Vendemmia senza voucher

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Transcript della presentazione:

Vendemmia senza voucher Vendemmia senza voucher? Istruzioni per l’uso Sanzioni penali ed amministrative: il tragico dilemma tra teoria e pratica Lonato del Garda (BS) 14/07/2018 Avv. Angelo Lerario Via Morosini 22 – Milano Tel: 0245486951 angelo.lerario@studiolegaleraschella.it

Introduzione La soppressione dei voucher è una scure che si è abbattuta sulla produzione agricola. Il vuoto lasciato da questo prezioso strumento spinge i produttori a cercare nuove forme contrattuali per evitare costi e burocrazia connessi alla gestione dei singoli rapporti contrattuali. In questo ambito si annida il pericolo della creazione di nuove forme: Di lavoro sommerso; Di sfruttamento della forza lavoro irregolare; Di caporalato.

Entrambi costituzionalmente garantiti Il lavoro «sommerso» Si pensa allo sfruttamento del lavoro irregolare come un fenomeno tipico delle regioni del Sud, ma è un problema che attraversa tutta l’Italia ed i dati parlano di una situazione emergenziale. Spesso si affronta la questione solo quando accade un incidente o una disgrazia ma, negli ultimi anni, si registra un tentativo da parte delle istituzioni di affrontare il problema in maniera strutturale. Adesso che è venuto meno un mezzo di regolamentazione del mercato del lavoro stagionale in agricoltura, questa esigenza è ancor più urgente proprio per evitare la proliferazione di “forme di lavoro” che nascono per colmare le necessità dei produttori, ma che tuttavia sono lesive: Del diritto alla regolare costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro; Del diritto alla tutela e alla sicurezza sul lavoro Entrambi costituzionalmente garantiti

«Dignità degli uomini che lavorano» La negazione di tale attributo fondamentale ricorre nelle molteplici forme di manifestazione della “MERCIFICAZIONE” del lavoro e del lavoratore. In questo orizzonte si colloca l’introduzione dell’art. 603 bis del nostro ordinamento penale rubricato come: “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Definito: caporalato

Il Caporalato: alcuni dati È un fenomeno tutt’oggi persistente che coinvolge, stando ai dati forniti dalle associazioni, circa 400.000 lavoratori con punte significative durante la stagione estiva nella quale sono frequenti le “assunzioni” temporanee nel campo dell’agricoltura.

*Fonte: relazione annuale Ispettorato del Lavoro …altri dati Nel corso del 2017 sono state effettuate 7.265 ispezioni nel corso delle quali sono stati rinvenuti (anche nell’ambito della «Vigilanza Vendemmia Pulita»): 5222 lavoratori irregolari 3549 lavoratori in nero 203 extracomunitari senza permesso di soggiorno All’esito di tali controlli ispettivi sono stati comminati 360 provvedimenti di sospensione dell’attività (87% revocati a seguito di regolarizzazione. Denunce per caporalato (603 bis c.p.): 94 Arresti in flagranza (603 bis c.p.): 31 Lavoratori vittime di sfruttamento: 387* *Fonte: relazione annuale Ispettorato del Lavoro

Il settore agricolo: «terreno» fertile? Il settore agricolo è particolarmente esposto al lavoro sommerso, soprattutto per il fatto di essere legato alla stagionalità. È un settore che, a seconda delle caratteristiche territoriali e del ciclo delle attività connesse ai vari periodi dell’anno, offre differenti opportunità di lavoro. È un settore difficilmente controllabile, dove vi è spesso il ricorso al lavoro a giornata non dichiarato. In questo ambito proliferano varie forme di lavoro: Nero Grigio In elusione

Lavoro nero È quell’attività sconosciuta allo stato caratterizzata: Dall’assenza del contratto Dall’assenza di copertura previdenziale Dall’assenza di ogni forma di tutela. Esempio: il lavoratore che pur di lavorare presta la propria attività presso un’impresa che non intende assumerlo oppure il lavoratore (autonomo o pensionato o cassaintegrato) che presta la propria attività e percepisce stipendi in nero.

È quell’attività parzialmente regolarizzata dall’imprenditore Lavoro grigio È quell’attività parzialmente regolarizzata dall’imprenditore Alcuni esempi: Non vengono rispettate le norme relative ai versamenti previdenziali o assicurativi; Non vengono rispettati i CCNL per le ferie, gli orari di lavoro, gli straordinari, i riposi settimanali.

Lavoro in elusione È quell’attività che prevede l’uso di un contratto tipico per il raggiungimento di uno scopo diverso. Alcuni esempi: Il datore assume un lavoratore autonomo, ma l’attività che svolge elude ogni forma di lavoro subordinato, col fine ultimo di evitare i costi elevati per la stipula di un contratto di lavoro subordinato.

Cos’è il Caporalato? È lo sfruttamento (spesso collegato alla criminalità organizzata) di manovalanza approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, che trova terreno fertile in agricoltura per le ragioni esposte in precedenza (stagionalità, soggetti vulnerabili, ricorso al lavoro a giornata, ecc.). Esempio pratico: I «caporali», dietro corrispettivo, reclutano quotidianamente manodopera da condurre nei campi e mettere a disposizione dell’impresa utilizzatrice; Gli operai percepiscono la retribuzione dal caporale che lucra sulla differenza tra quanto percepito dall’impresa e quanto pagato ai lavoratori; Spesso il caporale non si limita solo al reclutamento dei lavoratori, ma controlla l’attività prestata, imponendo talvolta orari di lavoro.

Traduzione normativa: L. 199/2016 – art. 603 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Indici di sfruttamento: il comma 3 Legislatore è intervenuto sulla tipizzazione degli elementi modali attraverso i quali è possibile rilevare la condizione di grave sfruttamento. Art. 603 bis co. 3 c.p.: vengono descritte situazioni di fatto che costituiscono gli indizi (cioè i sintomi) legali di sfruttamento del lavoro. Essi hanno la funzione di «orientamento probatorio» per i Giudici: sono indicatori dell’esistenza dei fatti oggetto di incriminazione, dei quali bisogna tener conto per l’accertamento della verità. Ma non si identificano con gli elementi costitutivi del reato. Esempio: Violazione in tema di sicurezza e igiene: da sola non può portare alla contestazione di «caporalato» Ma se si annidano REITERATE situazioni di sfruttamento del lavoratore e abuso dello stato di bisogno di quest’ultimo da parte del datore: CONTESTAZIONE.

Novità della riforma del 2016 Reato abituale: non viene punita ogni singola violazione delle predette norme amministrative, ma la reiterata violazione; Corresponsione (no retribuzione): si è voluto da rilievo alla situazione relativa al pagamento del lavoratore che viene a realizzarsi e non a quella dichiarata; Viene estesa la punibilità al datore di lavoro («chi utilizza o sfrutta manodopera»); È prevista l’attenuante in caso di collaborazione con l’Autorità; È previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato; È prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto (anche per equivalente). È previsto il controllo giudiziale dell’azienda. È prevista l’estensione della responsabilità (amministrativa) anche all’azienda per il reato di caporalato: sanzione da 400 a 1000 quote (1 quota da € 258 a € 1.549)

Sistema di tutela «piramidale» L’art. 603 bis c.p. si colloca in un più ampio sistema di tutele stadiale: la fattispecie risulta posizionata a livello intermedio, ricompresa tra i delitti più gravi, a tutela della libertà individuale, e meno severe contravvenzioni (sussidiarie). Delitti a tutela della libertà individuale: Art. 600 c.p.: riduzione o mantenimento in schiavitù; Art. 601 c.p.: tratta di persone; Art. 602 c.p.: Acquisto o alienazione di schiavi. 603 bis c.p. Punisce le condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, non si risolvano nella mera violazione delle regole relative all’avviamento al lavoro, sanzionate dall’art. 18 D. Lgs 276/2003 (così Cass. Pen. 14591/14 – 16737/15 – 51634/17) Illeciti amministrativi e contravvenzioni Art. 22 co. 12 e co. 12 bis T.U. Immigrazione; Maxi sanzione contro il lavoro sommerso Art. 22 D. Lgs 151/2015; Art. 18 Legge Biagi (276/2003): irregolare svolgimento di attività di intermediazione e somministrazione del lavoro

Qualche consiglio: Modello «UNIEMENS» Da gennaio 2018 si applica la normativa che prevede la comunicazione obbligatoria all’INPS delle giornate di lavoro dei dipendenti (art. 8 co. 2 L 199/2016). È uno strumento utile per riscontrare con maggiore facilità i casi di lavoro irregolare o lavoro in elusione e si contrasta il lavoro nero. Si attua in questo caso il passaggio dalla comunicazione trimestrale «DMAG» al sistema «UNIEMENS».

Concludendo L’abolizione dei voucher è stata sicuramente una batosta per il settore dell’agricoltura, non solo dal punto di vista pratico, ma anche da quello della riduzione del fenomeno del lavoro nero. Con tali mezzi si riduceva la prestazione dello scambio lavoro/retribuzione, permettendo di regolarizzare (almeno in parte) la prestazione del lavoro. L’auspicio è che a breve riprenda la discussione politica per la reintroduzione, con regole ferree che possano ridurne l’uso distorto, vera causa della sua abolizione.

Grazie per l’attenzione Avv. Angelo Lerario Via Morosini 22 – Milano Tel: 0245486951 angelo.lerario@studiolegaleraschella.it