Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato Dott. Angelo COLETTI CERTIFICATO MEDICO ANAMNESTICO PER IDONEITA’ PSICO-FISICA ALLA GUIDA E PER ARMA DA FUOCO, REQUISITI E CRITICITÀ MEDICO-LEGALI Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato Dott. Angelo COLETTI
Art. 119 del Codice della Strada Ai fini dell’accertamento dei requisisti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o Kb, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche, il non abuso di sostanze stupefacenti o psicotriche
Rilasciata sulla base degli accertamenti clinicotossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa.
La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’art.186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) e dei titolari del certificato CFP o patentino ferroviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute,
nonchè da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA e KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
L’accertamento deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi e del richiedente da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.
In pratica, al momento, è richiesto il certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia per coloro che conseguono per la prima volta la patente di guida o passino di categoria. Nelle more della successiva decretazione non è previsto il test antidroga.
MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 28 aprile 1998. Art. 3 MINISTERO DELLA SANITA' - DECRETO 28 aprile 1998. Art. 3. L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello
rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterra' necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.
Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.