24.4.2018 Divieto di immistione
Il caso Tizio è socio accomandante della soc. X munito di procura. Il Tribunale dichiara il fallimento della società X e lo estende anche a Tizio ritenendo che abbia perso il beneficio della limitazione di responsabilità
Giudizio di appello Rigetta la domanda di Tizio sul presupposto: Nonostante il rilascio della procura Tizio ha compiuto specifici e significativi atti: Compravendite immobiliari; istanze di rilascio di concessioni edilizie; procure alle liti, ecc.
Cass. 5.5.2016 n. 8981 Tizia agisce in giudizio contro Caia: 1)sostiene che tra loro esisteva una società di fatto 2)prova l’esistenza della società con documentazione e prove testimoniali 3) chiede il versamento della metà dell’attivo residuo di liquidazione
Tribunale Respinge la domanda Carenza probatoria in ordine agli elementi costitutivi del contratto di società
Corte d’Appello Riconosce l’esistenza della società Condanna Caia al versamento della metà dell’attivo di liquidazione
Cassazione Respinge il ricorso: La mancanza della prova scritta del contratto di società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice di merito ) l’accertamento mediante ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici dell’esistenza di una società
Oggetto di valutazione Complesso di circostanze idonee a rivelare: - esercizio in comune di attività imprenditoriale - fondo comune costituito con i conferimenti - divisione dei guadagni e delle perdite - vincolo di collaborazione
Esteriorizzazione del vincolo sociale Indicativo dell’esistenza della società: Idoneità della condotta complessiva dei soci a ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società
Trib. Bari 18.10.2010 Tizio cita in giudizio Caio chiedendo: Accertarsi l’esistenza della società di fatto tra loro Ordinare lo scioglimento della società Condannare Caio a liquidare la quota
Deduzioni di Tizio - Tizio afferma: - Di avere eseguito in più versamenti un conferimento complessivo di 100mila euro - Di aver prestato la propria opera lavorativa e di amministrazione e gestione quotidiana nella società
Deduzioni di Caio Nega l’esistenza del rapporto di società: -contratto di locazione dell’immobile adibito a ristorante a suo nome Licenza rilasciata a suo nome Libro del personale dipendente assunto a suo nome Presenza di Tizio nel locale dovuta a rapporti di familiarità
Tribunale: respinge la domanda «L’esistenza di una società(anche di fatto) richiede il concorso di un elemento oggettivo (conferimento) e di un elemento soggettivo (Comune intenzione di vincolarsi e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni)». Nella specie: non sussistono evidenti e univoche manifestazioni esteriori del contratto sociale (documentazione prodotta e prove testimoniali contradditorie e insufficienti a dimostrare l’esistenza di una società: non apprezzabile partecipazione alla gestione quotidiana; pagamenti episodici; contatto con un consulente del lavoro per la costituzione di una società con testimonianza di questi che aveva appreso da Tizio che Caio non voleva più costituirla)