Lawyer - President of Cassandra Confidential

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Lawyer - President of Cassandra Confidential Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION JUDICIAL INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FAMILY MEDIATION Implementation degree of Directive 2008/52/EC and of application of Regulation (EC) 2201/2003 Marlis Molinari Lawyer - President of Cassandra Confidential Ottobre 20 - 23, 2014 Roma, Italia

La valutazione degli effetti della Direttiva Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 La valutazione degli effetti della Direttiva La Direzione generale per le Politiche interne – Dipartimento: Diritti dei cittadini e affari costituzionali, del Parlamento europeo ha presentato lo studio “Riavviare la direttiva sulla mediazione: valutazione dell’impatto limitato della sua attuazione negli stati membri e proposte per aumentare il numero di mediazione nell’Ue”. In particolare, secondo lo studio, la direttiva sulla mediazione del 2008 in materia civile e commerciale, pur avendo contribuito a stimolare la riflessione sulla mediazione e sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie, non avrebbe in ogni caso raggiunto l’obiettivo fissato nel suo articolo 1: facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e promuovere la composizione del conflitto al di fuori del procedimento giudizialmente inteso.

STATISTICHE 2013 procedimenti mediazione nel sistema italiano Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 STATISTICHE 2013 procedimenti mediazione nel sistema italiano Successivamente alla reintroduzione dell’obbligatorietà della procedura di mediazione prima di introdurre un giudizio su alcune materie vi è stato un nuovo incremento del numero dei procedimenti. Degli oltre 41.000 procedimenti di mediazione avviati nel 2013, il 54,7% sono relativi a controversie a mediazione obbligatoria, con procedimenti instaurati dunque dopo il DL 69/2013. Il 41,9% dei procedimenti iscritti sono riconducibili a mediazione volontaria, l'1,4% a mediazione obbligatoria in forza di una clausola contrattuale e l'1,9% a mediazione demandata dal giudice. Per quanto riguarda la materia della controversia per la quale è promossa la mediazione, la maggior parte delle iscrizioni fanno riferimento a settori per i quali la mediazione ha sempre avuto carattere volontario (11.135, pari al 26,8%), proprio in quanto per la maggior parte dell'anno quella è stata l'unica mediazione possibile.

Statistica dei procedimenti di mediazione civile per materia Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Statistica dei procedimenti di mediazione civile per materia Tra le materie per le quali è stata reintrodotta la mediazione obbligatoria dal D.L. 69/2013 si registrano: - 7.323 iscrizioni per mediazioni relative a contratti bancari (17,6%), - 4.926 iscrizioni relative a diritti reali (11,8%), - 4.024 iscrizioni per controversie in materia di condominio (9,7%), - 3.237 inerenti la locazione (7,8%), - risarcimenti di danni da responsabilità medica (6,2%), - contratti assicurativi (5,4%), - successioni ereditarie (3,7%), - risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa (0,7%) , e quelli per patti di famiglia (0,1%).

Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Comparazione tra il ricorso allo strumento della mediazione ed ai sistemi giurisdizionali degli Stati Membri A partire dal marzo 2013 la Commissione si è impegnata alla presentazione di rapporti annuali di valutazione comparativa dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri. I Quadri di valutazione relativi agli anni 2013 e 2014 si sono concentrati sul contenzioso civile, commerciale e amministrativo. A tal fine sono stati utilizzati indicatori: 1) di efficienza (durata dei procedimenti, tasso di ricambio e numero di cause pendenti), 2) qualità (formazione obbligatoria dei giudici, monitoraggio e valutazione delle attività dei tribunali, risorse umane e finanziarie assegnate ai tribunali e disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di metodi alternativi di risoluzione delle controversie), 3) e indipendenza (in particolare dati sulla percezione dell'indipendenza della magistratura) L'edizione 2014 fornisce anche una prima rassegna comparativa generale sulle modalità organizzative dei sistemi giudiziari nazionali a garanzia dell'indipendenza della magistratura nei casi in cui possa essere a rischio; analizza, ad esempio, le garanzie giuridiche contro il trasferimento e la revoca dei giudici.

Incentivare l’utilizzo del procedimento di mediazione Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Incentivare l’utilizzo del procedimento di mediazione Per incentivare il ricorso al procedimento di mediazione (inteso non solo come partecipazione al primo incontro, ma anche a tutta la procedura) occorre partire anche da una riforma: ciascuno Stato membro dovrà fissare, e impegnarsi a raggiungere, un indice di equilibrata relazione tra numero di processi e di mediazioni in campo civile. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 della Direttiva entro il 21 maggio 2016 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della Direttiva 2008/52/EC, in cui è esaminato in particolare lo sviluppo della mediazione nell’Unione europea e l’impatto della stessa negli Stati membri .

Quadro Legislativo Europeo nel settore della mediazione Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Quadro Legislativo Europeo nel settore della mediazione L’Unione europea si è recentemente dotata di nuovi strumenti normativi in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Il pacchetto normativo comprende: 1) la Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 2) la Direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR – Alternative Dispute Resolution per i consumatori); Per ADR – Alternative Dispute Resolution, deve intendersi un sistema di risoluzione delle controversie – alternativo alla giustizia civile – cui le parti ricorrono allo scopo di prevenire e risolvere le liti nel modo più efficiente possibile; tali procedure, comprendenti la conciliazione e l’arbitrato, sono distinte dalla giustizia tradizionale e perseguono alcuni fondamentali obiettivi quali: a) la riduzione dei tempi e dei costi per i litiganti; b) il miglioramento della qualità degli accordi; c) la deflazione del contenzioso presso i Tribunali. Il regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (ce) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/ce (regolamento sull’ODR – Online dispute resolution per i consumatori).

La Direttiva 2013/11/UE, Alternative Dispute Resolution Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 La Direttiva 2013/11/UE, Alternative Dispute Resolution Il perimetro di applicazione della direttiva ADR è, da un lato, più ampio rispetto alla precedente direttiva sulla mediazione, concernendo tutte le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sia nazionali che transfrontaliere, attraverso l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. Dall’altro, la nuova disciplina riguarda esclusivamente le procedure aventi ad oggetto controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione. Questa Direttiva NON si applica: - alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore; - ai servizi non economici d’interesse generale; - alle controversie fra professionisti; - alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista; - ai tentativi messi in atto da un giudice al fine di giungere a una composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa; - ai servizi di assistenza sanitaria prestati da professionisti sanitari a pazienti.

Abolizione del Regolamento 1347/2000/EC Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Abolizione del Regolamento 1347/2000/EC Il Regolamento CE n. 2201/2003 Dal 1° marzo 2005, la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Il Regolamento CE n. 2201/2003 Il regolamento si applica nella sua interezza a: - procedimenti giudiziari inerenti già pendenti e - atti pubblici o scritture private autenticate e - accordi conclusi tra le parti dopo il 1° marzo 2005 (articolo 64, paragrafo 1).

Materie disciplinate dal Regolamento Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Materie disciplinate dal Regolamento - Il regolamento prevede norme in materia di competenza (capo II), riconoscimento e esecuzione (capo III) e cooperazione tra autorità centrali (capo IV) in materia di responsabilità genitoriale. Esso contiene norme specifiche sulla sottrazione di minori e sul diritto di visita. - Il regolamento si applica a tutte le materie civili riguardanti l’“attribuzione, l’esercizio, la delega, la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale”; - Il regolamento si applica alle “materie civili”, ovvero tutte quelle elencate all’art. 1 paragrafo 2 dello stesso;

Materie escluse dal regolamento Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Materie escluse dal regolamento Il regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari, in quanto queste ultime sono già previste dal Regolamento di Bruxelles I.

A quali decisioni è applicabile il Regolamento? Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 A quali decisioni è applicabile il Regolamento? - Il regolamento si applica a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale; - Il regolamento non è limitato alle decisioni giudiziarie; - Il regolamento si applica agli “atti autentici”; - Il regolamento si applica agli accordi tra le parti; - Il regolamento non impedisce all’autorità giudiziaria di assumere provvedimenti provvisori, compresi quelli cautelari, in casi urgenti.

Le autorità giudiziarie di quale Stato membro sono competenti? Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Le autorità giudiziarie di quale Stato membro sono competenti? Principio Generale: lo Stato della residenza abituale del minore Eccezioni alla norma generale: - Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore; - Presenza del minore

Eccezioni alla norma generale Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Eccezioni alla norma generale Il regolamento contiene una norma innovativa che consente, in via eccezionale, all’autorità giudiziaria adita di poter trasferire la causa all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro se quest’ultima sia più adatta a trattare il caso. L’autorità giudiziaria può trasferire l’intera causa o una sua parte specifica.

Procedimento pendente in due Stati Membri Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Procedimento pendente in due Stati Membri In tale situazione, l’articolo 19, paragrafo 2 prevede che l’autorità giudiziaria adita per prima sia, in via di principio, competente. L’autorità giudiziaria adita successivamente deve sospendere il procedimento fino a quando l’autorità giudiziaria adita per prima decida in merito alla sua competenza. Se quest’ultima si ritiene competente, l’autorità giudiziaria successivamente adita declina la sua competenza. Questa può trattenere la causa soltanto se l’autorità giudiziaria adita per prima si dichiari incompetente o decida di trasferire la causa ai sensi dell’articolo 15.

L’esecutorietà della decisione di un altro Stato Membro Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 L’esecutorietà della decisione di un altro Stato Membro Ogni parte interessata può richiedere che una decisione in materia di responsabilità genitoriale, emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato, possa essere o meno riconosciuta e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro (“procedura di exequatur”). La domanda deve essere rivolta all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro in cui il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richieste. L’autorità giudiziaria deve dichiarare, senza indugio, che la decisione è esecutiva in detto Stato membro. Né la persona contro la quale la dichiarazione di esecutività è richiesta, né il minore, hanno titolo per presentare osservazioni al giudice.

Casi di rifiuto dell’esecutorietà Project JUST/2013/JCIV/AG/4628 Casi di rifiuto dell’esecutorietà L’autorità giudiziaria può rifiutarsi di dichiarare esecutiva la decisione solo se: • essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; • salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato; • la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; • la persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale non ha avuto la possibilità di essere ascoltata; • la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto, alle condizioni previste dall’articolo 23, lettere (e) ed (f); • la causa concerne il collocamento del minore in un altro Stato membro e la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.