la Provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione DM 139/07 (Regolamento dell’obbligo di istruzione), art. 2: Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell’allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalità ivi previste. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. […] Le modalità di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione Al DM 139/07 è allegato un documento tecnico che colloca il nuovo obbligo in un contesto internazionale (europeo) ed esplicita il nuovo modello didattico che ne deriva attraverso 4 assi culturali e 8 competenze chiave di cittadinanza. Il nuovo modello didattico era stato adottato a titolo sperimentale nel biennio 2007-09, in vista di una sua integrazione con il complessivo processo di riforma del secondo ciclo che si sarebbe dovuto attivare a partire dall’anno scolastico 2010-11. Come Fioroni ha lasciato in vita il diritto-dovere Moratti, così Gelmini ha lasciato in vita l’obbligo Fioroni. Sergio Cicatelli
Il nuovo obbligo di istruzione Le finalità dell’obbligo: «L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale». «L’elevamento dell’obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa». (Documento tecnico allegato al DM 139/07) Sergio Cicatelli
Il quadro normativo Oggi sono in vigore: Legge 53/03 (diritto-dovere) DLgs 76/05 (attuazione del diritto-dovere) DLgs 226/05 (secondo ciclo) Legge 296/06 (obbligo di istruzione decennale) Legge 40/07 (istituti tecnici e professionali) DM 139/07 (regolamento dell’obbligo) Legge 133/08 (obbligo anche nell’IFP) Legge 183/10 (obbligo anche nell’apprendistato) Sergio Cicatelli