La notifica di importazione: le procedure «a destino»

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La notifica di importazione: le procedure «a destino» Mezzana, 22 Marzo 2018

Istruttoria per la valutazione della notifica Correttezza/ completezza documenti di notifica e allegati, in particolare: Chiara individuazione del produttore e del luogo di produzione del rifiuto Rispondenza analitica del rifiuto: corretta classificazione e conformità ai criteri di accettazione dell’impianto di destino (CSC – Test sull’eluato) Validità autorizzazioni dei trasportatori (iscrizione Albo) Conformità del contratto (not.- dest.) agli obblighi del Reg. CE 1013/06 (Ripresa rifiuti, emissione certificato di recupero) Idoneità della copertura fideiussoria prestata a favore dell’Autorità di partenza

Istruttoria per la valutazione della notifica L’istruttoria può evidenziare carenze che il notificatore è chiamato ad integrare. Quando la notifica è correttamente integrata viene richiesto il versamento degli oneri amministrativi previsti dal DM 370/98 (€ 25,82 per ogni spedizione). In seguito viene rilasciata l’autorizzazione della notifica di importazione i cui contenuti sono prescrittivi e vincolanti: il mancato rispetto delle condizioni della notifica può comportare la revoca della stessa

Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione all’importazione Il notificatore autorizzato deve comunicare alle AC (Autorità Competenti di partenza e destino) e ad ARPA, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, la data effettiva di inizio delle spedizioni. Il rispetto di tale obbligo è fondamentale per la pianificazione delle ispezioni sugli impianti da parte di ARPA. Ogni variazione alla pianificazione delle spedizioni deve essere tempestivamente comunicata e deve rispettare la tempistica dei 3 giorni lavorativi, fatte salve le ripianificazioni dovute a cause di forza maggiore. Il documento di movimento (mod.1B) accompagna la spedizione del rifiuto

Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione all’importazione Il destinatario deve confermare alle AC il ricevimento del rifiuto entro 3 giorni dal conferimento in impianto. Il destinatario deve certificare alle AC l’effettivo recupero del rifiuto completando il documento di movimento (casella 19). Le AC verificano la completa e corretta compilazione del documento di movimento, imponendo a notificatore e/o destinatario eventuali misure correttive da adottarsi. Regione Lombardia potrà demandare tali verifiche ad ARPA

Ripresa del carico respinto e gestione dei carichi oggetto di controllo di ARPA Il protocollo operativo (rev. 2018) dettaglia le procedure relative a: Obbligo di ripresa del rifiuto respinto: ove il destinatario rilevi, in base alla proprie procedure di accettazione, che il rifiuto non è conforme, respinge la spedizione dandone comunicazione alle AC. Il notificatore, previo assenso delle AC, riporta il rifiuto presso il luogo di origine. Carico accettato ma risultato non conforme in base alle analisi di ARPA: il carico depositato presso l’area di quarantena, previo nulla osta di RL, viene: recuperato con altra operazione autorizzata presso il sito di destino o, trasferito ad altro impianto autorizzato per il corretto recupero. Carico accettato e risultato conforme: RL rilascia nulla osta al definitivo recupero.

SISPED - Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Come previsto dal Piano nazionale delle ispezioni relativo spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento adottato DM 22/12/2016 in recepimento del Regolamento (UE) n.660/2014, è stato predisposto dal MATTM un sistema informatico ai fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti che permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo a livello nazionale. http://www.minambiente.it/pagina/sisped

Obblighi compilazione SISPED Dal 1° giungo 2017 il destinatario deve adempiere agli obblighi di compilazione del SISPED inserendo i dati relativi alla conferma di ricevimento dei rifiuti e al certificato di avvenuto recupero ai sensi dell’art.16 del Reg.CE1013/06, per ciascuna spedizione ricevuta.

Grazie per l’attenzione Regione Lombardia D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali u.o. Gestione e spedizioni di sostanze e rifiuti pericolosi Palazzo Lombardia - Nucleo 3 - 6° Piano - ALA GIALLA - Stanza 71 Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it Tel. 02 6765 6707 - 4116